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Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Ho fatto un corso per coordinatore della sicurezza della durata di 120 ore ultimato qualche settimana prima che il D. Lgs. 494/1996 diventasse 81/2008. Ora ho avuto un incarico di "Coordinatore" e mi chiedevo se posso svolgere tale attività o devo prima frequentare un "corso di aggiornamento" alla luce della nuova normativa in vigore.
Risposta
La risposta al quesito è nel comma 2 dell’art. 98 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato e corretto dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, secondo il quale conservano la loro validità, anche dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo, gli attestati rilasciati nel rispetto della normativa precedente quale quello in suo possesso, attestati ritenuti validi anche se rilasciati al termine di corsi avviati e non conclusi al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. medesimo.
Resta fermo che il lettore dovrà comunque frequentare un corso di aggiornamento della durata e secondo le modalità fissate con l’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale sono stati rivisti i contenuti minimi dei corsi di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Secondo tale ultimo Allegato, infine, così come modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, l’obbligo di aggiornamento per coloro che hanno conseguito l’attestato di formazione prima dell’entrata in vigore del Testo Unico, così come nel caso prospettato nel quesito in esame, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico.
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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei coordinatori
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Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Ho fatto un corso per coordinatore della sicurezza della durata di 120 ore ultimato qualche settimana prima che il D. Lgs. 494/1996 diventasse 81/2008. Ora ho avuto un incarico di "Coordinatore" e mi chiedevo se posso svolgere tale attività o devo prima frequentare un "corso di aggiornamento" alla luce della nuova normativa in vigore.
Risposta
La risposta al quesito è nel comma 2 dell’art. 98 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato e corretto dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, secondo il quale conservano la loro validità, anche dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo, gli attestati rilasciati nel rispetto della normativa precedente quale quello in suo possesso, attestati ritenuti validi anche se rilasciati al termine di corsi avviati e non conclusi al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. medesimo.
Resta fermo che il lettore dovrà comunque frequentare un corso di aggiornamento della durata e secondo le modalità fissate con l’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale sono stati rivisti i contenuti minimi dei corsi di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Secondo tale ultimo Allegato, infine, così come modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, l’obbligo di aggiornamento per coloro che hanno conseguito l’attestato di formazione prima dell’entrata in vigore del Testo Unico, così come nel caso prospettato nel quesito in esame, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico.
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