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Anna Guardavilla
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Il preposto: obblighi e responsabilita'
La definizione di preposto nel D.Lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/08 ci ha consegnato due anni or sono una definizione della figura di preposto, mancante nella legislazione previgente, nonché un elenco degli obblighi posti a carico di tale soggetto.
Il preposto è ora infatti definito “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
E’ stata così finalmente colmata una lacuna normativa - che anche il decreto legislativo 626/94 aveva lasciato inalterata - la quale, a partire dai decreti prevenzionali degli anni ’50, aveva fatto sì che fosse lasciato alla giurisprudenza il compito di delineare la figura e i compiti del preposto per la sicurezza sulla base dei principi generali dell’ordinamento prevenzionistico e, in termini normativi, sulla base dell’art. 4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56.
In tal modo, pur in mancanza di una definizione legislativa, gli interpreti si erano fino ad oggi ispirati a norme di legge (art. 4 dei D.P.R. 547/1955 e 303/56; art. 1, comma 4-bis, artt. 4 e 90 del D.Lgs.626/1994) che facevano riferimento al preposto quale figura che sovrintende al lavoro di altri soggetti da lui coordinati, quindi generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida e di controllo quale un capo cantiere, capo squadra, capo turno.
Un soggetto le cui attribuzioni e competenze si distinguono nettamente da quelle del datore di lavoro e del dirigente in quanto non afferenti alla fase di programmazione, predisposizione od organizzazione delle misure preventive o protettive e, di conseguenza, non supportate dai corrispondenti poteri a livello finanziario o di intervento sul processo produttivo complessivamente inteso (salvo nell’ipotesi di conferimento al preposto di idonea delega).
Ciò che compete al preposto, e che emerge anche dall’attuale definizione, è invece il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza, attraverso l’esercizio di un certo margine di autonomia e di potere nell’impartire ordini ed istruzioni al personale durante l’esecuzione del lavoro.
Il preposto è ora infatti definito “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
E’ stata così finalmente colmata una lacuna normativa - che anche il decreto legislativo 626/94 aveva lasciato inalterata - la quale, a partire dai decreti prevenzionali degli anni ’50, aveva fatto sì che fosse lasciato alla giurisprudenza il compito di delineare la figura e i compiti del preposto per la sicurezza sulla base dei principi generali dell’ordinamento prevenzionistico e, in termini normativi, sulla base dell’art. 4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56.
In tal modo, pur in mancanza di una definizione legislativa, gli interpreti si erano fino ad oggi ispirati a norme di legge (art. 4 dei D.P.R. 547/1955 e 303/56; art. 1, comma 4-bis, artt. 4 e 90 del D.Lgs.626/1994) che facevano riferimento al preposto quale figura che sovrintende al lavoro di altri soggetti da lui coordinati, quindi generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida e di controllo quale un capo cantiere, capo squadra, capo turno.
Un soggetto le cui attribuzioni e competenze si distinguono nettamente da quelle del datore di lavoro e del dirigente in quanto non afferenti alla fase di programmazione, predisposizione od organizzazione delle misure preventive o protettive e, di conseguenza, non supportate dai corrispondenti poteri a livello finanziario o di intervento sul processo produttivo complessivamente inteso (salvo nell’ipotesi di conferimento al preposto di idonea delega).
Ciò che compete al preposto, e che emerge anche dall’attuale definizione, è invece il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza, attraverso l’esercizio di un certo margine di autonomia e di potere nell’impartire ordini ed istruzioni al personale durante l’esecuzione del lavoro.
Le indicazioni della Corte di Cassazione sul ruolo del preposto
Come ci ricorda la Suprema Corte in una recente sentenza, “accanto al datore di lavoro sono menzionati dal decreto i dirigenti ed i preposti, dei quali non si dà una espressa definizione, per cui tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all'interno delle singole aziende o enti.
Venendo a considerare la figura dei preposti […], la nozione si ricava dall’articolo 1 comma 4- bis che riprende il concetto contenuto nell’articolo 4 dei Decreti del Presidente della Repubblica 547/55 e 303/56, definendoli come i soggetti che sovraintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale.
Con il termine “sovrintendere”, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.
Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.
Con l’articolo 90 del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato dal Decreto Legislativo 242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto [ulteriormente ampliato dal D.Lgs. 81/08, n.d.r.], ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative” (Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, sentenza 21 aprile 2006, n. 14192).
Venendo a considerare la figura dei preposti […], la nozione si ricava dall’articolo 1 comma 4- bis che riprende il concetto contenuto nell’articolo 4 dei Decreti del Presidente della Repubblica 547/55 e 303/56, definendoli come i soggetti che sovraintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale.
Con il termine “sovrintendere”, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.
Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.
Con l’articolo 90 del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato dal Decreto Legislativo 242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto [ulteriormente ampliato dal D.Lgs. 81/08, n.d.r.], ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative” (Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, sentenza 21 aprile 2006, n. 14192).
Gli obblighi del preposto in materia si sicurezza sul lavoro
Come già ricordato, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ha provveduto anche a fornire un’esplicitazione degli obblighi del preposto, ed in base al comma 7 dell’articolo 37 come modificato dal D.Lgs. 106/09 (cui rinvia la lettera g) dell’articolo 19), che si attende sia ulteriormente specificato ed integrato da un emanando Accordo Stato-Regioni, “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Operando nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale, il preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
E’ intuitivo, in quest’ottica, che lo svolgimento adeguato di tale ruolo imponga una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione, informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi prevenzionali che sono posti a carico del preposto, il cui corretto adempimento in concreto non può prescindere da una forte e radicata consapevolezza del contenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adempimento e delle corrispondenti responsabilità.
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Operando nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale, il preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
E’ intuitivo, in quest’ottica, che lo svolgimento adeguato di tale ruolo imponga una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione, informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi prevenzionali che sono posti a carico del preposto, il cui corretto adempimento in concreto non può prescindere da una forte e radicata consapevolezza del contenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adempimento e delle corrispondenti responsabilità.
La formazione del preposto
In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
A tale previsione vanno aggiunte le indicazioni contenute nell’articolo 15 comma 1 lett. o) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che inserisce tra le misure generali di tutela l’“informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti” e nell’articolo 35 comma 2 lett. d) (“riunione periodica”) secondo cui “nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti […] i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”.
Stupiva infatti, nella legislazione precedente al D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81, come nel quadro degli obblighi formativi specifici vi fossero da un lato figure prive di obblighi penalmente sanzionati assoggettate a percorsi formativi specifici (ovviamente in virtù della rilevanza indiscutibile del proprio ruolo in materia di salute e sicurezza), a fronte dall’altra parte dei soggetti inseriti nella line aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti), su cui gravavano (come oggi) obblighi sanzionati ai sensi degli articoli 89 e ss. del D.Lgs. 626/94, per i quali nulla era stato previsto in termini di contenuti formativi.
Sebbene un obbligo del datore di lavoro di formare adeguatamente i preposti fosse, a parere di chi scrive, desumibile da una interpretazione sistematica del D.Lgs.626/94 e delle norme collegate, è però da dirsi che nell’applicazione pratica da parte delle aziende la mancata previsione di un obbligo formativo specifico in tal senso (previsto invece per altri soggetti quali ad esempio gli addetti alle emergenze, i lavoratori esposti a particolari rischi, l’ RLS etc.) faceva sì che frequentemente tale adempimento non venisse concretamente attuato, con gravi danni per l’affidabilità del sistema.
Spesso si riscontrava infatti che i preposti non erano a conoscenza degli obblighi – e connesse responsabilità penali - che l’ordinamento giuridico riconduceva loro per la sola circostanza di esplicare di fatto un’attività di supervisione di altri lavoratori, quindi anche in mancanza di un formale atto di individuazione.
Non va infatti dimenticato che ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, in applicazione del principio di effettività, ciò che rileva non è tanto la qualifica formalmente posseduta quanto la circostanza che le mansioni, anche del preposto, siano realmente espletate.
A tale previsione vanno aggiunte le indicazioni contenute nell’articolo 15 comma 1 lett. o) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che inserisce tra le misure generali di tutela l’“informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti” e nell’articolo 35 comma 2 lett. d) (“riunione periodica”) secondo cui “nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti […] i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”.
Stupiva infatti, nella legislazione precedente al D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81, come nel quadro degli obblighi formativi specifici vi fossero da un lato figure prive di obblighi penalmente sanzionati assoggettate a percorsi formativi specifici (ovviamente in virtù della rilevanza indiscutibile del proprio ruolo in materia di salute e sicurezza), a fronte dall’altra parte dei soggetti inseriti nella line aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti), su cui gravavano (come oggi) obblighi sanzionati ai sensi degli articoli 89 e ss. del D.Lgs. 626/94, per i quali nulla era stato previsto in termini di contenuti formativi.
Sebbene un obbligo del datore di lavoro di formare adeguatamente i preposti fosse, a parere di chi scrive, desumibile da una interpretazione sistematica del D.Lgs.626/94 e delle norme collegate, è però da dirsi che nell’applicazione pratica da parte delle aziende la mancata previsione di un obbligo formativo specifico in tal senso (previsto invece per altri soggetti quali ad esempio gli addetti alle emergenze, i lavoratori esposti a particolari rischi, l’ RLS etc.) faceva sì che frequentemente tale adempimento non venisse concretamente attuato, con gravi danni per l’affidabilità del sistema.
Spesso si riscontrava infatti che i preposti non erano a conoscenza degli obblighi – e connesse responsabilità penali - che l’ordinamento giuridico riconduceva loro per la sola circostanza di esplicare di fatto un’attività di supervisione di altri lavoratori, quindi anche in mancanza di un formale atto di individuazione.
Non va infatti dimenticato che ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, in applicazione del principio di effettività, ciò che rileva non è tanto la qualifica formalmente posseduta quanto la circostanza che le mansioni, anche del preposto, siano realmente espletate.
Chi è il preposto di fatto
A tale principio è stato finalmente dato un riconoscimento normativo mediante il disposto dell’articolo 299 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in nulla modificato dal D.Lgs. 106/09, che esplicita che la posizione di garanzia relativa a tale soggetto grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea di perfetta continuità con un orientamento consolidato della Suprema Corte.
Al fine di individuare tale figura “di fatto” vanno pertanto tenuti in considerazione alcuni indici quali la specializzazione, la competenza, l’ambito di discrezionalità, la posizione gerarchica del preposto i quali costituiscono degli indicatori che, di volta in volta, sono atti ad evidenziare l’eventuale responsabilità di questo soggetto.
Quindi “ preposto di fatto” è quel soggetto che pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici; secondo la Cassazione infatti, perché venga riconosciuta questa posizione di preposto di fatto, “occorre sia che quel lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini sia che quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto riconosciuta, obbedendo alle direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata”.
Si ricordi poi che, come ricordato a più riprese dalla Suprema Corte, la sovrintendenza spetta al preposto come “compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti” salvo il datore di lavoro “abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza” laddove consentito (cfr. art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
Una recente ed interessante sentenza è entrata nel merito del rapporto tra l’obbligo di controllo previsto dall’art. 18 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/08 (che a seguito del D.Lgs. 106/09 è ora anche sanzionato penalmente) a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e quello previsto a carico del preposto dall’art. 19 lett. a), precisando quanto segue: “Come ha esattamente affermato l’impugnata sentenza, non è esatta l’affermazione secondo cui, per effetto della entrata in vigore del citato decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la violazione contestata non preveda più una sanzione penale.
È vero che la lett. f) del primo comma dell’ art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissa gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, non è contemplata dal successivo art. 55 (nella formulazione precedente al decreto legislativo correttivo del 3 agosto 2009, n. 106), che prevede le corrispondenti sanzioni per datore e dirigenti. Tuttavia deve considerarsi che la violazione dell’obbligo di richiedere l’osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni resta comunque sanzionata a carico del preposto, come conseguenza dell'analogo precetto che alla lett. a) dell' art. 19 è fissato, appunto, tra gli obblighi di questa categoria di soggetti.
È infatti proprio chi è deputato, dal datore o dal dirigente, con delega [in questo caso incarico, n.d.r.], formale o anche di fatto, a sorvegliare e vigilare sulle modalità di concreto espletamento dell'attività lavorativa ed a verificare, quindi, che il dipendente si attenga alle disposizioni impartite, a dover rispondere del fatto di non aver vigilato sull'uso da parte dei lavoratori dei prescritti dispositivi di prevenzione.
Sicché per il preposto la violazione dell’obbligo in esame resta sanzionata penalmente dall' art. 56, lett. a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, peraltro con pena più lieve rispetto alla lett. b) dell'art. 89 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
È possibile però - come è avvenuto nella specie - che il datore di lavoro non deleghi [in termini di incarico, n.d.r.] tale attività di vigilanza ad alcuno preposto.
In tale evenienza questa attività di vigilanza sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni non può che far carico direttamente sul datore di lavoro stesso non potendo farsi discendere dalla mancata delega [meglio: incarico, n.d.r.] ad un preposto l'esonero tout court dall’osservanza di tale norma di prevenzione.
Ne consegue che la condotta omissiva contestata è tuttora sanzionata penalmente a carico del datore nella misura in cui quest’ultimo non abbia delegato [incaricato di, n.d.r.] tale attività di vigilanza ad un preposto e quindi allorché tale attività faccia carico direttamente su lui.” (Cassazione Penale, Sez. III, 3 dicembre 2009 n. 46678.)
Al fine di individuare tale figura “di fatto” vanno pertanto tenuti in considerazione alcuni indici quali la specializzazione, la competenza, l’ambito di discrezionalità, la posizione gerarchica del preposto i quali costituiscono degli indicatori che, di volta in volta, sono atti ad evidenziare l’eventuale responsabilità di questo soggetto.
Quindi “ preposto di fatto” è quel soggetto che pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici; secondo la Cassazione infatti, perché venga riconosciuta questa posizione di preposto di fatto, “occorre sia che quel lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini sia che quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto riconosciuta, obbedendo alle direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata”.
Si ricordi poi che, come ricordato a più riprese dalla Suprema Corte, la sovrintendenza spetta al preposto come “compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti” salvo il datore di lavoro “abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza” laddove consentito (cfr. art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
Una recente ed interessante sentenza è entrata nel merito del rapporto tra l’obbligo di controllo previsto dall’art. 18 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/08 (che a seguito del D.Lgs. 106/09 è ora anche sanzionato penalmente) a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e quello previsto a carico del preposto dall’art. 19 lett. a), precisando quanto segue: “Come ha esattamente affermato l’impugnata sentenza, non è esatta l’affermazione secondo cui, per effetto della entrata in vigore del citato decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la violazione contestata non preveda più una sanzione penale.
È vero che la lett. f) del primo comma dell’ art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissa gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, non è contemplata dal successivo art. 55 (nella formulazione precedente al decreto legislativo correttivo del 3 agosto 2009, n. 106), che prevede le corrispondenti sanzioni per datore e dirigenti. Tuttavia deve considerarsi che la violazione dell’obbligo di richiedere l’osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni resta comunque sanzionata a carico del preposto, come conseguenza dell'analogo precetto che alla lett. a) dell' art. 19 è fissato, appunto, tra gli obblighi di questa categoria di soggetti.
È infatti proprio chi è deputato, dal datore o dal dirigente, con delega [in questo caso incarico, n.d.r.], formale o anche di fatto, a sorvegliare e vigilare sulle modalità di concreto espletamento dell'attività lavorativa ed a verificare, quindi, che il dipendente si attenga alle disposizioni impartite, a dover rispondere del fatto di non aver vigilato sull'uso da parte dei lavoratori dei prescritti dispositivi di prevenzione.
Sicché per il preposto la violazione dell’obbligo in esame resta sanzionata penalmente dall' art. 56, lett. a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, peraltro con pena più lieve rispetto alla lett. b) dell'art. 89 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
È possibile però - come è avvenuto nella specie - che il datore di lavoro non deleghi [in termini di incarico, n.d.r.] tale attività di vigilanza ad alcuno preposto.
In tale evenienza questa attività di vigilanza sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni non può che far carico direttamente sul datore di lavoro stesso non potendo farsi discendere dalla mancata delega [meglio: incarico, n.d.r.] ad un preposto l'esonero tout court dall’osservanza di tale norma di prevenzione.
Ne consegue che la condotta omissiva contestata è tuttora sanzionata penalmente a carico del datore nella misura in cui quest’ultimo non abbia delegato [incaricato di, n.d.r.] tale attività di vigilanza ad un preposto e quindi allorché tale attività faccia carico direttamente su lui.” (Cassazione Penale, Sez. III, 3 dicembre 2009 n. 46678.)
Anna Guardavilla
Art. 1 comma 4-bis D.Lgs. 626/94: “Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.”
Cass. 5 febbraio 1997 n. 952.
Cass. 23 luglio 1997 n. 7245.
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Rispondi Autore: emidio cherri - likes: 0 | 08/10/2010 (13:20:39) |
un articolo ben fatto ! |
Autore: Minutillo | 29/05/2021 (23:57:49) |
Ma il preposto ha diritto di un premio sulla busta paga??? |
Rispondi Autore: Gianluca Mendicino - likes: 0 | 03/05/2011 (10:01:31) |
Buongiorno a tutti, lavoro in call center come operatore senior (quindi una figura intermedia tra l' operatore e il team leader). Svolgo funzioni di coordinamento dell'attività lavorativa (gestione flussi chiamate, gestione pause, ecc.) e attività anche telefoniche. Sono stato, inoltre, eletto RLS. Posso essere considerato PREPOSTO? Grazie e buon lavoro |
Rispondi Autore: Cosimo - likes: 0 | 21/07/2011 (17:59:36) |
Il preposto ha fatto del capo "reale" un parafulmine e lo costringe a schiavizzare i suoi collaboratori minacciandoli: Io vi ho detto che li dovete indossare i DPI, se non lo fate responsabilità vostra. da www.gruppisti.blogspot.com Cosimo |
Rispondi Autore: Simone Angeloni - likes: 0 | 06/09/2012 (11:04:47) |
Salve a tutti, Avendo ottenuto una laurea in ingegneria della sicurezza e protezione, ma non avendo esperienza in ambito lavorativo, ma possedente il modulo a e b, posso essere dichiarato da una società preposto della stessa?(magari conseguendo corsi di formazione ed informazione specifici? grazie buona giornata |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 29/11/2012 (17:22:47) |
Salve, io lavoro in una azienda che gestisce acquedotto e fognatura e periodicamente svolgo servizio di reperibilita', quello che non mi e' chiaro e': se durante il servizio di reperibilità vengo chiamato da un utente per un problema alla fognatura comunale, dopo aver accertato il problema sul posto devo chiamare la ditta di autospurgo( e' una ditta esterna che ha vinto la gara d'appalto), a quel punto dopo avergli detto telefonicamente il da farsi ossia: vai in via ...... e disostruisci la fognatura centrale, io a questo punto divento il preposto e quindi devo aspettare l'arrivo della ditta e coordinare i lavori? O invece posso far lavorare la ditta di autospurgo autonomamente senza la mia presenza quindi il preposto diventerebbe o il guidatore del mezzo o il suo collega? In conclusione volevo sapere se io avendo chiamato la ditta divento per forza preposto e quindi devo presidiare l'intervento. Grazie |
Rispondi Autore: Raffaele capasso - likes: 0 | 30/09/2013 (19:57:59) |
Salve sto' x prendere una licenza alimentare itinerante volevo sapere se serve il preposto oppure no . Grazie cortese di una vostra risposta Raffaele |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 08/11/2013 (18:26:09) |
Salve mi è stato offerto un posto di lavoro come salumiere in un market d'alimentari e siccome non hanno un preposto hanno chiesto a me se potevo farlo in quanto ho accumulato anni di esperienza nel settore..cosa mi implica tutto ciò? attendo una risposta...grazie. |
Rispondi Autore: antonio santoro - likes: 0 | 26/12/2013 (09:25:32) |
si puo' considerare preposto qualcuno che non ha mai fatto un corso sulla sicurezza? grazie |
Rispondi Autore: Andrea S - likes: 0 | 07/02/2014 (11:33:16) |
Se il responsabile delle manutenzioni ( quindi assolutamente preposto.. ) si rifiuta di intervenire manutentivamente sulle sicurezze in quanto sostiene che troppe volte sono state divelte, cosa rischia ?? e come si può intervenire nei suoi confronti ?? |
Rispondi Autore: alessandro morina - likes: 0 | 09/02/2014 (22:06:36) |
salve,lavoro in una azienda (supermecato)e mi anno detto di espormi come preposto,che rischi corro? |
Rispondi Autore: Mirco Passeri - likes: 0 | 14/06/2014 (17:37:10) |
Buonasera, volevo avere un parere su quanto vado ad esporre. Sono un RLS e lavoro presso una grande azienda, l'oggetto del contendere è trà il Preposto e il Preposto di fatto. Nella mia azienda ci sono delle persone che Coordinano altre persone, a livello gerarchico sopra ci sono i Capoturni, che l'azienza ha indicato come Preposti, ma di fatto durante le ore di lavoro, i Coordinatori svolgono l'attività di gestione del personale, (indicano dove andare a lavorare, a volte vigilano sul lavoro fatto, "nei limiti del possibile" perchè l'azienda è grande), gli viene corrisposto anche un indennizzo per l'attività di Coordinatori. Credo che ci troviamo perfettamente difronte al Preposto di fatto, soggetto che pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici. Gli Operai in questo caso elettrici sono stati formati dall'azienza in PES(persone esperte), la domanda è: Basta aver formato gli operai in PES, per cui i Coordinatori nel caso "subentri un infortunio", non rientrino nel giro delle responsabilità, oppure di responsabilità se ne terrà conto in quanto preposti a tutti gli effetti, e responsabili per non aver vigilato? P.S. credo che il legislatore non abbia tenuto conto di alcune particolari ma fondamentali circostanze che esistono in tante realtà, mi spiego meglio. Nella mia azienda sviluppata su 27000 mq gli interventi di natura manutentivo vengono regolarmente svolti, e gli operai vengono distribuiti a chiamata, poter pensare che il preposto possa compiere la vigilanza per tutti gli interventi che vengono svolti dagli operai, è una cosa sovrannaturale, ad esempio: se un operaio non indossa i guanti protettivi isolati a 1000 Volt per svolgere quell'intervento all'interno di un quadro non IP20, e disgraziatamente prende corrente e muore, oltre al fatto increscioso della tragedia anche la beffa per chi secondo il legislatore doveva vigilare!!!!!! Il preposto di fatto? Sono gradite analisi e commenti. Cordialmente MP |
Rispondi Autore: amedeo bennardo - likes: 0 | 11/07/2016 (13:45:49) |
Il preposto puo' diventare agente di commercio senza fare il corso ? |
Rispondi Autore: Daniele desideri - likes: 0 | 11/12/2016 (12:50:26) |
Mia moglie mentre stava lavorando si è sentita male il responsabile ha chiamato il 118 poi x motivi sconosciuti nn ha perdo dati di dove veniva ricoverata e quando ha informato i parenti gli ha comunicato che la dipendente era ricoverata.. è regolare che un parente debba girare x ospedali x sapere dove è la persona ricoverata? Che obblighi ha il preposto e k azienda nel riguardo dei parenti? |
Rispondi Autore: greta carlesi - likes: 0 | 07/01/2017 (17:34:51) |
cosa deve verificare obbligatoriamente il preposto? |
Rispondi Autore: chiara cicero - likes: 0 | 06/07/2017 (15:42:40) |
Salve, essendo in possesso dei requisiti mi hanno offerto di diventare preposto dell'agenzia immobiliare con la quale collaboro. Prima di accettare però vorrei capire bene quali siano i miei doveri, e soprattutto se vado incontro a responsabilità di qualche genere e dunque gli eventuali rischi che corro occupando questo ruolo. Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità!!!! |
Rispondi Autore: Massimo Francesca - likes: 0 | 13/04/2018 (11:55:21) |
Buongiorno, sono l'Ing. Massimo Francesca, direttore tecnico di una azienda che opera nel campo degli impianti elettrici. Il quesito che pongo, per cui spero che nell'immediato possiate darmi una risposta, è il seguente: l'azienda opera in vari cantieri ed un nostro incaricato, che è anche "preposto alla sicurezza", sovrintende ai lavori e vigila affinché vengano rispettate le norme della sicurezza sul lavoro. Tale opera viene portata avanti dal Nostro Preposto alla sicurezza a rotazione e secondo un programma concordato con l'azienda. E' corretto il comportamento dell'azienda nel rispetto del D.Lgs 81/08 Art. 19 (Obblighi del preposto)? che recita testualmente: 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. |
Rispondi Autore: Vasile ursan - likes: 0 | 06/06/2018 (10:36:08) |
Bongiorno,io sono meso in agenda dove lavoro come proposto di lavoro se uno dèi mei operai si fa male a cosa mi aspeto avanti a giudice, |
Rispondi Autore: antonio di Gennaro - likes: 0 | 26/06/2018 (19:01:56) |
il titolare di un'autofficina che non ha i requisiti, ha nominato un preposto per poter esercitare l'attività. C'è l'obbligo dell'assunzione e retribuzione? |
Rispondi Autore: Lorenzo badiali - likes: 0 | 28/12/2018 (08:14:15) |
Salve sono il preposto di una ditta che opera nel settore edile se un mio collega nn risulta in regola con assunzione e si fa male in cantiere o arriva un controllo da parte dell USL cosa rischio io ?? |
Rispondi Autore: Silvio Nati - likes: 0 | 14/11/2019 (21:02:51) |
Buonasera volevo chiedervi se un preposto di un’azienda può essere preposto di un’altra dove quest’ultimo lavora con entrambe |
Rispondi Autore: CONSULENTE - likes: 0 | 04/02/2022 (19:26:19) |
IN CASO DI CONDANNA PENALE DEL PREPOSTO (PUR NON AVENDO RICEVUTO ALCUNA FORMAZIONE) PER OMESSA VIGILANZA SUL LAVORATORE INFORTUNATOSI, IL PREPOSTO HA DIRITTO DI MANLEVA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA PER LE SPESE LEGALI E PROVVISIONALE LIQUIDATE DAL GIUDICE PENALE IN FAVORE DEL LAVORATORE? |
Rispondi Autore: Valentino Torella - likes: 0 | 26/04/2022 (13:23:32) |
Salve buongiorno volevo sapere se in questo gruppo mi potete far sapere se in caso di emergenza lavorativa il preposto può lavorare e coprire una postazione ho una mansione Vi ringrazio anticipatamente vi auguro una buona giornata Cordiali saluti |
Rispondi Autore: Massimo - likes: 0 | 18/08/2022 (10:40:26) |
Buongiorno, sono un preposto, vorrei sapere come comportarmi in caso di rifiuto da parte di un dipendente di utilizzare un DPI. Gli ho già fatto vari richiami verbali e qualche giorno fa anche un scritto... ma senza ottenere nessun risultato... il DPI non lo indossa! Se il dipendente si fa male posso essere ritenuto responsabile del fatto perchè che sapevo stava lavorando senza DPI? Posso sospenderlo dall'attività lavorativa? Grazie |
Rispondi Autore: Raffaele Battista - likes: 0 | 10/11/2022 (07:48:30) |
Sono un preposto che non a mai fatto un corso..Lo posso fare il preposto? |
Rispondi Autore: Massimo Toniolo - likes: 0 | 11/11/2022 (13:06:16) |
Salve, una informazione se possibile. Lavoro in una azienda metalmeccanica da oltre 30 anni. Sono un 6 livello B2, nel mio reparto sono solo, nn sono ne preposto ne responsabile, tra qualche giorno arriverà un ragazzo al quale devo insegnargli il lavoro. Mi chiedevo :a livello di sicurezza etc, posso farlo? |