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I quesiti sul decreto 81: obbligo di PSS e POS e lavori pubblici

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

09/03/2011

L’obbligo di redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza: va sempre redatto dall’appaltatore in tutti i cantieri o solo nei cantieri in cui, pur essendoci una sola impresa, potrebbero configurarsi dei rischi particolari? A cura di G. Porreca.

QUESITO
In merito all’obbligo della redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 chiedo se detto piano  va sempre redatto  dall’appaltatore in tutti i cantieri o solo nei cantieri in cui pur essendoci una sola impresa potrebbero configurarsi dei rischi di cui all’allegato XI. Ad esempio se una stazione appaltante pubblica incarica un’unica impresa fiduciaria ad effettuare dei lavori che non comportino rischi particolari basta il POS o va redatto anche il PSS.

RISPOSTA a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it)
 
Per rispondere al quesito è necessario, in premessa, richiamare le disposizioni di legge vigenti in materia di piani di sicurezza e di coordinamento (di seguito indicati PSC) sia per quanto riguarda i lavori di natura privata che per quelli di natura pubblica riportate rispettivamente nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e nel D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Secondo l’art. 131 comma 2 del D. Lgs n. 163/2005, infatti:
 
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32 (amministrazioni aggiudicatrici):
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)”.
 
E secondo l’art. 91 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi del coordinatore per la progettazione:
 
“1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV”;
 
Mentre in base all’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto legislativo:
 
“  1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
   ...;
   ...;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”,
 
definito nell’art. 89 comma 1 lettera h) il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV.
Si fa osservare che l’art. 131 del D. Lgs 163/2006 citato fa riferimento al D. Lgs. n. 494/2006 in quanto all’epoca, nel 2006, non era stato ancora emanato il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare ai casi in cui era prevista o non prevista da tale decreto l’elaborazione dei piani di sicurezza e di coordinamento.
È opportuno pertanto richiamare alla memoria le condizioni verificandosi le quali il D. Lgs. n. 494/1996, successivamente integrato e modificato con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, imponeva l’obbligo da parte del committente di designare il coordinatore per la progettazione, di seguito indicato per semplicità CSP (art. 3 comma 3) nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di redigere il PSC (art. 4 comma 1). In sostanza la designazione del CSP e la redazione del PSC erano richieste nel caso dei cantieri in cui era prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, e la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini-giorno o anche per quei cantieri che operavano sotto tale soglia nei casi in cui i lavori comportassero dei rischi particolari indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996 medesimo.

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Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, come è noto, il D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. è stato abrogato e sono state modificate le condizioni verificandosi le quali è obbligatorio la designazione da parte del committente del CSP e del coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione (CSE) ed è anche obbligatorio che sia redatto il PSC. Tali condizioni sono state inserite nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 che ha poi però subito delle modifiche per cui le disposizioni attualmente vigenti in merito si possono leggere nell’art. 90 comma 3 e comma 11 per quanto riguarda  la designazione del CSP e nell’art. 91 per quanto riguarda l’obbligo della redazione del PSC. Secondo l’articolo 90, infatti, il committente nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, è tenuto a designare il CSP (comma 3) ed a designare il CSE (comma 4) ma con il comma 11 ha fissato degli esoneri dal rispetto degli obblighi indicati nello stesso articolo che interessano però solo i lavori privati e non anche i lavori pubblici per i quali l’obbligo vige sempre e comunque.
 
Per quanto è stato disposto con l’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 quindi la presenza del CSP e del PSC non viene attualmente richiesta nel caso in cui in un cantiere operi una sola impresa mentre nel caso di più imprese è comunque richiesta la presenza di un coordinatore e la elaborazione di un PSC mutando solo, per quest’ultimo adempimento, quale dei due coordinatori ha l’obbligo di redigerlo. Il D. Lgs. n. 81/2008 inoltre, recependo le indicazioni già fornite con il D.P.R. 3/7/2003 n. 222 e modificandole solo in parte, ha fissato con l’allegato XV i contenuti minimi sia del piano sostitutivo di sicurezza (punto 3.1), precisando che lo stesso contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza,  che del piano operativo di sicurezza (punto 3.2).
 
Per quanto riguarda l’ esonero da parte del committente di designare i coordinatori nel caso di una singola impresa si ritiene comunque opportuno rammentare che la Corte di Giustizia europea, su segnalazione del GIP del Tribunale di Bolzano, ha emanata in data 7/10/2010 una sentenza con la quale ha invitato il legislatore italiano a conformarsi alle indicazioni fornite nella Direttiva europea sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili la quale ha invece prescritta la nomina dei coordinatori e la redazione del PSC anche nel caso che nel cantiere operi una sola impresa qualora nello stesso fossero presenti i rischi particolari enumerati nell’allegato II della direttiva europea medesima.
 
Malgrado l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 comunque il legislatore non ha provveduto a modificare il D. Lgs. n. 163/2006, cosa che è comunque auspicabile che faccia, ma si fa comunque osservare che secondo le indicazioni fornite dal legislatore ogni riferimento a disposizioni contenute nei decreti legislativi abrogati dal D. Lgs. n. 81/2008 debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nello stesso D. Lgs. n. 81/2008 per cui, per dare una risposta al quesito, occorre fare una lettura coordinata fra l’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e tenere soprattutto conto delle finalità che il legislatore ha voluto raggiungere in occasione dell’emanazione del decreto sui lavori pubblici. Proiettando quindi le espressioni “ove il PSC è previsto” oppure “ove il PSC non è previsto” che è possibile leggere nell’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006, nell’attuale Testo Unico emerge che il PSS andrebbe elaborato solo nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, allorquando non è richiesto il PSC, essendo lo stesso sempre obbligatorio, come già detto,  nel caso che sia prevista nel cantiere la presenza di più imprese.
A questo punto è comprensibile che il lettore si sia chiesto: che senso ha far fare dall’appaltatore che opera da solo in cantiere un PSS, che per definizione sostituisce un PSC e che, secondo quanto indicato nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riportante i requisiti minimi che devono possedere i piani di sicurezza, deve avere gli stessi contenuti minimi richiesti per il PSC, ad eccezione del computo dei costi della sicurezza ed ancora: tale appaltatore deve redigere il PSS ed il POS o solo il POS considerato che sono entrambi da elaborare a suo carico?
 
Si rammenta a proposito, approfondendo i contenuti dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che il PSC oltre ad essere un piano di coordinamento delle imprese che operano in cantiere è anche un piano di sicurezza di ogni specifico cantiere e costituisce in pratica una progettazione tecnica del cantiere stesso per cui si deve tenere conto delle interferenze oltre che tra le imprese anche di quelle fra il cantiere e l’area circostante a quella nella quale lo stesso è installato, interferenze che possono benissimo esistere e che vanno pertanto individuate e valutate anche se nel cantiere opera una sola impresa. Quanto sopra affermato è del resto confermato da quanto viene specificatamente indicato nel punto 2.3.1. dell’Allegato XV secondo il quale appunto “il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni  di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi”.
 
Per quanto sopra detto, in definitiva ed in risposta al quesito formulato, nel caso in cui una stazione appaltante pubblica affida ad un’unica impresa dei lavori che richiedono la installazione di un cantiere temporaneo o mobile sussiste l’obbligo da parte dell’impresa di redigere sia il PSS che il POS i quali, tra l’altro, così come già precisato, hanno contenuti ben diversi l’uno dall’altro.
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Pietro Passarella - likes: 0
09/03/2011 (14:23:46)
... semplificando ulteriormente: se l'attività rientra all'interno di quanto specificato nell'allegato X (a cui l'art. 89 rimanda), AND si è in presenza dei lavori/rischi citati in allegato XI allora si redige il PSSC e il POS.
Rispondi Autore: vincenzo marzialetti - likes: 0
06/05/2011 (07:12:54)
Sono d'accordo in linea di principio a quanto riportato della trattazione dell'argomento sopratutto nella necessità di revisione del D Lgs 163 art 131. Non sono dìaccordo nel merito sulle conclusioni della necessita a priori di redigere il POS in quanto non è possibile omettere la trattazione di merito!!!! Che cosa scriverà il redattore del POS se non ci sono i rischi contemplati dal legislatore ? E' un esercizio di didattica di sicurezza ? Scriviamo solo e soltanto le prescrizioni che servono, lasciamo la penna e mettiamoci scarpe, elmetto e cervello in sicurezza !
Rispondi Autore: Carmen Zedda - likes: 0
07/10/2011 (11:04:35)
Salve
piu che un commento vorrei una precisazione, nei cantieri privati nel caso sussistano le stesse condizioni sopra citate si deve redigere il PSS o è obbligatorio solo nei cantieri pubblici?
vi ringrazio in anticipo per la risposta
Rispondi Autore: Carmen Zedda - likes: 0
07/10/2011 (11:36:52)
Salve
piu che un commento vorrei una precisazione, nei cantieri privati nel caso sussistano le stesse condizioni sopra citate si deve redigere il PSS o è obbligatorio solo nei cantieri pubblici?
vi ringrazio in anticipo per la risposta
Rispondi Autore: Carmelo G. Catanoso - likes: 0
14/06/2012 (20:25:11)
Solo negli appalti pubblici di lavori (basta leggere l'allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008).
Rispondi Autore: mirko francesconi - likes: 0
09/09/2013 (18:09:22)
Non sono d'accordo con la redazione sia del PSS che del POS. Secondo quanto indicato al punto 3.2.2 dell'Allegato XV del D.Lgs 81/08 il PSS è integrato con gli elementi del POS. Ciò significa a mio avviso che il POS non occorre redigerlo, in quanto già inserito all'interno del PSS.
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
20/08/2017 (15:23:22)
Con nuovo Dlgs 50/ 16 la situazione è cambiata.
Sto cercando di capire il termine ultimo entro il quale può essere presentato alla Stazione appaltante il POS della aggiudicataria con eventuali proposte migliorative....(appalti pubblici o privati)
Con la vecchia normativa per gli appalti pubblici era entro 30 giorni (art. 131 comma 2 del D. Lgs n. 163/2005, C.2) , Ma ora?
Gradita una risposta dallo stimato redattore del pregevole articolo.

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