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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Imparare dagli errori: quando la macchina non e' conforme
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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Con questa puntata iniziamo un excursus su macchine e attrezzature di lavoro non conformi o non idonee per la sicurezza dei lavoratori. Non idoneità che aumentano notevolmente i rischi per i lavoratori e che sono spesso causa determinante di un gran numero di incidenti sul lavoro.
Per ricollegarci anche a quanto detto - nella scorsa puntata - in merito alle macchine agricole desilatrici, ripartiamo da un caso che vede ancora protagonisti questi macchinari.
L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola di allevamento bovini e in particolare durante la preparazione dell’unifeed (mistura di insilato e fieno per l’alimentazione dei bovini) realizzata, appunto, mediante una macchina desilatrice.
L’infortunato “operava da solo nei pressi del desilatore al fine di distribuire l'unifeed ai bovini del suo allevamento” e “molto probabilmente operava nella parte posteriore del macchinario” che rimane parzialmente aperta per l'introduzione dei diversi componenti della razione animale (fieno, insilato di mais, ecc.).
Il lavoratore avvicinandosi al macchinario per effettuare alcune operazioni “è stato agganciato dalle coclee rotanti e trascinato dentro la tramoggia, subendo gravissime lesioni che lo hanno portato alla morte”.
Abbiamo a che fare con un carro desilatore - miscelatore “del tipo trainato, atto a prelevare da un cumulo, sminuzzare, miscelare e distribuire alimenti di uso zootecnico di diversa pezzatura e consistenza, utilizzati per la preparazione di miscele di cibo ad uso zootecnico più note con il nome di unifeed”.
Nello specifico gli organi di trinciatura e miscelazione del foraggio “sono costituiti da 4 coclee orizzontali munite di elementi di taglio di varia foggia. Tali coclee sono posizionate 2 nella pare bassa e 2 nella parte alta del cassone, le ultime sono di dimensioni inferiori rispetto a quelle collocate in basso”.
E sono state le due grosse coclee posizionate nella parte bassa del macchinario a trascinare dentro il cassone e lesionare mortalmente l’infortunato.
Il macchinario avrebbe dovuto rispettare le indicazioni della norma EN 703:1997 (che, come sappiamo, è stata poi sostituita dalla EN 703:2004), norma che al punto 3.7.1. indica che “la macchina deve essere progettata in maniera tale che siano rispettate le distanze di sicurezza conformi con 3.1 quando gli organi di desilamento sono in posizione bassa. In caso contrario, la macchina deve essere provvista di un comando ad azione mantenuta, progettato o protetto in modo tale che gli organi non possano muoversi senza una manovra intenzionale”.
E la macchina oggetto dell'infortunio “non risultava conforme (al momento della vendita) al D.P.R. 547/55 art 68, in quanto non presenta un'efficace segregazione degli organi lavoratori o un dispositivo di sicurezza secondo quanto stabilito dai successivi art. 69, 70, 71”.
L'unico riparo presente nella parte posteriore “è una lamiera di forma rettangolare incernierata a mezzo di due cardini in grado di compiere un movimento di 180° e segregare parzialmente le due coclee lasciando ancora un varco di circa 30 cm lungo tutta la lunghezza della parte posteriore della tramoggia. Al momento dell'infortunio la lamiera era agganciata nella parte alta nella posizione di apertura, lasciando un varco di circa 75 cm”.
Dunque se da un lato probabilmente la macchina è stata impiegata “erroneamente”, con l’infortunato che “si è avvicinato alla parte posteriore della macchina in moto e con i ripari aperti”, è indubbio che siamo di fronte ad una macchina non conforme con gli standard di sicurezza richiesti.
Riguardo ai problemi di conformità ricordiamo quanto prescritto dal Capo I, Titolo III del Decreto legislativo 81/2008.
Ad esempio l’articolo 70 (comma 1, 2 e 3) “Requisiti di sicurezza” dispone che:
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (…) |
Torneremo sulla non conformità dei macchinari nelle prossime puntate di “Imparare dagli errori” con esempi tratti da altre schede relative agli infortuni e approfondimenti sulla normativa e sulle responsabilità individuate.
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare la scheda numero 607.
Tiziano Menduto
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