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I quesiti sul decreto 81: sulle dimissioni del RSPP
Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Rivesto il ruolo di RSPP sia interno che esterno per due aziende dello stesso gruppo imprenditoriale. Da qualche mese ho deciso di dimettermi e di intraprendere la libera professione. La domanda che pongo è la seguente: avendo deciso di dare le dimissioni anche come RSPP è opportuno o obbligatorio trasmettere le stesse agli enti quali lo SPESAL, la Direzione Provinciale del Lavoro, o altri? Non leggo in merito riferimenti normativi.
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Risposta
L’obbligo della comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, già previsto dal comma 11 dell’art. 8 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, è stato abrogato con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e quindi di conseguenza si deve ritenere abrogato anche l’obbligo di comunicare una eventuale sostituzione dello stesso con un altro RSPP. Comunque in ogni caso non è mai stato obbligatorio e non lo è neanche attualmente comunicare le dimissioni del RSPP agli organi di vigilanza.
Quello che invece è obbligatorio, ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 è l’indicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel documento di valutazione dei rischi (DVR) ed è in tale documento che deve essere riportata la indicazione sulle dimissioni del RSPP e la sostituzione dello stesso con il nuovo RSPP.
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Rispondi Autore: Alfiero Marin - likes: 0 | 29/09/2010 (09:49:09) |
Molto interessante. |
Rispondi Autore: Adriano Iarrusso - likes: 0 | 29/09/2010 (19:24:50) |
Sarebbe opportuno che la comunicazione delle dimissioni sia fatta a mezzo raccomandata A.R. o quantomeno a mezzo fax |
Rispondi Autore: don qujote - likes: 0 | 30/09/2010 (18:23:20) |
il senso dell'indicazione del nominativo del RSPP nel DVR avente data certa ha il significato di individuare con certezza il responsabile sel sistema sicurezza da coinvolgere in caso di infortunio. In caso di dimissioni da parte del RSPP, è opportuno quindi che lo stesso dia le dimissioni con analoga data certa per non essere coinvolto senza giusta ragione in procedimenti penali. |
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0 | 02/10/2010 (17:45:24) |
Due aspetti. Per quanto riguarda risvolti penali. Come giustamente ha fatto rilevare l’ing. Porreca non vi sono obblighi normati che impongano alcuna comunicazione della cessazione dell'incarico a denti pubblici di sorta. Potrebbero sussistere invece obblighi civilistici connessi al tipo di incarico che l'RSPP ha ricevuto al datore di lavoro (formalizzato o meno) che stabilisce le modalità dell’espletamento delle funzioni connesse alla funzione. Questo “contratto “ potrebbe contenere clausole che regolamentano la durata e le modalità del rinnovo In questo caso si rende necessario seguire gli accordi assunti tra le parti. In assenza di”contratto” è comunque opportuno comunicare con un congruo preavviso al datore di lavoro la propria volontà di interrompere la prestazione per dargli modo si provvedere. La comunicazione dovrebbe avere una data certa. È consigliabile inviarla anche non solo al datore di lavoro, ma anche al Rappresentante dei lavoratori e al medico competente. In caso di grave incidente, la omessa comunicazione fa correre il rischio di essere coinvolto nel procedimento penale per il mancato svolgimento delle funzioni proprie del RSPP e dallo stesso Datore di lavoro, in quanto manca la prova della effettiva volontà di recedere dall’incarico. |
Rispondi Autore: mario Rossi - likes: 0 | 04/05/2013 (00:20:20) |
Gentilissimi chiedo un aiuto. Sono dipendente di una societa' di consulenza che negli anni mi ha affidato incarichi rspp per le proprie aziende clienti senza ricevere ne remunerazione aggiunta ne assicurazione professionale.ho accettato gli incarichi per farmi come si dice le ossa ma poi mi sono reso conto che la mole di lavoro alta non mi consentiva di seguire totalmente le aziende . Ora sono dimissionario ed il quesito che faccio e' se possa bastare che il mio datore di lavoro mi sostituisca con un altro consulente per far decadere gli incarichi che ho con le societa'? Lui vuole comportarsi in questo modo mentre io richiedo invio di raccomandate... e non se ne viene a capo. Se avete riferimenti precedenti o sentenze al riguardo vi prego di venirmi in aiuto . Infine, secondo voi dal momento che ho presentato al mio datore di lavoro le mie dimissioni e quelle relative agli incarichi che ho, posso ritenermi sollevato da responsabilita'?! Attualmente il mio datore non ha ancora provveduto alla mia sostituzione a distanza di molti giorni e supppone che finche nn scade il preavviso io sia ancora il loro rspp... Saluti e grazie in anticipo per le vs risposte |
Rispondi Autore: Marco Rivellino - likes: 0 | 09/09/2014 (16:33:34) |
Vorrei porle il seguente quesito: Sono un docente preposto di cui al D.Lgs 81/08 in una scuola media e vorrei dare immediatamente le dimissioni a seguito della Determinazione dirigenziale trasmessami dal Dirigente scolastico in data 16.06.2014 dopo aver concluso il corso di formazione. La comunicazione mi è stata consegnata in data odierna. Mi è stato detto dall'Architetto Responsabile della Formazione che non posso dimettermi e che la designazione non è soggetta a rinnovo annuale, cosa che è scritta anche sulla determina. Io credo che invece possa dimettermi tranquillamente, mediante lettera A/R o fax diretta al Dirigente, gradirei sapere se esiste anche una modulistica ad hoc, grazie, cordialmente, Marco Rivellino |
Rispondi Autore: Mr x - likes: 0 | 15/09/2014 (23:20:10) |
Buonasera Ho intenzione di lasciare la mia azienda e dimettermi quindi dall'incarico di RSPP. C'é un preavviso minimo da comunicare o basta un mese? |
Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 29/04/2021 (18:22:57) |
Sono un dipendente di un ente pubblico con la qualifica di geometra e seguo direzioni lavori come CSP e CSE; posso rifiutare un eventuale incarico da RSPP decenti presente che non sono in grado di assicurare lo svolgimento di tale funzione? |