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Il montaggio dei ponteggi e i DPI anticaduta nei lavori in quota

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

29/06/2009

Disponibili on line due guide operative per la prevenzione dei rischi nel comparto delle costruzioni. Una relativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi e l’altra all’uso, manutenzione e conservazione dei DPI anticaduta.

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Partendo dalla continua constatazione dell’alto numero di incidenti nel comparto delle costruzioni in relazione ai lavori in quota, continuiamo a raccogliere materiali che possano essere utili alla prevenzione dei rischi in questo specifico ambito e alla formazione di lavoratori di questo comparto.
 
Sul sito del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della Provincia di Benevento, un CPT costituito nel febbraio 1998,  sono presenti diversi materiali relativi alla prevenzione dei rischi collegati ai lavori in quota.
 
 
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Il primo documento - prodotto dall’INAIL-Direzione Regionale Campania con la collaborazione del Coordinamento regionale CPT Campania - ha come titolo “Guida Operativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi”.
 
Nella prefazione si indica che il D.Lgs. 235/03 “ha introdotto per il datore di lavoro due obblighi stringenti: l'obbligo della redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS), e la formazione specifica per i preposti e gli addetti al loro utilizzo”.
In particolare “il PIMUS non è, né sostituisce, il documento di valutazione dei rischi ma è un Piano dettagliato ed integrato di istruzioni per l'uso e di applicazione generalizzata, nonché di progetti particolareggiati per gli schemi speciali del ponteggio”.
 
Nel documento si ricorda che nei lavori eseguiti ad un altezza superiore ai 2 metri “devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori, ponteggi, adeguate impalcature, idonee opere provvisionali e, comunque, precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose”.
E queste opere provvisionali “devono essere allestite con buon materiale, a regola d'arte; devono essere conservate e mantenute in buono stato durante tutta l'esecuzione dei lavori con verifiche periodiche ordinarie e straordinarie”.
Inoltre i ponteggi possono essere di tre tipi:
- ponteggio a Telaio Prefabbricato;
- ponteggio tubo e giunto;
- ponteggi Multidirezionali.
Per poter essere commercializzati “devono essere soggetti a collaudo e provvisti di Autorizzazione Ministeriale” e comunque le opere provvisionali devono essere caratterizzate da alcuni indispensabili requisiti:
- “risultare efficaci per tutto il tempo della loro esistenza;
- essere stabili;
- essere realizzati in modo idoneo, con materiale controllato, resistente, adeguatamente dimensionato;
- essere mantenute in efficienza per l'intera durata del lavoro;
- essere montate e poste in uso da personale esperto sotto la sorveglianza di un preposto competente e responsabile”.
 
Si ricorda inoltre che “i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, prima del loro impiego, devono ricevere una formazione adeguata e mirata per le tre tipologie di ponteggi”: la formazione deve avvenire con “corsi di formazione teorico-pratico della durata di 28 ore, di cui 14 di teoria e 14 di pratica secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza Stato – Regioni”
 
Questa guida operativa affronta nel dettaglio diversi temi:
- ponteggio a telai prefabbricati a portale;
- ponteggio a tubi e giunti;
- ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale);
- gli ancoraggi;
- mantovana parasassi;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi;
- verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio.
 
 
In questa guida - oltre a presentare i DPI in relazione alle diverse tipologie, alla necessaria certificazione, alle procedure di adozione, ai sistemi anticaduta, ai livelli di protezione e all’analisi dei rischi derivanti da caduta dall’alto - si fa riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro del 22 maggio 1992 n. 466: “Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici”.
Decreto che all’articolo 4 riporta:
 
Art. 4.
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori, durante l'uso delle attrezzature di cui al presente decreto, indossino, quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. E' fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione.
 
Infine la guida si sofferma si sofferma sulle tipologie corrette di imbracature, sui sistemi di posizionamento, sui DPI assorbitori, sui cordini (elemento di collegamento tra l'imbracatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio) e sull’utilizzo di linee vita mobili e dei DPI retrattili per l’installazione dei ponteggi.
 
 
 
’INAIL, Direzione Regionale Campania e Coordinamento regionale CPT Campania “Guida Operativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi” (formato PDF, 5.02 MB).
 
CPT della Provincia di Benevento, “Guida DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione" (formato PDF, 2.88 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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