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I quesiti sul decreto 81: il PSC per rischi particolari
Bari, 6 APR - Sull’obbligo o meno di redigere il PSC in presenza di rischi particolari. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Con riferimento all’obbligo o meno di redigere il PSC spesso ci si dimentica dell'art. 100 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai contenuti del PSC, che deve contenere prescrizioni relative ai rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008. In merito, quindi, non va sempre redatto il PSC, con tutte le conseguenze immaginabili di nomine del CSP/CSE ecc., in presenza di questi rischi, che è molto facile riscontrare in qualsiasi cantiere (vedi ad esempio i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure lavori che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria)?
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Risposta
Non si ritiene che sia corretta la interpretazione che il lettore dà delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relative in particolare all’obbligo della nomina da parte del committente nei cantieri temporanei o mobili del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). Secondo l’interpretazione ipotizzata dal lettore, infatti, dalla lettura dell’art. 100 del citato D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale il PSC è un piano “costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI”, rischi particolari che, come è stato fatto osservare, è facile individuare nei cantieri temporanei o mobili, discenderebbe comunque l’obbligo di redigere un PSC e di nominare dei coordinatori per la sicurezza. Ma le cose in realtà non stanno così. Il legislatore, infatti, nell’art. 100 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto dire che nel PSC vanno indicate in particolare le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi di cui all’allegato XI dello stesso D. Lgs. e non viceversa che in presenza di tali particolari rischi è necessario redigere un PSC e quindi designare il coordinatore per la progettazione al quale è stato imposto l’obbligo di farlo. Il legislatore, infatti, fin dal D. Lgs. n. 494 del 1996 non ha inteso legare la nomina del coordinatore e quindi la redazione dei PSC alla presenza di particolari rischi ma a ben altre condizioni, poi riprese nell’articolo 90 del D. Lgs. 81/2008.
Già con i commi 3 e 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 494/1996, infatti, la nomina da parte del committente dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori era stata richiesta nel caso fosse prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese oltre che per il verificarsi di altre condizioni che si possono leggere nello stesso comma 3 e legate in particolar modo all’entità del cantiere. La condizione della presenza di più imprese è stata successivamente ribadita con l’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, modificato poi dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, il quale ha precisato in più che le imprese da computare, ai fini dell’applicazione dell’obbligo della designazione del coordinatore, debbano essere solo quelle esecutrici tali intendendo quelle imprese che partecipano alla realizzazione dell’opera o di parte di essa e non ha invece inteso, si ritiene di sottolineare, di prendere in considerazione, come da più parti auspicato, anche la presenza di eventuali lavoratori autonomi che potessero trovarsi a svolgere la loro attività in cantiere.
Il D. Lgs. n. 81/2008 ha anche provveduto, come già detto, a modificare le altre condizioni in presenza delle quali è stata richiesta la nomina obbligatoria del coordinatore per la progettazione ed ha inoltre, con il comma 11 dell’art. 90, introdotto una deroga in base alla quale l’obbligo della designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000”. Lo stesso comma 11 ha fatto comunque salvo l’obbligo di nominare sempre il coordinatore per l’esecuzione dei lavori disponendo altresì che questi in caso di mancanza del coordinatore per la progettazione debba svolgere le funzioni di quest’ultimo. Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in rispetto di un’altra disposizione del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 90 comma 3) in base alla quale il CSP, per poter svolgere correttamente le proprie funzioni, deve essere designato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione dell’opera, ha emanata una Circolare, la n. 30 del 29/10/2009, con la quale “invitava” opportunamente i committenti, nei casi di esonero dalla nomina del CSP, a designare quello per l’esecuzione al momento stesso dell’affidamento dell’incarico di progettazione dell’opera.
Quindi, per quanto sopra detto, nel caso che in cantiere operi un’unica impresa non è necessario, in applicazione delle disposizioni di legge attualmente vigenti, né la nomina del coordinatore né la redazione del PSC da parte dello stesso; né la presenza in cantiere dei particolari rischi di cui all’allegato XV rende obbligatoria, così come ipotizzato dal lettore, la nomina del coordinatore e la redazione del PSC. Ma questa evenienza in realtà non si verificherà ancora per molto. E’ infatti opportuno ricordare in merito che dalla Corte di Giustizia europea, al termine di un procedimento richiesto della Commissione europea su segnalazione del GIP del Tribunale di Bolzano, è stata emessa nei confronti dello Stato membro italiano, in data 7/10/2010, una sentenza con la quale lo stesso è stato invitato a rivedere ancora una volta le proprie disposizioni di legge in merito all’obbligo della nomina dei coordinatori e della redazione del PSC avendo constatato che le disposizioni stesse non risultano essere conformi alle indicazioni fornite dalla corrispondente e originaria direttiva europea dalla quale sono poi discesi sia il D. Lgs. n. 494/1996 che il D. Lgs. n. 81/2008.
In tale sentenza, infatti, avente ad oggetto "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute», la Corte di Giustizia europea ha fatto presente che la normativa nazionale italiana non rispetta il paragrafo 2 dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, in quanto prevede l’obbligo a carico del coordinatore per la sicurezza di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e non ha assunto invece come criterio a fondamento di tale obbligo appunto i rischi particolari quali quelli contemplati all’allegato XI della citata direttiva comunitaria.
Ora quindi il legislatore italiano, al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea, dovrà ora in pratica provvedere ancora una volta a rivedere l'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i nel senso di imporre al committente, nel caso che in cantiere si riscontri la presenza dei particolari rischi di cui all’allegato XI, la designazione di un coordinatore per la progettazione e quindi la redazione del PSC in sostanza anche in presenza di un’unica impresa.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Federico Bugliaro - likes: 0 | 06/04/2011 (15:05:03) |
Grazie per la celere ed esaustiva risposta. |
Rispondi Autore: Antonio Ludovico - likes: 0 | 22/06/2013 (12:33:56) |
Imprese 1 uomini giorno |
Rispondi Autore: cocco m.rina - likes: 0 | 25/07/2016 (18:01:06) |
Quesito: nel caso in cui nel cantiere temporaneo o mobile si trovano ad operare 1'impresa affidataria titolare di appalto (senza dipendenti)la stessa a sua volta affida i lavori in subappalto ad un lavoratore autonomo e impresa esecutrice con un dipendente.Premesso che nel cantiere non è stata rispettata neppure la più elementare norma di sicurezza(es. cadute dall'alto, attrezzature non a norma ecc.)-Domanda: il committente ha l'obbligo della nomina del CSE e redigere il PSC? |
Rispondi Autore: AF - likes: 0 | 18/12/2022 (23:16:43) |
Ad oggi, dicembre 2022, la situazione è la medesima che alla data di pubblicazione di questo articolo o è avvenuta un integrazione dell'art.90 che il dott. Porreca pone come probabile nell'ultimo paragrafo di questo articolo? |
Autore: Fabrizio D'IPPOLITO | 19/09/2023 (12:30:57) |
Non potrei rispondere ma solo commentare, ma ti garantisco che ancora oggi, settembre 2023, la situazione è sempre la stessa. Ci si domanda perché dobbiamo sempre fare queste figure da improvvisati o approfittatori su tutto: se parliamo di sicurezza un disposto regolante la materia non può circoscriversi ad aspetti puramente formali come la presenza di più imprese nello stesso luogo ovvero a sottrarsi dall'obbligo di garantire la sicurezza se trattasi di lavori non edili. |
Rispondi Autore: andrea soravia - likes: 0 | 12/10/2023 (09:49:58) |
salve, ricollegandomi a questo quindi nel fantomatico caso di un lavoro con committenti privati che però va ad invadere la viabilità pubblica "strada statale", i quali si avvalgono di una sola azienda, non vi è la necessità di redigere il PSC. io lo riterrei fondamentale vista l'occupazione della strada, viste le auto, vista la segnaletica e tutto il resto!! |