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I quesiti sul decreto 81: quale formazione per Coordinatori e RSPP?

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

12/01/2011

Un quesito sulla equiparazione fra la formazione dei Coordinatori per la Sicurezza e quella dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. A cura di G. Porreca

 
A cura di G. Porreca ( www.porreca.it).
 
QUESITO
Sono abilitato alla sicurezza secondo l’ex D. Lgs. n. 494/1996 e a breve farò anche l'aggiornamento quinquennale. Ora sto creando una società srl con due soci e senza dipendenti la quale per esercitare la propria attività intende utilizzare le competenze professionali dei due soci. Posso svolgere l’attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per conto della società senza frequentare ulteriori corsi?

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RISPOSTA
Come spesso accade si è portati a confondere la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda la figura del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori con quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) ed a volte in verità a confondere anche la loro attività. Quelle appena indicate sono due formazioni che, benché previste dallo stesso D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono completamente diverse l‘una dall’altra.
 
La prima, quella dei coordinatori per la sicurezza, è prevista dall’art. 98 riportato nel Titolo IV del citato D. Lgs. n. 81/2008 e viene dal legislatore richiesta per poter svolgere appunto l’attività di coordinatore nei cantieri temporanei o mobili, così come definiti nell’art. 89 comma 1 lettera a) dello stesso decreto, mentre l’altra formazione è prevista dall’art. 32, contenuto nel Titolo I dello stesso decreto, e costituisce uno dei requisiti essenziali per poter svolgere l’attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in quei macrosettori per i quali il RSPP ha provveduto a curare in particolare la formazione di cui al modulo B, essendo, come è noto,  la formazione di cui ai moduli A e C di natura trasversale e cioè comune per tutti i macrosettori.
Analogamente non è da confondere l’aggiornamento richiesto per tali due tipi di figure professionali, aggiornamento che per i coordinatori è previsto dall’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs.3/8/2009  n. 106, della durata complessiva di 40 ore ed a cadenza quinquennale e che può essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio stesso o anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti, mentre per i RSPP è invece previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed è stato regolamentato dai due Accordi raggiunti il 26/1/2006 ed il 5/10/2006 nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che fu chiamata a suo tempo dal legislatore a definire le modalità della formazione e dell’aggiornamento sia dei RSPP che degli ASPP.
 
Nel quesito non è precisato il titolo di studio posseduto dal lettore che dichiara comunque di aver frequentato il corso della durata di 120 ore destinato ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  per cui per poter rispondere al quesito formulato occorre formulare due ipotesi e cioè prevedere o il caso in cui il tecnico fosse in possesso di uno dei diplomi indicati nel comma 1 lettera c) dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 (geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico) o quello in cui invece fosse in possesso di uno dei titoli di laurea indicati nel comma 1 lettera a) e b) dello stesso art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.
Nel primo caso (possesso di diploma) il tecnico per poter svolgere l’attività di RSPP interno per conto della società di cui è socio è tenuto a frequentare tutti e tre i moduli previsti per tale tipo di attività e cioè i moduli A, B e C mentre nel secondo caso (possesso di laurea magistrale o breve) lo stesso, così come espressamente indicato nel comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è esonerato dalla frequenza dei moduli A e B e quindi per poter svolgere l’attività di RSPP dovrà solo frequentare il modulo C.
Si fa presente, infine, che il citato esonero dalla frequenza dei moduli A e B di cui al comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i si applica anche a favore degli ingegneri ed architetti del vecchio ordinamento e ciò in virtù di quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il quale, acquisendo un parere del Consiglio Universitario Nazionale interpellato in merito ed espresso nell’adunanza dell’8/10/2008, ha stabilita la “corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree  di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4/8/2000, ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni”.
 
 
 

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Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0
12/01/2011 (08:36:00)
Buongiorno
Credo che trattandosi di RSPP Datore di lavoro, non vi sia obbligo legislativo di frequenza del percorso formativo composto dai moduli A, B e C. Si rientra sotto l'egida del decreto 16/01/96, per il quale (mi risulta che al momento sia ancora così) l'RSPP quando Datore di lavoro deve frequentare il corso della durata di 16 ore, senza aggiornamenti periodici obbligatori.
Può non piacere che sia così, e a me personalmente lascia molto perplesso tale situazione, ma queste mi risulta siano le disposizioni di legge ad oggi vigenti.
Cordiali saluti
Alberto Rosso
Rispondi Autore: Mauro Gaggero - likes: 0
12/01/2011 (09:29:32)
Il Decreto è del 16/01/97 e vale per Datori di Lavoro che vogliono assumere l'incarico di RSPP nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08. Nel quesito non è specificato se la persona è Datore di lavoro o meno per cui non si può dare risposta certa.

Cordialmente
Mauro Gaggero
Rispondi Autore: Beatrice Auguadro - likes: 0
12/01/2011 (09:51:02)
Buongiorno,
Ho letto il vs. interessante articolo e avrei un quesito. Sono Architetto (Vecchio Ordinamento, quindi laurea equiparata a quelle esentate dalla frequenza ai corsi previsti dal D.Lgs 81/08 art. 32 comma 2 primo periodo).
Posso quindi ricoprire il ruolo di RSPP (avendo già frequentato il corso C).
Il quesito è: per quali macro settori ATECO sono automaticamente abilitata in quanto in possesso di tale Laurea, dal momento che che non viene specificata la restrizione al solo macro settore 3 Costruzioni e attività estrattive?
E inoltre: da quale data parte il conteggio per il calcolo dei 5 anni entro cui svolgere l'aggiornamento per RSPP? La data del 2008 ovvero la data in cui sono state esonerate anche le Lauree del Vecchio Ordinamento?
Anticipatamente Vi ringrazio per la cortese attenzione.
Cordiali saluti
B.A.
Rispondi Autore: Valerio Zanoni - likes: 0
12/01/2011 (12:39:16)
Concordo sul fatto che se si tratta RSPP Datore di lavoro, non vi sia obbligo legislativo di frequenza del percorso formativo composto dai moduli A, B e C. Si rientra sotto l'egida del decreto 16/01/96, per il quale (mi risulta che al momento sia ancora così) l'RSPP quando Datore di lavoro deve frequentare il corso della durata di 16 ore, senza aggiornamenti periodici obbligatori.
Distinti Saluti, Dott. Ing. Valerio Zanoni
Rispondi Autore: Luca Marcenaro - likes: 0
04/02/2011 (08:45:40)
Salve,
ho letto con attenzione il vostro articolo e vorrei chiedervi una conferma riguardo la possibilità di seguire solamente il modulo C del corso da RSPP.
Sono un ingegnere elettrico (vecchio ordinamento, classe laurea LM26), a quanto letto dall'articolo, avendo la laurea di ingegneria vecchio ordinamento sono esentato dai moduli A e B (specializzazioni ATECO) e posso quindi fare solamente il modulo C per poter praticare l'attività come RSPP esterno?
Quindi potrei lavorare per tutte le classi Ateco?
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti
L.M.
Rispondi Autore: Roberto Ciatti - likes: 0
27/06/2013 (09:40:48)
Buongiorno,
l'anno scorso mi sono informato presso una società che si occupa di sicurezza sul lavoro per chiedere se nel nostro caso, società s.n.c senza dipendenti i cui unici due soci sono anche liberi professionisti e prestano lavoro solo come liberi professionisti nella suddetta società, si dovessero adottare le misure della legge 81/08 (DVR e/o corsi...).
La risposta fu che non dovevamo fare nulla fino a quando non avessimo avuto almeno un dipendente, in quanto noi due soci, prestando opera come liberi professionisti, non eravamo tenuti ad adottare alcun adempimento.
È ancora così dopo giugno 2013 o è cambiato qualcosa?
Grazie anticipatamente e Cordiali saluti
Roberto Ciatti
Rispondi Autore: DOMENICO COLLOCA - likes: 0
23/01/2014 (14:49:42)
L'AGGIORNAMENTO FATTO PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (40 ORE) PUO' INCLUDERE QUELLO RICHIESTO COME AGGIORNAMENTO DI RSPP (SEMPRE QUINQUENNALE, SEMPRE 40 ORE?)?
Rispondi Autore: stefano vetrone - likes: 0
21/01/2015 (17:23:08)
avendo provveduto all'aggiornamento per coordinatore sicurezza (40 ore) posso essere dispensato dall'aggiornamento per RSPP((40 ore)
Rispondi Autore: Claudio Gambaretto - likes: 0
30/11/2015 (13:29:27)
Buongiorno,
sono qualificato RSPP del settore chimico e petrolchimico con modulo A-B5-C e relativo aggiornamento quinquennale,
volevo sapere per qualificarmi come CSP/CSE quali corsi devo fare secondo il nuovo accordo stato regioni del 2015?
Cordiali saluti
Claudio G.
Rispondi Autore: Rodolfo La Tegola - likes: 0
20/04/2016 (17:25:29)
Buongiorno,
mi allineo alla richiesta dei miei colleghi. Sono ing. meccanico vecchio ordinamento quinquennale. Ho effettuato le 120 ore per 81\2008 e 106\2009. Sto effettuando aggiornamento di 40 ore, comprendendo le 98/2013, 115/2015 e 39/2016. Sono iscritto ad ordine professionale categoria A.
Attualmente sono titolare di mia azienda, ma non datore di lavoro. Mi serve sapere se posso ricoprire il ruolo di RSPP nella mia azienda, considerando che sono nel codice ATECO artigianato 18.12.00. Oppure devo fare aggiornamento del Modulo C? Se, insieme al mio socio, deliberiamo che svolgo il ruolo di DATORE DI LAVORO, posso evitare la formazione del modulo C? Vorrei assumere una persona e vorrei il tempo di organizzarmi al meglio prima di seguire il modulo C. Potreste aiutarmi? Grazie mille.
Rispondi Autore: Rodolfo La Tegola - likes: 0
20/04/2016 (18:02:47)
Buongiorno,
mi allineo alla richiesta dei miei colleghi. Sono ing. meccanico vecchio ordinamento quinquennale. Ho effettuato le 120 ore per 81\2008 e 106\2009. Sto effettuando aggiornamento di 40 ore, comprendendo le 98/2013, 115/2015 e 39/2016. Sono iscritto ad ordine professionale categoria A.
Attualmente sono titolare di mia azienda, ma non datore di lavoro. Mi serve sapere se posso ricoprire il ruolo di RSPP nella mia azienda, considerando che sono nel codice ATECO artigianato 18.12.00. Oppure devo fare aggiornamento del Modulo C? Se, insieme al mio socio, deliberiamo che svolgo il ruolo di DATORE DI LAVORO, posso evitare la formazione del modulo C? Vorrei assumere una persona e vorrei il tempo di organizzarmi al meglio prima di seguire il modulo C. Potreste aiutarmi? Grazie mille.

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