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Imparare dagli errori: il rischio delle linee elettriche. Parte II

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

14/05/2008

In relazione ad esempi e vicende vere relative a infortuni sul lavoro causati da imperizia e/o sottovalutazione del rischio elettrico, analizziamo cause, norme di prevenzione e legislazione.

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Per la rubrica di PuntoSicuro “Imparare dagli errori” abbiamo raccontato, nella prima parte dell’articolo pubblicato ieri, quattro esempi di infortuni relativi ad attività lavorative in vicinanza di linee elettriche aeree seguendo racconti e analisi dell’ufficio “Sicurezza del lavoro” di Bolzano raccolte nella pagina web “Sicurezza tecnica del lavoro”.
 


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Il racconto di questi infortuni metteva in evidenza come la causa spesso sia l’imperizia e la sottovalutazione dei pericoli connessi all’energia elettrica.
Infortuni che potrebbero essere evitati “applicando le norme di prevenzione degli infortuni e le indicazioni impartite”.
 
A questo proposito è bene ricordare che già l’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 prevedeva che: “Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente delle linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per un’adeguata protezione, atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse".
 
A questo punto però è necessario indicare alcuni recenti aggiornamenti legislativi e per farlo abbandoniamo momentaneamente le analisi dell’ufficio “Sicurezza del lavoro”.
Infatti nel recente decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che  abroga e sostituisce dal 15 maggio 2008 il decreto precedente 626/94, più articoli sono dedicati all’argomento.
 
Al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” l’articolo 83, relativo ai lavori in prossimità di parti attive, indica che “Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”.
 
Al Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” l’articolo 117 recita che: “Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza”.
 
Riguardo alla distanza di sicurezza il comma 2 indica che “deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti”.
 
Tornando ora all’analisi degli incidenti, il documento dell’ufficio “Sicurezza del lavoro” ricorda che “anche scariche elettriche di lieve intensità” possono comportare conseguenze mortali e che le “scariche elettriche possono verificarsi anche in caso di umidità” e in “presenza di materiali a conducibilità elettrica meno buona”.
 
Dunque, secondo questo documento, in vicinanza di linee elettriche aeree in tensione si possono eseguire lavori se:
- “le linee elettriche aeree sono state poste fuori tensione per tutta la durata dei lavori;
- le parti in tensione sono state coperte o delimitate;
- le distanze di sicurezza vengono rispettate”.
 
Il rispetto delle distanze di sicurezza riguarda anche l’impiego di:
- “macchine, ad esempio gru, escavatori, pompe per calcestruzzo, montacarichi, scale meccaniche”;
- “carichi ingombranti sui mezzi di sollevamento, ad esempio il ferro per l’armatura, gli elementi per l’armatura o gli elementi prefabbricati (ad esempio le travi in acciaio e le lamiere profilate)”.
 
Inoltre “particolare attenzione va posta inoltre sull’oscillazione della fune di direzione in caso di vento: anche in questo caso va tenuta presente la distanza di sicurezza”.
 
Infine quando si eseguono lavori in vicinanza di linee elettriche è necessario:
- “rispettare le indicazioni al fine di evitare i pericoli;
- non sostare nella zona di pericolo;
- osservare le indicazioni del dirigente o del preposto;
- sul cantiere, servirsi delle vie di transito predisposte”.
 
Il documento ricorda che, prima di iniziare i lavori, i lavoratori addetti devono essere formati sui pericoli ai quali sono esposti e che le misure di sicurezza indicate “vanno stabilite ed eseguite in accordo con l’ente erogatore dell’energia elettrica”.
 
Per approfondire la problematica dei rischi di fulminazione degli operatori edili in presenza di linee elettriche aeree consigliamo anche la lettura di un precedente articolo di PuntoSicuro curato da Pier Giorgio Confente.
 
Nei prossimi giorni sara' pubblicato un approfondimento sulle novita' previste dal D.Lgs. 81/08in tema di attività lavorative in vicinanza di linee elettriche.
 
Tiziano Menduto


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