Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Istruzioni operative per i provvedimento di sospensione dei lavori
Pubblicità
La Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.”, non solo fissa il termine del 25 maggio 2008 per l’approvazione del Testo Unico, ma ha introdotto importanti misure di contrasto agli infortuni e al lavoro nero.
Ad esempio la possibilità di disporre la sospensione di un'attività imprenditoriale in presenza di irregolarità in materia di legislazione sociale e di rapporti di lavoro o in presenza di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Dopo l’emanazione della legge il Ministero del Lavoro ha pubblicato delle circolari, ad esempio quelle del 22 agosto 2007 (formato PDF, 1.78 MB) e del 14 novembre 2007, che chiariscono alcuni aspetti applicativi.
Recentemente, l’8 gennaio 2008, la Regione Toscana ha emesso specifiche istruzioni operative al personale AA.SS.LL., condivise con il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute, per “uniformarne l’attività su tutto il territorio nazionale”.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
Riguardo alle competenze il documento non fa che ribadire quanto già affermato da precedenti circolari. La competenza relativa all’adozione del provvedimento in presenza di violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro spetta al personale ispettivo delle AA.SS.LL., con riferimento a tutte le attività, e al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con riferimento alle sole attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile. Più in particolare con riferimento ai “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi”.
Il documento cerca anche di chiarire che si intenda per “gravi e reiterate violazioni” e come sia possibile verificare il requisito della reiterazione di una violazione.
Infine si occupa anche delle conseguenze di un’eventuale inosservanza del provvedimento di sospensione, dei termini per la regolarizzazione delle violazioni accertate e della revoca del provvedimento.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.