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Il montaggio dei ponteggi e i DPI anticaduta nei lavori in quota
Partendo dalla continua constatazione dell’alto numero di incidenti nel comparto delle costruzioni in relazione ai lavori in quota, continuiamo a raccogliere materiali che possano essere utili alla prevenzione dei rischi in questo specifico ambito e alla formazione di lavoratori di questo comparto.
Sul sito del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della Provincia di Benevento, un CPT costituito nel febbraio 1998, sono presenti diversi materiali relativi alla prevenzione dei rischi collegati ai lavori in quota.
Il primo documento - prodotto dall’INAIL-Direzione Regionale Campania con la collaborazione del Coordinamento regionale CPT Campania - ha come titolo “Guida Operativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi”.
Nella prefazione si indica che il D.Lgs. 235/03 “ha introdotto per il datore di lavoro due obblighi stringenti: l'obbligo della redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS), e la formazione specifica per i preposti e gli addetti al loro utilizzo”.
In particolare “il PIMUS non è, né sostituisce, il documento di valutazione dei rischi ma è un Piano dettagliato ed integrato di istruzioni per l'uso e di applicazione generalizzata, nonché di progetti particolareggiati per gli schemi speciali del ponteggio”.
Nel documento si ricorda che nei lavori eseguiti ad un altezza superiore ai 2 metri “devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori, ponteggi, adeguate impalcature, idonee opere provvisionali e, comunque, precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose”.
E queste opere provvisionali “devono essere allestite con buon materiale, a regola d'arte; devono essere conservate e mantenute in buono stato durante tutta l'esecuzione dei lavori con verifiche periodiche ordinarie e straordinarie”.
Inoltre i ponteggi possono essere di tre tipi:
- ponteggio a Telaio Prefabbricato;
- ponteggio tubo e giunto;
- ponteggi Multidirezionali.
Per poter essere commercializzati “devono essere soggetti a collaudo e provvisti di Autorizzazione Ministeriale” e comunque le opere provvisionali devono essere caratterizzate da alcuni indispensabili requisiti:
- “risultare efficaci per tutto il tempo della loro esistenza;
- essere stabili;
- essere realizzati in modo idoneo, con materiale controllato, resistente, adeguatamente dimensionato;
- essere mantenute in efficienza per l'intera durata del lavoro;
- essere montate e poste in uso da personale esperto sotto la sorveglianza di un preposto competente e responsabile”.
Si ricorda inoltre che “i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, prima del loro impiego, devono ricevere una formazione adeguata e mirata per le tre tipologie di ponteggi”: la formazione deve avvenire con “corsi di formazione teorico-pratico della durata di 28 ore, di cui 14 di teoria e 14 di pratica secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza Stato – Regioni”
Questa guida operativa affronta nel dettaglio diversi temi:
- ponteggio a telai prefabbricati a portale;
- ponteggio a tubi e giunti;
- ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale);
- gli ancoraggi;
- mantovana parasassi;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi;
- verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio.
Il secondo documento, prodotto dal CPT della Provincia di Benevento è invece “Guida DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione".
In questa guida - oltre a presentare i DPI in relazione alle diverse tipologie, alla necessaria certificazione, alle procedure di adozione, ai sistemi anticaduta, ai livelli di protezione e all’analisi dei rischi derivanti da caduta dall’alto - si fa riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro del 22 maggio 1992 n. 466: “Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici”.
Decreto che all’articolo 4 riporta:
Art. 4. 1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori, durante l'uso delle attrezzature di cui al presente decreto, indossino, quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. E' fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione. |
Infine la guida si sofferma si sofferma sulle tipologie corrette di imbracature, sui sistemi di posizionamento, sui DPI assorbitori, sui cordini (elemento di collegamento tra l'imbracatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio) e sull’utilizzo di linee vita mobili e dei DPI retrattili per l’installazione dei ponteggi.
’INAIL, Direzione Regionale Campania e Coordinamento regionale CPT Campania “Guida Operativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi” (formato PDF, 5.02 MB).
CPT della Provincia di Benevento, “Guida DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione" (formato PDF, 2.88 MB).
Tiziano Menduto
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