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I quesiti sul decreto 81: gli adempimenti del responsabile dei lavori

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Commento a cura di G. Porreca.

Quesito
Ho redatto un progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato destinato a locali commerciali e uffici privati all'epoca in cui vigeva la prima stesura del T.U. sulla sicurezza (primi mesi del 2009). Non avendo ricevuto diversa comunicazione dal committente nell'espletamento di detto incarico (comunicazione di un nominativo quale coordinatore per la progettazione) ho anche provveduto alla stesura del PSC sentendomi, di fatto, autorizzato a farlo in virtù della coesistenza delle figure del Responsabile dei Lavori (che può designare il coordinatore) e del progettista dell'opera. Oggi mi viene contestato dal committente il fatto che per redigere il PSC e assumere l'incarico di coordinatore della progettazione avrei dovuto avere un suo conferimento scritto. Da parte di chi è la ragione?




Risposta
La nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente che può incaricare tale figura al fine di trasferirgli l’adempimento di alcuni o di tutti gli obblighi che sono posti a suo carico. Nel conferire l’incarico al responsabile dei lavori il committente precisa gli obblighi che intende trasferirgli e per l’adempimento dei quali lo stesso dalla legge non è più ritenuto responsabile. Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nella sua versione originale aveva creato con l’art. 89 comma 1 lettera c), contenente la definizione, una sorta di automatismo tra la figura del responsabile dei lavori e quella del progettista o del direttore dei lavori, a seconda che fosse in corso la fase di progettazione o di esecuzione dei lavori, e sostanzialmente aveva imposto al committente stesso la scelta di tali figure nel caso in cui avesse voluto designarlo. Tale automatismo è stato però successivamente eliminato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, entrato in vigore il 20/8/2009, con il quale, come è noto, sono state apportate al Testo Unico delle modifiche ed integrazioni.

Così stando ora le cose, pur essendo stato il lettore individuato ope legis come eventuale responsabile dei lavori, essendo vigente nei primi mesi del 2009 il Testo Unico nella sua versione originale, lo stesso non risulta essere stato incaricato dal committente ad adempiere ai suoi obblighi fra i quali la nomina dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione di cui al quesito per cui di fatto sia l’autonomina di coordinatore in fase di progettazione che la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento risultano essere state fatte di propria iniziativa e senza la richiesta da parte del committente il quale pertanto ora giustamente contesta il suo operato.

In merito alla facoltà da parte del committente di nominare il responsabile dei lavori ed al trasferimento degli obblighi al momento dell’incarico si consulti una approfondimento dello scrivente sul medesimo tema e la risposta ad un altro analogo quesito formulato allo stesso consultabili sul sito PuntoSicuro.it.



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