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I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento del DdL

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

19/01/2011

Sul provvedimento sanzionatorio da adottare nel caso di mancato aggiornamento del datore di lavoro che svolge compiti di RSPP. A cura di G. Porreca.

 
A cura di G. Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Nell’ambito della loro visita presso la mia azienda alcuni ispettori di un organo di vigilanza hanno contestata la validità dell’attestato del corso per datori di lavoro in quanto rilasciato ai sensi del 626/94, anche se sull’attestato è scritto conforme ai sensi del D.M. 16/01/97, ed hanno richiesto invece un attestato rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 contestando il mancato aggiornamento ai sensi dell’art. 34 comma 3 dello stesso decreto. I vecchi attestati sono ancora validi o no e quale è la sanzione per tale violazione?
 

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Risposta
Come più volte si è avuto modo di sottolineare in occasione di precedenti quesiti le disposizioni relative alla formazione ed all’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno inteso optare per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione sono contenute nell’art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, articolo che è opportuno in tale circostanza riportare alla memoria. Secondo i commi 2 e 2-bis di tale articolo, infatti:
 
  “2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 (del servizio di prevenzione e protezione), deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
  2 bis Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46”.
 
Rammentando che il citato comma 1-bis è quello con il quale è stato consentito ai datori di lavoro delle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, salvo che nei casi di cui all’articolo 31 comma 6 riportante le aziende che possiamo definire a particolari rischi, di poter svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed a condizione che gli stessi frequentino i corsi di formazione previsti dagli articoli 45 sul primo soccorso e 46 sulla prevenzione incendi.
Per quanto riguarda invece l’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, invece, le disposizioni sono state dettate dal comma 3 dello stesso art. 34 secondo cui:
 
“3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 (del servizio di prevenzione e protezione) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”. 
 
Alla luce di quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato non si ritiene corretta la contestazione fatta dal personale ispettivo dell’organo di vigilanza segnalata dal lettore in quanto, come specificatamente indicato dal legislatore, in attesa della pubblicazione dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che doveva essere raggiunto entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. ma che al momento non è stato ancora stipulato, conserva la propria validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 di quel D. M. 16/1/1997 con il quale, a seguito della emanazione del D. Lgs. n. 626/1994, furono fissate le modalità ed i contenuti della formazione destinata sia ai datori di lavoro, in caso di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, che ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza.
Per quanto riguarda poi l’obbligo dell’aggiornamento per i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione appare evidente, dalla lettura dell’articolo 34, che lo stesso entrerà in vigore dopo che sarà raggiunto il citato accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni essendo l’obbligo, così come esplicitamente indicato dal legislatore, legato al rispetto di quanto sarà previsto nell’accordo medesimo.
 
Si fa comunque presente, infine, che il legislatore, vuoi volontariamente vuoi per mera dimenticanza, non ha fornito di sanzione il comma 3 del citato articolo 34 che si riferisce all’obbligo dell’aggiornamento per quei datori di lavoro che hanno optato per il servizio diretto di prevenzione e protezione per cui al momento, sostanzialmente, la violazione di tale disposizione, in applicazione del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 sulla nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro introdotta nel 1994 nell’ambito della procedura penale, non può essere oggetto né di contravvenzione né di prescrizione da parte dell’organo di vigilanza.
 


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Rispondi Autore: Maurizio Traversari - likes: 0
19/01/2011 (05:43:42)
L'articolo è ineccepibile! Quello che stupisce ancora ad oggi sono, da una parte, i ritardi istituzionali che su alcuni punti sembrano aver completamente dimenticato i loro obblighi, dal'altra la dubbia preparazioni di chi è preposto all'attività ispettiva. Chi ricorda alla conferneza stato regioni che deve esprimersi su questo punto che c'è un ritardo che supera i 2 anni?
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0
19/01/2011 (06:50:00)
@ Maurizio Traversari

Bravissimo.
Hai rammentato 2 criticità: i ritardi istituzionali e la dubbia preparazione di chi é preposto all'attività ispettiva... convegni tanti, vigilanza poca.


Cordiali saluti
Rispondi Autore: Pasquale Napoletano - likes: 0
19/01/2011 (09:19:55)
quante volte l'anno si riuniscono i componenti della Conferenza Stato-Regioni?
e quando non si riuniscono dove sono e che fanno?
Rispondi Autore: Vito Antonio Lucio BRUNO - likes: 0
19/01/2011 (09:25:35)
Ineccepibile la risposta dell'Ing. PORRECA. Nasce però un dubbio ... è Vero che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP non è sanzionabile per il mancato aggiornamento, ma è pur vero che il suo obbligo è quello di formare e aggiornare Dirigenti e preposti ai sensi dell'art 37 comma 7. Per quanto sopra nelle piccole aziende il datore di lavoro nella quasi totalità dei casi è individuabile anche nella figura del dirigente. Quindi obbligo in quest'ultimo caso da parte dell datore di lavoro è aggiornarsi in qualità di Dirigente. Solo in questo caso il datore di lavoro incorerebbe nella sanzione ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera c)
Rispondi Autore: NICO FAVALE - likes: 0
19/01/2011 (09:57:14)
CONCORDO PIENAMENTE CON LA PUNTUALE ANALISI DELL'ING. PORRECA E, PURTROPPO DEVO ANCH'IO SEGNALARE CHE ALCUNI SERVIZI ISPETTIVI DELLA PROVINCIA DI LECCE E BRINDISI RICHIEDONO AI DDL L'AGGIORNAMENTO DEI CORSI PER RSPP EFFETTUATI ANTE D.LGS 81.08. SAREBBE FORSE OPPORTUNO UN INTERVENTO MINISTERIALE, MAGARI SOTTO FORMA DI CIRCOLARE, DI INDICAZIONE OPERATIVA PER I SERVIZI ISPETTIVI.
Rispondi Autore: Nunziatina Busacca - likes: 0
19/01/2011 (10:08:35)
Io sono del parere che il datore di lavoro che svolge il compito di RSPP si deve aggiornare, e soprattutto dovrebbe frequentare corsi, convegni, congressi ecc... al fine di avere una formazione continua come tutti gli altri RSPP non datori di lavoro(Cosa che non fa nessun datore di lavoro).
Rispondi Autore: Guglielmo Febbraro - likes: 0
20/01/2011 (10:58:45)
dal mio punto di vista è indiscutibile che il DL RSPP debba aggiornarsi di continuo, ma anche vero che spesso la coincidenza tra DL e RSPP è dovuta puramente ad un fattore economico, ovvero non si vuole pagare un RSPP esterno
Rispondi Autore: RAFFAELE Giovanni Ispettore del Lavoro CZ - likes: 0
21/01/2011 (11:46:33)
Concordo con quanto illustrato dall'ex collega Ing. Porreca, non sopporto però le generalizzazioni di alcuni intervenuti (commenti) sull'essere vago circa presunta preparazione degli Organi di Vigilanza , in proposito non si capisce se trattasi di Ispettori Lavoro o Ispettori ASP-SPISAL perchè non indicarli ? Omettendo le generalità ? Consiglio come faccio io a discutere e confrontarsi sempre con gli operatori della sicurezza seppur in posizioni contrapposte e chiarirsi le regoleed i comportamenti. In ultimo un pensiero personale se è vero che ancora persiste una sorta di occhio di riguardo (ancora per poco) per i D. di L. che optano di svolgere in proprio i servizi di RSPP qualora le situazioni riscontrate sono tali da ritenersi carenti, insufficienti o addirittura non idonei, ricordo a chi legge che esiste la DISPOSIZIONE che l'organo di vigilanza può impartire nei confronti di situazioni non determinate da norme ( con un pizzico di forzatura ) ma il tutto motivato in fatto e diritto rapportando poi eventualmente al GIUDICE i fatti( non mi dilungo oltre su tale istituto per ragioni di spazio e tempo ) . Grazie per l'attenzione R. G.
Rispondi Autore: Francesco - likes: 0
21/01/2011 (12:47:08)
Complimenti al coraggio dell'ispettore di Catanzaro di dichiararsi e qualificarsi oltre che esprimere il proprio pensiero liberamente, io personalmente ho avuto probblemi con gli ispettori SPISAL sempre aggressivi e poco chiari al contrario degli ispettori lavoro i quali rilasciano formali verbali sempre e ampiamente motivati . Francesco
Rispondi Autore: Fabio Medda - likes: 0
24/01/2011 (10:12:43)
Sar? che a volte gli "ispettori" svolgono arttivit? di formazione (incompatibile) nei Corsi per DDL e di conseguenza "spingono" gli stessi verso la frequenza a tali corsi??
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni Ispettore del Lavoro - likes: 0
25/01/2011 (18:27:02)
Caro Medda, personalmente non faccio business della formazione come altri colleghi di altri enti e per quanto è a mia conoscenza mi risulta che gli ispettori del lavoro sono più riservati in tali circostanze. Personalmente quando insistono tengo corsi quasi esclusivamente gratuiti ma solo presso gli Ordini ( Ingegneri e Architetti ) Confindustria - Confartigianato - Università . Per ciò che attiene l'incompatibilità mi dispiace ma dissento dal tuo pensiero..... chi può insegnare tali materie se non noi ? Ma per questo non in modo esclusivo logicamente , in giro c'è tanta gente preparata , ma anche tantissima che alla TOTTI "non ncazzecca niente" Un'ultima considerazione mi pare ovvio che agli addetti ai lavori vada suggerito di frequentare i corsi sulla sicurezza sbagliato è invece , se avviene, indirizzarli agli amici . Ciao Fabio un cordiale saluto

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