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I quesiti sul decreto 81: la verifica dell’idoneità in caso di subappalto
Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Nel caso in cui un’impresa affidataria che ha preso in appalto da un committente la realizzazione di un’opera (commessa privata) e la ha subappalta integralmente è tenuto il committente a verificare la sua idoneità tecnico-professionale visto che la stessa non effettua alcuna lavorazione ma solo la gestione dell’organizzazione del cantiere ed inoltre quest'ultima è tenuta ad effettuare la vigilanza anche se non partecipa ai lavori?
Risposta
Con le modifiche apportate con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 al D. Lgs. 8/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’impresa affidataria definita dall’art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso decreto legislativo come la “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” è stata fatta oggetto di specifici obblighi per quanto riguarda la organizzazione dei cantieri temporanei o mobili. Secondo l’art. 97 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sugli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, infatti:
1. Il datore di lavoro dell' impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.
e secondo il punto 01. dell’allegato XVII dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009:
“01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.”.
E’ chiaro quindi che l’impresa affidataria è diventata con il D. Lgs. n. 81/2008 parte attiva nella organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili anche nel caso in cui la stessa non sia una impresa esecutrice, cosa che in verità la giurisprudenza aveva già avuto modo di porre in evidenza in occasione della emanazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro. Alla stessa impresa affidataria, infatti, sono assegnati, come sopra indicato, diversi compiti fra i quali la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e della applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese alle quali ha affidato i lavori secondo le modalità di cui all'allegato XVII e l’applicazione degli obblighi derivanti dall'articolo 26 riguardante i contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Andrea - likes: 0 | 10/11/2010 (10:49:38) |
scusate mi sfugge la risposta al quesito... la domanda è chiara, che riformulata suona "Il committente verifica l'idoneità dell'impresa aggiudicataria affidataria non esecutrice?" o sbaglio? Ma alla fine il Porreca parte ricordando gli obblighi dell'affidataria... |
Rispondi Autore: americo pascucci - likes: 0 | 10/11/2010 (16:24:14) |
Concordo con quanto dice Andrea. Inoltre non mi è chiara la risposta alla seconda parte del quesito, cioè l'impresa affidataria deve vigilare (cioè essere presente) anche se non partecipa ai lavori? Potrebbe anche gentilmente chiarire il caso in cui non si lavori in titolo IV? |
Rispondi Autore: nicola belloni - Polistudio - likes: 0 | 11/11/2010 (11:13:49) |
a) Impresa Affidataria ed obbligo del committente / RL di verifica idoneità tecnico professionale … leggendo il testo del punto 1. dell’allegato XVII sembra per come è scritto, ma spero veramente di sbagliarmi, che se l’affidataria non utilizza proprio personale non debba esibire un bel niente!!! Questo lo dico in virtù di quell’ ”anche” che compare dopo “utilizzino” e non prima di “ove”; se comparisse prima di “ove” sarebbe indifferente il fatto di utilizzare proprio personale nell’esecuzione ma essendo dopo sembra discriminante … Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno... b) Verrebbe da pensare che il soggetto / i soggetti di cui al primo alinea (punto 01) dell’allegato XVII medesimo individuato/i dall’affidataria comportino automaticamente il loro utilizzo e quindi anche la necessità dell’esibizione della documentazione peccato però che l’utilizzo sia legato all’esecuzione e non al coordinamento / verifica che sono invece le funzioni di detto/i soggetto/i … (vedasi artt. 95, 96 e 97) … |
Rispondi Autore: Valentina Federico geometra - likes: 0 | 11/10/2018 (09:19:21) |
L impresa affidataria è tenuta alla verifica dei documenti dell esecutrice, quali scadenze visite mediche personale operante, validità attestati di formazione ecc? |