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Del supplemento relativo al numero di Luglio/Settembre 2008 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, PuntoSicuro ha già approfondito alcuni articoli relativi al capitolo “Integrazione tra salute, sicurezza e ambiente per una migliore prevenzione nei luoghi di lavoro”, ad esempio in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla prevenzione nel comparto edile.
Un altro intervento, presente nel capitolo, che pensiamo possa interessare i nostri lettori, è intitolato “Il medico competente e la valutazione del rischio alla luce del decreto legislativo 81/2008” ed è stato scritto da A. Bergamaschi, G. Gianello, A. Pietroiusti e A. Magrini e parte dal presupposto che l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi sia un momento cruciale che “può coinvolgere profondamente la figura del medico competente”.
Se infatti la valutazione dei rischi e la stesura del documento relativo sono a carico del datore di lavoro, che opera in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche il medico competente è “tenuto a cooperare nei casi previsti”.
Dunque è necessaria “un’opportuna integrazione tra i differenti ruoli” e l’obiettivo di questo intervento è proprio quello di esaminare “le attribuzioni del medico competente alla luce del Decreto legislativo 81/2008”.
Nota: l'intervento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che indichiamo nell’articolo e che comunque non sminuiscono l’utilità delle normative tecniche citate.
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Il medico competente e la valutazione dei rischi
Del supplemento relativo al numero di Luglio/Settembre 2008 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, PuntoSicuro ha già approfondito alcuni articoli relativi al capitolo “Integrazione tra salute, sicurezza e ambiente per una migliore prevenzione nei luoghi di lavoro”, ad esempio in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla prevenzione nel comparto edile.
Un altro intervento, presente nel capitolo, che pensiamo possa interessare i nostri lettori, è intitolato “Il medico competente e la valutazione del rischio alla luce del decreto legislativo 81/2008” ed è stato scritto da A. Bergamaschi, G. Gianello, A. Pietroiusti e A. Magrini e parte dal presupposto che l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi sia un momento cruciale che “può coinvolgere profondamente la figura del medico competente”.
Se infatti la valutazione dei rischi e la stesura del documento relativo sono a carico del datore di lavoro, che opera in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche il medico competente è “tenuto a cooperare nei casi previsti”.
Dunque è necessaria “un’opportuna integrazione tra i differenti ruoli” e l’obiettivo di questo intervento è proprio quello di esaminare “le attribuzioni del medico competente alla luce del Decreto legislativo 81/2008”.
Nota: l'intervento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che indichiamo nell’articolo e che comunque non sminuiscono l’utilità delle normative tecniche citate.
A questo proposito gli autori, dopo aver passato in rassegna alcune definizioni del decreto, riportano il testo di alcuni articoli significativi del Testo Unico.
Ad esempio riguardo la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, viene riportato il testo dell’art. 18, comma 2:
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(…)
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(…)
Altri articoli riportati sono quelli relativi a:
- oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) con riferimento al primo comma: ricordiamo a questo proposito che al testo contenuto nell’intervento si è aggiunto, con il D.Lgs. 106/2009, il riferimento esplicito ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; nonché un comma 1-bis relativo alla valutazione dello stress lavoro-correlato;
- modalità di effettuazione nella valutazione dei rischi (art. 29) in riferimento al terzo comma: anche in questo caso il testo riportato è stato modificato dal decreto “correttivo” 106/2009:
Ad esempio riguardo la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, viene riportato il testo dell’art. 18, comma 2:
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(…)
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(…)
Altri articoli riportati sono quelli relativi a:
- oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) con riferimento al primo comma: ricordiamo a questo proposito che al testo contenuto nell’intervento si è aggiunto, con il D.Lgs. 106/2009, il riferimento esplicito ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; nonché un comma 1-bis relativo alla valutazione dello stress lavoro-correlato;
- modalità di effettuazione nella valutazione dei rischi (art. 29) in riferimento al terzo comma: anche in questo caso il testo riportato è stato modificato dal decreto “correttivo” 106/2009:
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