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Imparare dagli errori: ancora sulla non conformita’ delle macchine

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

16/06/2009

Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: macchine e attrezzature non conformi in attività zootecniche e di produzione di imballaggi plastici. Il D.Lgs. 81/2008 e i materiali di approfondimento di PuntoSicuro.

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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 
 
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Concludiamo con questo aticolo il nostro viaggio tra i rischi di macchine e attrezzature di lavoro non conformi, partito dalle macchine desilatrici, passato attraverso i problemi delle attrezzature non conformi nei lavori in quota e continuato con le carenze relative anche al montaggio e alle modalità d’uso.
 
Trattiamo in questo caso due situazioni e attività molto diverse.
 
Nel primo caso siamo in ambito zootecnico e precisamente in un’attività di preparazione di latte in polvere per l'alimentazione dei vitelli.
 
L'infortunato “si trovava presso l'allevamento di vitelli, nel quale lavorava da pochi giorni, e stava operando nella zona di preparazione dell'alimento per i vitelli con un collega”.
In particolare il collega aveva prelevato un grande sacco del peso di circa 12,5 quintali, chiamato Big-Bag, dal portico di stoccaggio “con l'ausilio di un carrello elevatore e l'aveva trasportato nella zona di preparazione dell' alimento”.
L'operazione avrebbe previsto l'aggancio del Big Bag ad una crociera e il “successivo svuotamento per caduta del prodotto all'interno di una tramoggia”.
Dunque il collega aveva sollevato il Big-Bag con il carrello elevatore, l'infortunato - dalla pedana sopraelevata - aveva agganciato il saccone alla crociera. Ma mentre quest’ultimo “provvedeva all'apertura del sacco all'interno della tramoggia, un anello di tenuta del sistema di aggancio (crociera) si rompeva e il saccone cadendo provocava all'infortunato lo schiacciamento e la frattura di entrambe le braccia”.
Dalle analisi successive è risultato che “l'impianto utilizzato è stato ideato e realizzato dall'azienda agricola ed è risultato sprovvisto di certificato di conformità e di relazione tecnica di idoneità con i relativi calcoli di portata del carico”.
 
Passiamo subito ad un’attività ben diversa: la fabbricazione di imballaggi in materie plastiche.
 
In questo caso l’infortunato è un apprendista saldatore di materie plastiche impegnato nell’attività da circa 7 mesi e l'infortunio è avvenuto durante la produzione di sacchetti di plastica di piccolo taglio.
Ad un certo punto il lavoratore “ha notato che la macchina saldatrice si era bloccata in emergenza, a seguito di inceppamento del film plastico nella zona di saldatura”.
Dopo aver posto il selettore di comando in posizione manuale, il lavoratore ha avviato le operazioni di sblocco della macchina: ha aperto lo schermo in plexiglas e ha estratto il film plastico inceppato. Poi “ha azionato con la mano destra la discesa della lama a ghigliottina premendo il manuale posizionato sulla parte esterna della macchina e precisamente quello nei pressi della zona saldatura”: questa operazione ha causato l'amputazione della falange distale del II e II dito della mano sinistra.
Successivamente si è accertato che la suddetta operazione del selettore “bypassa gli switch di protezione posti sugli schermi di plexiglas che impediscono gli eventuali accessi agli organi meccanici in movimento della zona saldatura, che invece agiscono regolarmente durante il normale funzionamento della macchina”.
In definitiva “si ritiene che l'infortunio è avvenuto per la incompleta formazione e informazione del lavoratore, e per la non conformità della macchina ai requisiti di sicurezza” nonostante fosse “in regime di D.Lgs. 459/96”.
Al di là dell’errore di procedura dovuto alla carente formazione del lavoratore, carenza ricorrente purtroppo in un gran numero di schede relative a incidenti con macchine, ci troviamo di fronte ancora una volta a problemi di mancanza di requisiti di sicurezza di una macchina e delle attrezzature collegate.
 
Nelle precedenti puntate abbiamo più volte sottolineato quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008 sia in relazione all’articolo 70 relativo ai “Requisiti di sicurezza” che all’articolo 71 relativo agli “Obblighi del datore di lavoro”.
 
Concludiamo questa volta la raccolta di dati sugli infortuni relativi alla mancanza dei requisiti di sicurezza di macchine e attrezzature, ricordando alcuni degli articoli pubblicati da PuntoSicuro che possono servire come approfondire i singoli aspetti di questa materia:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede numero 1518 e 2213.
 
 
Tiziano Menduto



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