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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: sull’obbligo di redazione del DVR
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Chiarimenti circa l’obbligo della redazione del DVR per le imprese dove lavora esclusivamente il titolare, e soltanto per alcuni periodi viene assunto un lavoratore.
A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Volevo porre un quesito in ordine alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) per un negozio di abbigliamento dove lavora solo la titolare e soltanto nel periodo natalizio viene assunta una ragazza a part-time. E' necessario farlo? E se no che tipo di documentazione bisogna produrre per giustificare la non redazione del DVR?
Risposta
L’obbligo della valutazione dei rischi sorge ogni qualvolta nella azienda è adibito ad attività lavorativa un lavoratore dipendente o ad esso equiparato ed a conclusione della valutazione stessa il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve* elaborare un documento contenente tutti gli elementi previsti nei punti dalla lettera a) alla lettera f) del comma 1 dell’art. 28 dello stesso decreto e di seguito indicati:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
oltre agli elementi attestanti il rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nei Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I.
Comunque occupando l’azienda in argomento un numero di dipendenti inferiore a 10, fermo restando che comunque va sempre effettuata la valutazione dei rischi, il datore di lavoro, non svolgendo l’azienda nel caso particolare una attività rischiosa di cui all’art. 31 comma 6 lettere a), b), c), d) e g) del D. Lgs. n. 81/2008 può avvalersi, ai sensi dell’art. 29 comma 5 dello stesso decreto, della facoltà di autocertificare* l’effettuazione della valutazione dei rischi.
* per chiarimenti circa l'autocertificazione si vedano i precedenti articoli di PuntoSicuro:
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