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I quesiti sul decreto 81: le imprese di mera fornitura e il DUVRI

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

23/03/2011

Nei cantieri temporanei o mobili le imprese di mere forniture di materiali o attrezzature, non tenute ad elaborare il POS, sono esonerate dall’obbligo della redazione del DUVRI? A cura di G.Porreca.

QUESITO
 
Con riferimento alla risposta al quesito sull’obbligo della redazione del DUVRI in assenza del PSC e del POS pubblicata su PuntoSicuro del 16 marzo 2011, come si concilia quanto in essa indicato nelle conclusioni con il fatto che le imprese di mera fornitura, ai sensi del comma 3 bis dello stesso articolo 26, sono esonerate dall’obbligo della redazione del DUVRI? O si deve intendere che la durata di due giorni si riferisca non solo ai lavori o servizi ma anche alla mera fornitura di materiali?


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RISPOSTA a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it)
 
A seguito delle giuste osservazioni fatte dal lettore con riferimento alle forniture di materiali ed attrezzature - al di là di quanto indicato nella risposta al quesito sopraindicato pubblicata sul numero del 16 marzo - c’è da precisare che, ad integrazione di quanto in essa affermato, un discorso a parte va fatto per quelle che sono definite le mere forniture di materiali o attrezzature.
Per queste mere forniture il legislatore ha voluto espressamente introdurre delle regole specifiche in merito alla applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d' appalto o d'opera o di somministrazione.
E su questo argomento, chi scrive ha già avuto modo di elaborare anche un approfondimento pubblicato il 16 dicembre 2009 su PuntoSicuro.
 
Come richiamato in tale approfondimento, alle mere forniture di materiali o attrezzature da effettuare nei cantieri temporanei o mobili (accettando quale definizione di mera fornitura quella data dal Ministero del Lavoro nella propria circolare n. 4 del 28/2/2007 e cioè quella fornitura fatta a pie’ d’opera), si applica il comma 1 bis dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 secondo il quale le imprese di mere forniture di materiali o attrezzature non sono tenute ad elaborare il POS fermo restando però che “in tali casi”, prosegue il comma 1 bis, “trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008”.
 
Si fa notare che quest’ultimo articolo però, a sua volta, con il comma 3 bis ha stabilito che "ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 (quello che prevede la redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI” che, come è noto, è quell’allegato del D. Lgs. n. 81/2008 che riporta l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
 
Quindi dalla lettura combinata dei due articoli sopraindicati deriva che in effetti le aziende di mere forniture di materiali o attrezzature sono esonerate sia dalla redazione del POS, per effetto dell'art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell'art. 26 comma 3 bis sempre che queste ovviamente non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
E’ chiaro però che queste aziende di mere forniture di materiali o attrezzature, facendo il legislatore salva l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 26, sono comunque tenute a scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha chiamate per effettuare la fornitura in cantiere (comma 2 lettera b) nonché a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a farsi coordinare in cantiere (comma 3).
 
Quindi e comunque, in conclusione, se pure non lo vogliamo chiamare POS o non lo vogliamo chiamare DUVRI anche le aziende che provvedono ad effettuare delle mere forniture nei cantieri temporanei o mobili sono tenute comunque, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti e nella logica della prevenzione, a relazionare, e per iscritto a parere dello scrivente, in merito alle operazioni che si accingono a fare in cantiere e ad informare, come già detto, degli eventuali rischi che possono apportare sia l' impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione ove esistente.
Numerosi sono, infatti, gli infortuni sul lavoro che si sono potuti riscontrare proprio durante le operazioni di fornitura di materiali o di attrezzature, fossero pure mere forniture, nel corso delle quali sono rimaste vittime lavoratori anche estranei alle operazioni medesime.
 
 

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Rispondi Autore: Giacomo Rucci TdP - likes: 0
23/03/2011 (07:37:17)
Tuttavia, l'ultimo periodo del commento (che per altro condivido) mette in luce che la fornitura di materiali è un rischio interferenziale e, pertanto, deve essere valutato dai Coordinatori in sede progettuale ed in corso d'opera. Questo implica che: -se chi fornisce i materiali è un lavoratore autonomo (padroncino) questi dovrebbe prendere visione ed accettare il PSC; -se chi consegna è un lavoratore dipendente di una azienda bisogna che si dia corso all'art.26 come indicato nel commento del dott.Porreca.
Rispondi Autore: Luca Casale - likes: 0
23/03/2011 (11:33:54)
Concordo pienamente con quanto esposto dal dott. Porreca; tuttavia ritengo che gli obblighi di comunicazione di cui si tratta in conclusione dell'intervento vadano invertiti. Ritengo infatti che debba essere il CSE o l'impresa affidataria a dover definire le modalità per l'accesso in cantiere nonché per il carico / scarico di materiali e a dover informare (magari per iscritto) non tanto il datore di lavoro dell'impresa che esegue la fornitura ma, più efficacemente, direttamente il lavoratore impegnato nell'attività. Tale prassi, inoltre, sembrerebbe più aderente alla ratio prevista dall'art. 26 secondo cui è il datore di lavoro committente responsabile del coordinamento delle attività di fornitori / appaltatori nei luoghi di lavoro sotto la propria responsabilità.

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