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"5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
ricordando che il citato comma 2, primo periodo, che così recita:
"2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"
è quello con il quale è stata disposta per gli RSPP e ASPP la frequenza dei moduli A e B così come previsti dall' Accordo sancito il 26/1/2006 nella Conferenza Stato-Regioni chiamata appunto dal legislatore ad individuare i contenuti, la modalità e la durata di tale formazione.
"i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale".
E' con l'Accordo del 26/1/2006 che successivamente la Conferenza Stato Regioni, su indicazione del legislatore, ha regolamentato la formazione di aggiornamento dei RSPP e ASPP stabilendo, al punto 3 dello stesso Accordo, la durata di detti corsi individuata, per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 e, per quanto riguarda gli ASPP, in 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Tali indirizzi forniti dalla Conferenza Stato Regioni sono stati successivamente recepiti con l'art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che, come è noto, ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i e di conseguenza anche il D. Lgs. n. 195/2003. Nello stesso punto 3. l'Accordo del 26/1/2006 ha avuto, altresì, modo di precisare che il contenuto dei corsi di aggiornamento fa riferimento a quello dei moduli B affermando che:
"in attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:
Acclarato quindi, a seguito di una lettura coordinata del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo del 26/1/2006, sia l'obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento per i RSPP e gli ASPP che la loro durata, rimaneva da chiarire la data di decorrenza del quinquennio sopraindicato ed a ciò ha pensato un altro Accordo, raggiunto sempre nell'ambito della stessa Conferenza Stato Regioni, in una successiva seduta del 5/10/2006.
"la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi".
e per quanto riguarda il modulo B lo stesso Accordo del 5/10/2006 ha precisato tra l'altro al punto 2.4.2 che:
"Il modulo B ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento".
E' quindi su quest’ultima affermazione, relativa alla validità quinquennale del modulo B ed alla necessità di aggiornarsi dopo tale scadenza, che lo scrivente ha basate tutte le sue considerazioni che andranno ad esplicitarsi e che lo hanno portato a fornire una risposta che ritiene logica al quesito formulato.
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I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento degli RSPP
A cura di G. Porreca ( www.porreca.it).
QUESITO
Nell’ambito di un corso di formazione per RSPP è stato sostenuto che la decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione parte dal termine della frequenza del modulo C e che ciò vale anche per gli ingegneri e gli architetti del vecchio ordinamento che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B sulla base delle indicazioni fornite tempo fa dal Ministero dell’Università. Quanto sopra sostenuto sembra essere in contrasto con quanto contenuto nella risposta ad un analogo quesito pubblicato sul quotidiano del 6/10/2010 nella quale è stato detto che il quinquennio decorre dalla data di conseguimento della laurea. Si può avere un chiarimento in merito?
RISPOSTA
Il quesito ricorrente che riguarda la data di decorrenza del quinquennio entro il quale sono tenuti ad aggiornarsi gli ingegneri ed architetti del vecchio ordinamento che svolgono l'attività di RSPP o ASPP e che hanno usufruito dell'esonero dalla frequenza dei moduli A e B secondo le indicazioni fornite dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, richiede certamente un approfondimento sul tema. Quello sul quale si discute, in particolare, è se tale quinquennio decorre dalla data del conseguimento della laurea o dalla data di ultimazione della frequenza del modulo C.
Per poter rispondere al quesito occorre fare una lettura coordinata dell'art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e degli Accordi raggiunti sull'argomento nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Secondo l'art. 32 comma 5 del citato D. Lgs. n. 81/2008, infatti, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106:
"5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
ricordando che il citato comma 2, primo periodo, che così recita:
"2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"
è quello con il quale è stata disposta per gli RSPP e ASPP la frequenza dei moduli A e B così come previsti dall' Accordo sancito il 26/1/2006 nella Conferenza Stato-Regioni chiamata appunto dal legislatore ad individuare i contenuti, la modalità e la durata di tale formazione.
Per i laureati in ingegneria ed architettura secondo il vecchio ordinamento in particolare si fa presente che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per l'Università Ufficio II, nell'adunanza del 9 ottobre 2008, ha fatto suo un parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, che era stato interpellato in merito, secondo il quale sussiste una "corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni". Con il suddetto parere, in pratica, gli ingegneri e gli architetti del vecchio ordinamento sono stati esonerati dalla frequenza dei moduli A e B fermo restando che gli stessi per poter svolgere l'attività di RSPP devono comunque frequentare il modulo C, secondo quanto indicato nel secondo periodo dello stesso articolo 32, e devono altresì, in base a quanto stabilito dal comma 6 dello stesso articolo, frequentare, in qualità di RSPP o ASPP, il corso di aggiornamento secondo gli indirizzi e le modalità definite nell'Accordo Stato Regioni sopraindicato.
A tal punto è da far presente che la periodicità quinquennale della formazione dei RSPP e degli ASPP è stata stabilita nel 2003 con il D. Lgs. 23/6/2003 n. 195 il quale ha provveduto ad integrare il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, introducendo l'art. 8 bis che ha infatti, con il comma 5, stabilito che:
"i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale".
E' con l'Accordo del 26/1/2006 che successivamente la Conferenza Stato Regioni, su indicazione del legislatore, ha regolamentato la formazione di aggiornamento dei RSPP e ASPP stabilendo, al punto 3 dello stesso Accordo, la durata di detti corsi individuata, per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 e, per quanto riguarda gli ASPP, in 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Tali indirizzi forniti dalla Conferenza Stato Regioni sono stati successivamente recepiti con l'art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che, come è noto, ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i e di conseguenza anche il D. Lgs. n. 195/2003. Nello stesso punto 3. l'Accordo del 26/1/2006 ha avuto, altresì, modo di precisare che il contenuto dei corsi di aggiornamento fa riferimento a quello dei moduli B affermando che:
"in attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:
a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".
Acclarato quindi, a seguito di una lettura coordinata del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo del 26/1/2006, sia l'obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento per i RSPP e gli ASPP che la loro durata, rimaneva da chiarire la data di decorrenza del quinquennio sopraindicato ed a ciò ha pensato un altro Accordo, raggiunto sempre nell'ambito della stessa Conferenza Stato Regioni, in una successiva seduta del 5/10/2006.
Dalla lettura del punto 3 di tale ultimo Accordo, che si riferisce ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 8 bis, comma 5, del D. Lgs. 626 del 1994, emerge tra l'altro che:
"la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi".
e per quanto riguarda il modulo B lo stesso Accordo del 5/10/2006 ha precisato tra l'altro al punto 2.4.2 che:
"Il modulo B ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento".
E' quindi su quest’ultima affermazione, relativa alla validità quinquennale del modulo B ed alla necessità di aggiornarsi dopo tale scadenza, che lo scrivente ha basate tutte le sue considerazioni che andranno ad esplicitarsi e che lo hanno portato a fornire una risposta che ritiene logica al quesito formulato.
E' vero, come qualcuno ha avuto modo di osservare, che nell'indirizzo fornito dalla Conferenza Stato Regioni al punto 3 dell'Accordo del 5/10/2006, quest’ultima quando ha ritenuto di far coincidere la data di decorrenza del quinquennio per l'aggiornamento con la data di conseguimento della laurea, si è riferita a coloro che erano in possesso delle lauree triennali indicate nel comma 6 dell'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994, così come introdotto dal D. Lgs. n. 195/2003, e cioè delle lauree triennali di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" ed a coloro che avevano usufruito dell'esonero dalla frequenza dei moduli A e B, e non quindi ai laureati in ingegneria ed architettura del vecchio ordinamento di cui al parere del MIUR che è stato fornito successivamente, ma seguendo un ragionamento logico e soprattutto applicando il criterio secondo il quale la Conferenza Stato Regioni aveva espresso il proprio indirizzo, basato sulla validità quinquennale del modulo B e sulla esplicita affermazione che l'aggiornamento vada effettuato alla scadenza del quinto anno dalla frequenza del modulo B, si è del parere, in risposta al quesito formulato, che anche i laureati in ingegneria ed in architettura del vecchio ordinamento di cui al parere fornito dal MIUR e che svolgono l'attività di RSPP o ASPP debbano frequentare l'aggiornamento entro la scadenza dei cinque anni a partire non dal termine della frequenza del modulo C, come viene sostenuto da alcuni, in quanto quest’ultimo ha validità permanente e quindi non ha bisogno di aggiornamento, ma dal termine della frequenza del modulo B al quale l'aggiornamento fa riferimento.
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Rispondi Autore: Stefano Rancati - likes: 0 | 15/12/2010 (09:53:30) |
Sono un ingegnere del vecchio ordinamento e volevo fare l'RSPP. Non avendo mai fatto corsi di aggiornamento del modulo B, ed essendo passato ben più di 5 anni, mi chiedo quindi se è corretto affermare che dovrei svolgere nell'ordine: 1) aggiornamento modulo B - non fare quindi il corso completo ! - 40 o 60 ore ? 2) modulo C |
Rispondi Autore: Christian Biasini - likes: 0 | 16/12/2010 (22:20:59) |
Sono un Ing. Ambiente e Territorio - vecchio ordinamento e chiedo: ma se il D.Lgs. 81 prevede l'esonero dalla frequentazione dei corsi "moduli B" a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso per determinate lauree appartenenti alle classi L7,... etc, per tali laureati i corsi di aggiornamento ai "moduli B" non devono partire proprio dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81 e non hanno quindi scadenza nel 2013? Questo è quello che un funzionario ASL mi ha riferito a seguito di mia richiesta. Sarebbe opportuno chiarire in modo univoco la questione, in quanto secondo me non risulta ancora chiara. Grazie Distinti saluti. |
Rispondi Autore: Maria Rossi - likes: 0 | 18/12/2010 (12:24:37) |
Sono laureata in architettura nuovo ordinamento, laura triennale non rientrante nelle classi di laurea esonerate secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i., per svolgere il ruolo rspp devo fare quindi tutti i moduli a, b, c? |
Rispondi Autore: Maria Rossi - likes: 0 | 18/12/2010 (12:34:25) |
Sono laureata in architettura nuovo ordinamento, laura triennale non rientrante nelle classi di laurea esonerate secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i., per svolgere il ruolo rspp devo fare quindi tutti i moduli a, b, c? |
Rispondi Autore: Barambani - likes: 0 | 20/12/2010 (12:34:58) |
Il solito casino all'italiana: bastava dire che ogni anno il RSPP (quale che sial il titolo di studio) deve fare 12 ore (o 10 o 5, basta che sia chairo!!) di aggiornamento e tutto sarebbe stato risolto. |
Rispondi Autore: Silvio Belatti - likes: 0 | 03/01/2011 (16:39:45) |
Il titolo ad esercitare il ruolo di RSPP lo si acquisisce con il modulo C e non con la semplice laurea del vecchio ordinamento: per cui mi parrebbe logico che il termine degli aggiornamenti decorresse dalla data di acquisizione del modulo C: qualcuno concorda? |
Rispondi Autore: Paolo Marangon - likes: 0 | 07/02/2011 (18:21:58) |
Anche a me risulta quanto asserito da Christina Biasini e confermato dagli organi di controllo. Saluti |
Rispondi Autore: Aldo Antonetti - likes: 0 | 02/10/2012 (13:37:38) |
Salve, io sono un Tecnico della Prevenzione ed ho svolto il modulo C per RSPP. Per rispondere a Christian Biasini non credo che si possa ritenere come data di acquisizione delle competenze tecniche fornite dai moduli A e B la data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 per gli esonerati alla frequenza di tale corsi in quanto non tutti si sono laureti nel 2008, per questo motivo viene presa come data di riferimento il conseguimento della laurea e quindi la data in cui si assumono le qualifiche abilitanti come spiega G. Porreca nell'articolo. citazione: Dalla lettura del punto 3 di tale ultimo Accordo, che si riferisce ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 8 bis, comma 5, del D. Lgs. 626 del 1994, emerge tra l'altro che: "la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi". |
Rispondi Autore: andrea saccardo - likes: 0 | 08/10/2012 (11:48:00) |
Sono ingegnere esonerato dai moduli A e B. Non ho fatto il modulo C e ho aggiornato entro il quinquennio il modulo B, come ASPP. Se ora intendo svolgere le funzioni di RSPP, basta che frequenti il modulo C? |
Rispondi Autore: DARIO DI CHIARA - likes: 0 | 12/05/2014 (11:57:28) |
Sono un ingegnere (laurea quinquennale vecchio ordinamento conseguita nel 1992)e, pertanto esonerato ai moduli "A" e "B" per RSPP. Ho conseguito di recente il modulo "C". Il quesito che mi pongo è quando aggiornare il modulo "B". Alcuni enti di formazione interpellati ritengono dalla data del modulo "C", atteso che da tale data ho conseguito l'abilitazione al ruolo di RSPP |