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Indicazioni per la valutazione del rischio su impianti termici a gas

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

16/03/2011

Linee di indirizzo per la valutazione del rischio su specifici impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza installati in luoghi soggetti ad affollamento di persone. I fattori di rischio che il progettista deve considerare.

Il 9 marzo 2011 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha diffuso la lettera-circolare n. 3185 che ha per oggetto le linee di indirizzo per la valutazione del rischio su impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di tipo "A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenza superiore a 116 kW.
 
Le linee di indirizzo hanno l’obiettivo di fornire elementi di valutazione del rischio per l’installazione di apparecchi (di tipo “A”) che non sono mai stati disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal DM 12/4/1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW).
 
Con questa circolare, oltre a rimuovere alcuni divieti in merito all’installazione di tali apparecchi, si evidenziano “alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall'installazione di detti impianti”.


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In particolare ai fini della valutazione del rischio si chiede di considerare seguenti tre fattori (non escludendo tuttavia altri elementi di rischio da considerare):
 
- immissione all’interno dell’ambiente di prodotti di combustione ( monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto, ...);
 
- irraggiamento termico;
 
- presenza di linee di alimentazione del gas all’interno dell’ambiente.
 
Come già indicato, di tali fattori si dovrà tener conto per determinare le necessarie misure di sicurezza da adottare, secondo le procedure indicate dal Decreto del 4 maggio 1998 o quelle stabilite dal Decreto del 9 maggio 2007 “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".
 
A titolo esemplificativo ricordiamo che - secondo la circolare - in merito all’irraggiamento termico “per la riduzione dei rischio è necessario adottare idonei distanziamenti o apposite schermature tra i materiali combustibili esposti all'irraggiamento (elementi in legno, tendaggi, drappeggi, ecc.) e l'elemento radiante. Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell'impianto”.
 
Queste linee di indirizzo possono costituire un utile riferimento anche per la valutazione del rischio per gli impianti di potenza termica compresa tra 35 e 116 kW.
 
La circolare si conclude ricordando “che gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE e l'impianto, nel suo complesso, è soggetto agli obblighi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37”.
 
 
 
 

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