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Il regolamento CLP e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
PuntoSicuro ha presentato qualche settimana fa gli atti del convegno nazionale " Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata", convegno che si è tenuto a Roma il 13 maggio 2010 ed è stato organizzato dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche ( CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS).
Ricordiamo che il regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP) indica i nuovi parametri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. E ha disposizioni che si attuano progressivamente: ad esempio a decorrere dal primo dicembre 2010 e fino al primo giugno 2015 le sostanze dovranno essere classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP, ma etichettate e imballate in conformità del regolamento CLP.
Per conoscere meglio le conseguenze del regolamento CLP, ci soffermiamo su un intervento presentato nella prima sessione del convegno: “Direttiva Seveso: possibili modifiche a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CLP”, a cura di Paolo Ceci.
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Il documento ricorda che tra i settori specifici che possono risentire maggiormente dell’introduzione del CLP-GHS (il regolamento CLP traspone in Europa il Globally Harmonized System) è bene sottolineare quello dei “rischi di incidenti rilevanti”. Settore che in Europa è regolato con la cosiddetta “ Direttiva Seveso II” (Direttiva 96/82/CE e s.m.i.), “la quale assoggetta alle proprie disposizioni quegli stabilimenti industriali in cui sono o possono essere presenti s ostanze classificate ‘pericolose’ in quantitativi superiori a determinati limiti di soglia”. E tali sostanze sono considerabili pericolose “quando determinate categorie di pericolo previste dalla classificazione europea corrispondono alle specifiche indicazioni dell’allegato alla direttiva”.
L’autore ricorda che la Direttiva Seveso II - recepita in Italia dai D. Lgs. 334/1999 e D. Lgs. 238/2005 – prevede che la “specifica disciplina per il controllo dei rischi di incidente rilevante si applichi a quegli stabilimenti in cui possono essere presenti o sono presenti sostanze pericolose in quantitativi superiori a specifici limiti di soglia”.
In particolare queste norme individuano “34 sostanze specifiche (tra cui alcune “famiglie” quali ad esempio i composti del nichel e i prodotti petroliferi) e 10 categorie di sostanze o preparati la cui presenza reale o prevista in uno stabilimento lo assoggetta potenzialmente alla disciplina Seveso. E proprio queste 10 categorie risentiranno in primis dell’introduzione del CLP-GHS”
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In riferimento ai 525 stabilimenti a “alto rischio” di incidente rilevante e ai 576 stabilimenti a “basso rischio” di incidente rilevante in Italia (dati del 30 aprile 2010), vediamo quali sono, in breve, i principali obblighi per i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante:
- “trasmettere una ‘Notifica’ al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla provincia, al Comune, al Prefetto e all’Autorità Competente per l’Istruttoria Tecnica (il Comitato Tecnico Regionale, CTR), e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (art. 6 del DL.vo 334/1999 e s.m.i.)”: notifica che deve contenere diverse informazioni (notizie che consentono di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica, l’attività in corso o prevista, l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze, …);
- predisporre la ‘Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori’ e trasmetterla, contestualmente alla notifica, ai medesimi destinatari (art. 6 del DL.vo 334/1999 e s.m.i.);
- “redigere il ‘Documento’, da conservare in stabilimento a disposizione delle autorità competenti per le misure di controllo, che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e contiene il programma per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza ( SGS)”;
- attuare il SGS. “In particolare propedeuticamente al SGS il gestore dovrà effettuare un’analisi dei potenziali rischi del proprio stabilimento, anche in funzione del Piano di Emergenza Interno che è parte integrante del SGS” (“il ‘Documento’ e il SGS sono oggetto di specifiche verifiche ispettive da parte delle Regioni, e in attesa dell’attuazione della Legge Bassanini in materia, dal Ministero dell’Ambiente limitatamente agli stabilimenti ad “alto rischio” di incidente rilevante di cui all’articolo 8 del DL.vo 334/1999 e s.m.i.”);
- “trasmettere, alla Prefettura e alla Provincia competenti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna”.
I gestori degli stabilimenti ad “ alto rischio” di incidente rilevante debbono anche:
- “predisporre il ‘Rapporto di Sicurezza’ (RdS), contenente tra l’altro le risultanze dell’analisi dei rischi e le relative misure di sicurezza, e trasmetterlo al CTR per l’Istruttoria Tecnica”;
- predisporre, “ai fini dell’accessibilità delle informazioni al pubblico”, un’adeguata edizione del RdS”.
Arrivando alle conseguenze del regolamento CLP-GHS è evidente “come la trasposizione del campo di applicazione della Direttiva Seveso II nell’ ‘alfabeto’ del CLP-GHS, non potendo essere biunivoca, deve necessariamente passare per una concertazione, a livello europeo, di nuovi accorpamenti delle tipologie di sostanze pericolose, e anche della relativa quantificazione dei limiti di soglia ad esse associate; ovviamente nella puntuale identificazione delle ‘nuove famiglie’ di sostanze pericolose gli accorpamenti potranno/dovranno essere affiancati dalla disaggregazione/suddivisione in sotto categorie con differenti limiti di soglia”.
Ed infatti la Commissione europea e il Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC hanno attivato uno specifico Technical Working Group (TWG) finalizzato proprio alla predisposizione della “traduzione” CLP-GHS dell’Allegato I alla Direttiva Seveso.
In particolare il TWG ha “predisposto un report tecnico e una proposta di ‘nuovo’ allegato corredata da valutazioni tecniche e proposte alternative per i casi maggiormente complessi e dibattuti”.
Se è ancora in corso la stesura finale di tale proposta, è stato invece concluso uno specifico impact assessment commissionato dalla Commissione europea e “sulla base di tali documenti la Commissione europea formulerà la propria proposta di emendamento alla direttiva al Parlamento e al consiglio europeo”.
Nell’intervento è presentata, sulla base dei medesimi documenti, un possibile “prossimo” Allegato I, parte 2 alla Direttiva Seveso.
In tale tabella – che vi invitiamo a visionare nel documento originale – “sono presentate, secondo l’attuale ripartizione, le ‘vecchie’ e le ‘nuove’ categorie di sostanze pericolose soggette alla Direttiva Seveso, unitamente ai relativi limiti di soglia”, inoltre sono evidenziate le “proposte multiple ed eventuali note esplicative/aggiuntive”.
“Direttiva Seveso: possibili modifiche a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CLP”, Paolo Ceci (Istituto Inquinamento Atmosferico, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Montelibretti e Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Roma), intervento al convegno nazionale ‘Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata’, contenuto nel “ Rapporto ISTISAN 10/42 – atti del convegno ‘Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata’ - Istituto Superiore di Sanità”, a cura di Francesca Marina Costamagna, Ida Marcello e Paola Di Prospero (Centro Nazionale Sostanze Chimiche) (formato PDF, 595 kB).
Tiziano Menduto
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