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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: RSPP e coordinatore… in uno?
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Chiarimento sulla possibilità di svolgere contemporaneamente il ruolo di RSPP del committente e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dopo avere seguito il corso da 120 ore previsto nel d.lgs. 81/2008. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Egr. Ing. Porreca, nel mese di agosto 2009 dovremmo procedere alla sostituzione di una unità di trattamento aria sulla copertura dell'immobile della XXX (è un secondo piano, sul terrazzo del secondo piano ci sono altre UTA e gruppi frigo, impianti tecnici in generale).
Vorremmo che i lavori associati alla sostituzione della macchina siano conformi alle norme di sicurezza stabilite dal D.lgs. 81/2008.
Le imprese che effettueranno i lavori sono 3: il fornitore della macchina (per un importo di 129.000 €), l'impresa edile (2.500 €) e l'elettricista (saranno altri 2000 € circa), le tre imprese non lavoreranno contemporaneamente.
Domanda: io sono RSPP della XXX (la committente); posso essere contemporaneamente RSPP del committente e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dopo avere seguito il corso da 120 ore previsto nel d.lgs. 81/2008?
Risposta
Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il coordinatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante la realizzazione dell'opera è definito come il "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato". Si fa notare comunque che tale incompatibilità non viene indicata però nell’art. 89 comma 1 lettera e) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale definisce il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera.
Nel caso di cui al quesito, quindi, il RSPP dell’impresa committente, pur potendo ricoprire il ruolo di coordinatore in fase di progettazione, potrà svolgere l’attività di coordinatore in fase di esecuzione solo se l’impresa committente non sia anche impresa esecutrice in quel cantiere e ciò al fine ovviamente di evitare che il coordinatore si trovi nella condizione di dover controllare l’operato di una impresa per la quale ricopre la funzione di RSPP e quindi di trovarsi a controllare sostanzialmente il suo operato nonché di dover verificare il contenuto del POS che casomai lui stesso ha redatto o ha collaborato a redigere.
In merito si pone in evidenza che con l’art. 57 nello schema del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27/3/2009 ed esaminato anche dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 29/4/2009, decreto che, come è noto, è ancora in discussione e che dovrebbe entrare in vigore entro il 16/8/2009, è stata fatta la proposta, di rimuovere, nel caso in cui il committente coincida con l’impresa esecutrice, la incompatibilità, già fissata con la lettera f) del comma 1 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, fra la figura del coordinatore in fase di esecuzione e quella del datore di lavoro delle imprese esecutrici o di un suo dipendente o del RSPP da lui designato, modifica che viene comunque ritenuta inopportuna e discutibile in virtù proprio delle situazioni sopraindicate che si potrebbero verificare nei cantieri edili e già messe in evidenza nelle risposte ad altri quesiti analoghi, per esempio “Il coordinatore puo' essere anche RSPP?”.
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Rispondi Autore: Massimiliano Carabelli - likes: 0 | 20/05/2009 (11:12) |
Mi occupo di sicurezza e sono favorevole all'eliminazione dell'incompatibilità almeno tra la figura del Coordinatore e quella del RSPP esterno (quindi di un libero professionista non dipendente dall'impresa stessa) di una delle imprese esecutrici. Anzi, a mio avviso, chi meglio del RSPP di un'impresa, conoscendone organizzazione e caratteristiche, nonchè i preposti ed i loro ruoli, potrebbe redigere il PSC e verificarne l'attuazione? Del resto che senso ha tale incompatibilità tra Coordinatore in fase di esecuzione e RSPP quando invece il D.Lgs 81/2008 (art.90, comma 6 e 8) consente al Committente di svolgere le funzioni di Coordinatore, anche in fase di esecuzione, avendo tale Coordinatore tra i propri obblighi, ad esempio, quello di denunciare l'inerzia del Committente, ovvero di se stesso? Infatti, l'art.92, comma 1, lettera e)prevede che "Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire alcuna motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.", con evidente eventuale conflitto di interessi ove il Committente/Coordinatore abbia interesse a proseguire, ad esempio per motivi economici, dei lavori, pur non essendo completamente rispettate dalle imprese le prescrizioni del PSC. Stesso conflitto si ravvede nella seguente lettera f) dello stesso art.92, comma 1. |