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I quesiti sul decreto 81: negligenza, incompetenza o dolo?
Commento a cura di G. Porreca.
QUESITO
Sono un ufficiale di polizia giudiziaria in materia di sicurezza sul lavoro e mi sto occupando delle indagini relative ad un infortunio mortale sul lavoro. Nel caso di un infortunio ove il datore di lavoro, pur essendo al corrente del fatto che le condizioni del cantiere non sono a norma (ponteggio allestito da personale in nero e privo della formazione e informazione specifica per il montaggio, smontaggio e modifica del ponteggio stesso) e non ha fatto nulla per porvi rimedio si può ipotizzare nel suo comportamento non solo la negligenza o incompetenza ma anche il dolo avendo in pratica esposto consapevolmente a rischio il proprio dipendente?
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RISPOSTA
A seguito degli infortuni sul lavoro il Pubblico Ministero ha sempre ipotizzato al termine delle indagini il reato di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c. p. o di lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 c. p. a seconda dell’esito mortale o meno dell’infortunio stesso. Il primo caso in Italia a seguito del quale il P. M. ha ipotizzato il dolo nell’evento infortunistico è stato quello riferito all’incendio accaduto a Torino presso lo stabilimento della ThyssenKrupp allorquando lo stesso P. M. ha chiesto al giudice di processare i responsabili per omicidio plurimo volontario con dolo eventuale, cosa che per la verità ha provocata una energica reazione da parte di giuristi ed esperti del settore. Dalle indagini effettuate dopo l’accaduto, infatti, era emersa presso lo stabilimento una notevole carenza delle misure antincendio con 3 estintori su 5 scarichi e con il sistema antincendio che non aveva funzionato per carenza di manutenzione ed era emerso, altresì, che dall'Amministrazione era stato rinviato all'anno successivo un investimento previsto per adeguare l'impianto antincendio dello stesso stabilimento ed inoltre che l’azienda, benché in dismissione ed in via di trasferimento, aveva continuata la sua produzione.
Sulla ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale la Corte di Cassazione si è più volte espresso in passato in varie sentenze sostenendo che “si ha dolo eventuale quando chi agisce è consapevole che dalla propria condotta possono derivare non soltanto un determinato evento, ma anche conseguenze diverse e più gravi”. L’ omicidio volontario con dolo eventuale è il “gradino” immediatamente superiore all’omicidio colposo con colpa cosciente che pure in quella circostanza era stato contestato ad alcuni dei dirigenti dell'azienda e che rappresenta il più grave tra le “tipologie” di omicidio colposo.
Anche per quanto riguarda i reati di omissione dolosa e colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 437 e 451 del c. p. non si ha un diretto collegamento degli stessi con la reiterazione dei reati in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata, perché sia individuato il dolo nell’aver omesso di attuare le misure di sicurezza è necessario che il comportamento del contravventore abbia interessato non delle singole persone bensì una pluralità di soggetti.
Comunque il compito dell' Ufficiale di Polizia Giudiziaria è quello di riferire, al termine dei suoi accertamenti, al P. M come sono accaduti i fatti, di determinare la causa e la dinamica dell’evento, di raccogliere le prove dei reati, di segnalare le violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di individuare le responsabilità connesse all’evento ponendo in particolare evidenza una eventuale reiterazione nel comportamento da parte del contravventore. Sarà compito del P. M. poi, una volta letti gli atti delle indagini, di imputare il responsabile dell’uno o dell’altro reato.
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