Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Istruzioni tecniche per una manutenzione in quota sicura

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

18/02/2010

Disponibili in rete le istruzioni tecniche della Regione Veneto relative alle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

google_ad_client

La Regione Veneto si è spesso occupata del problema delle cadute dall’alto - una tipologia di incidenti che provoca gravi infortuni nel settore edile – ad esempio promulgando specifiche  linee guida per la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto nei lavori di manutenzione in quota su pareti e coperture.

La Giunta Regionale del Veneto, per continuare quest’opera di prevenzione nel comparto edile, ha approvato, con deliberazione n° 2774 del 22 settembre 2009 (in attuazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, articolo aggiunto dalla L.R. n. 4/2008 ) le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



Ricordiamo che il citato art. 79 bis della Legge Regionale 61/85 ha l’obiettivo di porre le condizioni perché i futuri interventi di verifica e/o riparazione di un edificio avvengano in condizioni di sicurezza.
E “dispone che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti prevedano tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denunzia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgersi in quota”: tali misure devono infatti devono garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

La mancata previsione di tali misure costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denunzia di inizio attività (art. 79 bis, comma 3).
La documentazione richiesta va dunque allegata al momento della presentazione del titolo edilizio sia per interventi di nuova costruzione sia per interventi su edifici esistenti che riguardino lavori in quota.

Le istruzioni tecniche approvate dalla Regione Veneto forniscono:
- al progettista i criteri per la predisposizione e la realizzazione di misure di prevenzione relative al rischio di caduta dall'alto;
- al tecnico competente le informazioni per valutare l'adeguatezza delle misure progettate in merito ai “procedimenti istruttori collegati al rilascio dei titoli autorizzativi a costruire o alla denunzia di inizio attività ovvero ancora al rilascio del certificato di agibilità”.

Nella delibera si ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 all’articolo 91 prevede che il Coordinatore per la progettazione dell'opera predisponga un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera “contenente informazioni utili, ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione secondo il dettato del comma 2, all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera".
Inoltre l'allegato XVI al D.Lgs. nel “prevedere i contenuti del fascicolo dispone che esso contenga un capitolo in cui inserire l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Sempre la delibera sottolinea che la programmazione degli interventi da eseguire in funzione dei futuri lavori di manutenzione da eseguirsi in altezza è “in grado di determinare per i committenti di opere edili benefici economici funzionali anche alla sicurezza dei lavoratori”.
“Gli apprestamenti già realizzati in fase di costruzione consentono infatti di:
- ridurre i costi legati agli interventi successivi. infatti nella ‘vita’ di un fabbricato o più in
generale di un'opera, affrontare la questione sicurezza ad ogni singolo intervento di manutenzione rappresenta sicuramente un onere dal punto di vista finanziario che viene ripetuto inutilmente;
- incentivare l'adozione delle misure di sicurezza da parte di chi è incaricato degli interventi successivi sul fabbricato, riducendo i tempi di lavoro e i costi dell'impresa”.

Ricordiamo che le istruzioni tecniche danno informazioni relative a:
- progettazione;
- accesso alla copertura;
- transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture;
- lavori in parete;
- cartelli informativi;
- fascicolo dell'opera.

In merito al transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture, il documento indica che per “garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti:
- elementi permanenti di protezione;
- elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza”.
In particolare “nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali”.
E “la presenza di parti non praticabili (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili”.
Le istruzioni operative forniscono specifiche informazioni per le caratteristiche degli elementi permanenti di protezione (parapetti, passerelle, reti, …).

Riguardo poi agli elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza si indica che “già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali:
- linee di ancoraggio;
- dispositivi di ancoraggio;
- ganci di sicurezza da tetto”.


Regione Veneto - Giunta Regionale - Deliberazione n° 2774 del 22 settembre 2009 - Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!