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Il punto sulle aziende a rischio di incidente rilevante

Il rischio di incidente rilevante di un azienda è caratterizzato da bassa probabilità ma danni potenziali gravissimi. I riferimenti normativi, l’obbligo del rapporto di sicurezza, il piano di emergenza esterno e la popolazione coinvolta.

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Nel n. 136 del primo settembre 2008 “ARPAT news”, pubblicazione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), fa il punto sulla presenza delle aziende a rischio di incidente rilevante in riferimento alle normative di legge e ai compiti dell’Agenzia stessa.
 
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Nella pubblicazione si ricorda, ad esempio, che il rischio di incidente rilevante di un azienda è caratterizzato “da una probabilità di accadimento molto bassa ma danni potenziali gravissimi con conseguenze anche fuori dal perimetro dello stabilimento”.
Tale concetto di rischio è contenuto nella Direttiva 96/82/CE - così come modificata ed integrata dalla Direttiva 2003/105/CE – “ed è strettamente connesso alla presenza in azienda (per vari scopi: stoccaggio, utilizzo, produzione) di sostanze pericolose”.
Queste direttive, che a partire dalla direttiva 82/501/CEE sono state chiamate “Direttive Seveso” in relazione al tristemente noto incidente del 1976, sono state recepite dal D.Lgs. 334/99 e dal D.Lgs. 238/05.
 
Uno stabilimento sarà assoggettabile alla “Direttiva Seveso” “se detiene o utilizza sostanze pericolose al di sopra di soglie quantitative esattamente definite dalla normativa”:
 
- per gli stabilimenti di “fascia inferiore”, cioè con “quantità di sostanze inferiori alle soglie di cui all’All. 1 parti 1 e 2 colonna 3 ma superiori alle soglie di cui all’All. 1 parti 1 e 2 colonna 2”, si applicano le disposizioni relative agli articoli 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. con “obbligo per i gestori di redigere e inviare a vari enti, fra cui i Comuni, Notifica e Scheda di informazione alla popolazione, di dotarsi di una idonea analisi dei rischi di incidente rilevante, di adottare una Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza”;
- per gli “upper tiers o art. 8, cioè per gli stabilimenti che eccedono le soglie di quantità di sostanze sopra richiamate è anche prevista, in aggiunta agli obblighi dell’articolo 6, la redazione di un Rapporto di Sicurezza”.
 
Con l’emanazione del D.Lgs. 238/05, inoltre, l’obbligo di redigere un Piano di Emergenza Esterno (PEE) vale anche “per stabilimenti in art. 6 oltre che per gli impianti di cui gli art. 8”.
 
L’articolo 22 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. disciplina i compiti delle Regioni e dei Comuni in merito all’informazione alla popolazione, residente nei comuni con presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
In particolare, continua il documento dell’ARPAT, la “Regione provvede affinché il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 sia accessibile alla popolazione interessata, eventualmente privato delle informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale”.
Inoltre i Comuni in cui sono localizzati gli stabilimenti soggetti a notifica devono “portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, utilizzando la Scheda di informazione alla popolazione (All.V D.Lgs 334/99 e s.m.i.)” e fornire, alle persone che possono essere coinvolte dagli effetti degli incidenti ipotizzati, le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare.
 
L’articolo 23 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. precisa che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
- elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti (in riferimento a quanto contenuto nell'articolo 9);
- modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio (in riferimento a quanto contenuto nell'articolo 10), quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio;
- creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
 
Il Piano di Emergenza Esterno (PEE), predisposto dal Prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, ha lo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
-  in informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Per questo piano “vige l’obbligo di riesame triennale e revisione a seguito di modifiche dello stabilimento”.
 
Se l’applicazione della “Direttiva Seveso” dipende dalle soglie di quantità di sostanze pericolose detenute dalle aziende è tuttavia doveroso, “considerare il rischio potenziale di incidente legato ad un’azienda che detenga ed utilizzi sostanze pericolose in quantità comunque significative anche se numericamente al di sotto delle quantità limite definite da tale normativa”.
Il documento dell’ARPAT - alla luce dell’elevata frequenza di incidenti anche gravi in stabilimenti che non ricadono sotto la Direttiva - si auspica che in futuro siano poste “le premesse per una futura estensione dell’approccio al concetto di rischio di incidente rilevante anche a stabilimenti che per tipo di attività, sostanze detenute e condizioni al contorno presentano una specifica criticità incidentale”.
 
 
- ARPAT news n. 136, 1 settembre 2008 (formato PDF, 649 kB).
 



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