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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Il metodo di valutazione dei rischi in cinque fasi
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In un precedente articolo abbiamo presentato la scheda n. 80 che trattava il problema delle responsabilità e dei ruoli nel processo di valutazione dei rischi. Ora presentiamo la scheda n. 81 che, pur con un titolo generico (“la valutazione dei rischi, la chiave per garantire ambienti di lavoro sani e sicuri”), affronta il tema della metodologia di valutazione.
Vi ricordiamo che queste schede sono collegate alla campagna europea sulla valutazione dei rischi lanciata poco tempo fa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Osha).
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Il contenuto di questa scheda descrittiva (Factsheet), con un linguaggio chiaro e sintetico, fa riferimento alle normative europee che dovrebbero essere state recepite, con lievi differenze, dai singoli stati membri della UE.
La scheda n. 81, prima di entrare nel vivo del metodo di valutazione, sottolinea l’importanza della valutazione dei rischi. Perché effettuarla?
La scheda ricorda che:
- “ogni manciata di minuti qualcuno nell’UE muore a causa del lavoro”;
- ogni anno “centinaia di migliaia di lavoratori sono vittime di infortuni sul lavoro, mentre altri chiedono permessi per malattia a causa dello stress, dell’eccessivo carico di lavoro, di disturbi muscoloscheletrici o di altre malattie legate all’attività lavorativa”.
Il tutto con un costo molto alto, sia in termini di sofferenza umana che in termini economici, al punto di incidere anche sulle risorse dei sistemi sanitari e ridurre la produttività delle aziende.
Chiave di volta per una gestione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle aziende - se svolta in maniera corretta - può essere proprio la valutazione dei rischi.
Ma come si valutano i rischi?
“Per la maggior parte delle imprese dovrebbe essere sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi”, benché esistano, tuttavia, “altri metodi altrettanto efficaci, in particolare per rischi e situazioni più complessi”.
Inoltre la scheda ricorda che, sebbene nei diversi paesi della UE il processo di valutazione dei rischi può essere suddiviso in un numero diverso di fasi, i principi guida indicati di seguito non dovrebbero cambiare.
Fase 1 — Individuare i pericoli e i rischi
Può costituire un pericolo qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) potenzialmente in grado di arrecare danno.
Per facilitare l’individuazione dei pericoli è consigliabile:
- “ispezionare il posto di lavoro e verificare cosa può arrecare danno;
- consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi riscontrati;
- considerare i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l’esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psicosociali o i fattori legati all’organizzazione;
- esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;
- raccogliere informazioni da altre fonti” (manuali d’istruzioni, schede tecniche, siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale, enti, associazioni commerciali, sindacati,
normative e norme tecniche...).
È importante “capire chiaramente, per ciascun pericolo, quali sono le persone esposte al rischio” e “determinare in che modo queste persone possono subire danni, ossia quale tipo di infortunio o malattia può presentarsi”.
Inoltre “particolare attenzione deve essere prestata alle questioni di genere e ai gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari requisiti”; ad esempio:
- lavoratori con disabilità;
- lavoratori immigrati;
- lavoratori giovani o anziani;
- donne in stato di gravidanza e madri che allattano;
- personale privo di formazione o esperienza;
- manutentori;
- lavoratori immunocompromessi (soggetti con una compromissione del sistema immune);
- lavoratori affetti da patologie quali la bronchite;
- lavoratori sottoposti a cure mediche che possono accrescerne la vulnerabilità ai pericoli.
Fase 2 — Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
In questa fase si valuta il rischio derivante da ciascun pericolo.
Per farlo “si possono considerare i seguenti fattori:
- la probabilità che un pericolo arrechi danno;
- la possibile gravità del danno;
- la frequenza (e il numero) dei rischi a cui i lavoratori sono esposti”.
Per i pericoli o le attività presenti in molti luoghi di lavoro, specialmente nelle piccole e medie imprese, “può essere sufficiente un processo di valutazione semplice, basato sul buonsenso e che non richieda competenze specialistiche o tecniche complicate”.
Questo processo può essere idoneo anche per “le attività che comportano pericoli di lieve entità o i luoghi di lavoro in cui i rischi sono ben noti o facilmente rilevabili e in cui è prontamente disponibile uno strumento di controllo”.
In questa fase ai rischi deve “essere attribuito un ordine di priorità, che deve essere rispettato al momento di avviare le azioni di gestione”.
Fase 3 — Decidere l’azione preventiva
A questo punto è necessario decidere come eliminare o controllare i rischi.
“In questa fase, è necessario considerare:
- se è possibile eliminare il rischio alla radice;
- nel caso in cui ciò non sia possibile, in che modo si possono controllare i rischi, affinché non compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti”.
Inoltre è necessario tenere conto dei seguenti principi generali di prevenzione:
- “evitare i rischi;
- sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi;
- combattere i rischi alla fonte;
- adottare misure protettive di tipo collettivo anziché misure di protezione individuali (per esempio, controllare l’esposizione ai fumi attraverso sistemi di aerazione locali piuttosto che con l’ausilio di maschere);
- adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nelle informazioni;
- cercare di migliorare il livello di protezione”.
Fase 4 — Intervenire con azioni concrete
Ora devono essere messe in atto misure di prevenzione e di protezione e per farlo è “importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti”.
Un intervento è efficace quando comprende l’elaborazione di un piano che indichi:
- “le misure da attuare;
- le persone responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento;
- le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste”.
Fase 5 — Controllo e riesame
Questa fase è relativa alle necessarie “verifiche periodiche per garantire che le misure preventive e protettive funzionino o siano effettivamente attuate e per individuare nuovi problemi”.
La scheda sottolinea che “la valutazione dei rischi non è un’azione una tantum”, ma deve essere revisionata regolarmente, “in base alla natura dei rischi, al grado di evoluzione probabile dell’attività lavorativa o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio”, effettivo o sfiorato.
Per concludere si ricorda che la valutazione dei rischi deve essere registrata e tale registrazione può essere utilizzata come “base per:
- trasmettere informazioni alle persone interessate;
- monitorare se sono state introdotte le misure necessarie;
- fornire una prova alle autorità di vigilanza;
- provvedere a una revisione, nel caso in cui le circostanze cambino”.
Sulla scheda, che vi invitiamo a consultare, sono indicati anche le informazioni preliminari da registrare.
Factsheet n.81, “La valutazione dei rischi, la chiave per garantire ambienti di lavoro sani e sicuri” (formato PDF, 430 kB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Penna Davide - likes: 0 | 12/10/2012 (00:24:17) |
Buona sera, per quanto riguarda la Fase 2 — Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi, il procedimento che pare variare a seconda di dove lo si trova scritto (il più comune e Rischio=Danno x Possibilità) è normato da qualche legge o norma tecnica? grazie |
Rispondi Autore: Michele Bianchet - likes: 0 | 15/02/2013 (14:27:32) |
In genere utilizzato solo per valutare i rischi associati alla Direttiva Macchine, valido comunque per la valutazione e ponderazione di ogni tipologia di rischio vedi TECHNICAL REPORT ISO/TR 14121-2 First edition 2007-12-15 |