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L'approfondimento
La prima parte dell'articolo è consultabile nel n.598.
2. MANCATA INDIVIDUAZIONE DI COMPITI E RESPONSABILITA'
L'insufficiente considerazione della legislazione antinfortunistica ha portato recentemente a pesanti condanne dei vertici aziendali dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, incriminati e condannati in primo grado in relazione al rogo della camera iperbarica nel quale sono periti dieci pazienti e un infermiere.
Al presidente del consiglio di amministrazione è stata imputata la qualifica di datore di lavoro ai sensi della normativa antinfortunistica, attesa la mancanza di una delega piena e formale ad altri organi sociali ad occuparsi, con i più ampi poteri e la sufficiente autonomia finanziaria, dei problemi della sicurezza, e quindi la colpa dovuta a negligenza , imprudenza, imperizia e violazioni plurime delle norme di sicurezza, che hanno reso possibile il catastrofico incendio sviluppatosi all'interno di una camera iperbarica.
Al consigliere delegato è stata imputata la qualità di delegato anche per la sicurezza e di aver cooperato colposamente con il Presidente a cagionare l'incendio.
Come solitamente accade le responsabilità vengono ricostruite a posteriori rileggendo verbali del consiglio d'amministrazione assolutamente carenti da un punto di vista giuridico e poco lungimiranti rispetto alle possibili conseguenze che possono derivare dalla superficialità e genericità con la quale vengono predisposti.
Nel caso specifico il verbale del consiglio di amministrazione attribuiva al proprio presidente 'tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso ed eccettuato', mentre al consigliere delegato dell'Istituto vengono attribuiti i poteri per la gestione ordinaria della società'. Questa confusione di ruoli e di poteri ha determinato una cooperazione colposa dell'evento e una dimostrazione ulteriore di quanto una poco meditata gestione delle deleghe possa essere dannosa per l'azienda medesima, che non si è posta nella condizione di individuare un soggetto univocamente responsabilizzato in materia di sicurezza del lavoro.
Il Tribunale di Milano ritiene che, dopo l'esame delle deleghe, e valutando i poteri attribuiti ai due soggetti di cui trattasi, si deve concludere che il presidente è 'il datore di lavoro secondo la definizione che ne fornisce l'art. 2 lett. B) D. Lgs. n. 626/94 e ha accentrato su di sé la responsabilità dell'impresa', mentre 'la delega rilasciata dal consiglio di amministrazione al consigliere delegato pur limitata all'ordinaria amministrazione e però riferita all'azienda nella sua globalità e non a una singola, distinta e autonoma unità produttiva, si è risolta nella creazione di un ulteriore datore di lavoro'.
Perciò 'ai fini della sicurezza l'Istituto Ortopedico Galeazzi spa aveva per scelta dell'ente amministrativo due datori di lavoro i quali per volontà di legge erano obbligati solidarmente a realizzare il risultato di prevenzione nei termini riferibili al datore di lavoro'.
Infatti 'il consiglio di amministrazione non ha distinto le competenze e non ha investito espressamente il consigliere delegato della sicurezza dell'impresa, li ha posti sullo stesso piano e siccome per il principio dell'effettività ciascuno risponde non tanto di ciò che ha inteso fare ma di ciò che era in grado di fare in relazione ai poteri e ai mezzi di cui era dotato, ciascuno dei due è rimasto a tutti gli effetti datore di lavoro e come tale tenuto ad occuparsi di sicurezza senza poter fare 'affidamento' sulla condotta del coobbligato, se non nel senso di avvenuto compimento da parte di questi della condotta doverosa della quale non si richiede la duplicazione: ma allora, visto che la situazione concreta può rilevare qualora sia esaustiva e non incompleta, siccome l'ossigenoterapia iperbarica era praticata in condizioni di rischio, chi ha omesso del tutto di agire nulla ha di cui giovarsi non potendo invocare a proprio favore l'inerzia e la colpa altrui' (pag. 32 sentenza del 13 ottobre 1999, depositata l'11 marzo 2000, Tribunale Ordinario di Milano, IV sezione penale).
Nel giudizio d'Appello il Presidente del Consiglio d'amministrazione è stato tuttavia assolto, ma si attende il giudizio della Suprema Corte.
Da notare la deliberazione della giunta regionale del Veneto n° 1885 del 26 maggio 1998 [recante l'approvazione di linee guida per la prevenzione dei rischi nella ossigenoterapia iperbarica (l.r. 3/02/1996 n. 5)] che dispone quanto segue.
ASSETTI SOCIETARI, ORGANIGRAMMI ED APPLICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA
I Centri Iperbarici veneti sono tutti privati, a volte hanno assetti societari di impresa classica e a volte sono costituiti in Associazioni non a fini di lucro.
Sia le Società che le Associazioni utilizzano parecchio personale a rapporto libero professionale. Sia i liberi professionisti che i soci delle Associazioni non sono lavoratori dipendenti ma, ai fini della legislazione sulla tutela della salute dei lavoratori, sono di fatto equiparabili ai lavoratori subordinati (art 3 DPR 547/55, art 2 Dlgv 626/94) in quanto
- Sono inquadrati in un'organizzazione gerarchica e tecnica d'impresa. La subordinazione è legata anche alla complessità tecnologica del tipo di impianto che non permette per nessun operatore una attività gestita autonomamente al di fuori di un quadro organizzativo prestabilito e quindi di subordinazione.
- Esiste assetto organizzativo minimo, imposto per legge regionale dal DGR 852/96, che comprende Un direttore sanitario specialista con un adeguato numero di altri specialisti in grado di assicurare la presenza nel Centro nell'orario di effettuazione delle terapie e la reperibilita' 24 ore su 24. Un adeguato numero di medici in grado di assicurare l'assistenza durante i trattamenti dentro la camera. Almeno 3 tecnici iperbarici presenti durante l'orario di trattamento. Uno di questi dovrebbe avere la funzione di coordinatore (preposto) degli altri due.
- I lavoratori a rapporto libero professionale ricevono un salario che rinforza il rapporto di subordinazione organizzativo.
- I lavoratori a rapporto libero professionale sono esposti a rischi per la salute durante la loro attività lavorativa.
- Il datore di lavoro di fatto delega a loro aspetti di responsabilità della salute e della vita dei Pazienti.
In definitiva gli Enti gestori delle camere iperbariche, anche se costituiti in Associazioni, sono soggetti a tutta la legislazione sull'Igiene e la Sicurezza del lavoro anche se non hanno un formale assetto societario d'impresa e lo stesso dicasi per le imprese che utilizzano lavoratori a rapporto libero professionale.
In particolare vale la pena ricordare le implicazioni dell'applicazione della nuova legislazione (Dlgv 626) secondo la quale il datore di lavoro è chiamato a compiere tutte le azioni possibili per ridurre i rischi applicando anche le norme non cogenti, a farsi certificare da costruttori, installatori ed impiantisti le macchine ed impianti e ad autocertificare la sicurezza di tutto il sistema aziendale che non si regge solo sulle scelte tecniche ma anche su quelle organizzative, procedurali, sulla formazione/informazione e sulla sorveglianza sanitaria.
A cura di Rolando Dubini - Avvocato in Milano.
2. MANCATA INDIVIDUAZIONE DI COMPITI E RESPONSABILITA'
L'insufficiente considerazione della legislazione antinfortunistica ha portato recentemente a pesanti condanne dei vertici aziendali dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, incriminati e condannati in primo grado in relazione al rogo della camera iperbarica nel quale sono periti dieci pazienti e un infermiere.
Al presidente del consiglio di amministrazione è stata imputata la qualifica di datore di lavoro ai sensi della normativa antinfortunistica, attesa la mancanza di una delega piena e formale ad altri organi sociali ad occuparsi, con i più ampi poteri e la sufficiente autonomia finanziaria, dei problemi della sicurezza, e quindi la colpa dovuta a negligenza , imprudenza, imperizia e violazioni plurime delle norme di sicurezza, che hanno reso possibile il catastrofico incendio sviluppatosi all'interno di una camera iperbarica.
Al consigliere delegato è stata imputata la qualità di delegato anche per la sicurezza e di aver cooperato colposamente con il Presidente a cagionare l'incendio.
Come solitamente accade le responsabilità vengono ricostruite a posteriori rileggendo verbali del consiglio d'amministrazione assolutamente carenti da un punto di vista giuridico e poco lungimiranti rispetto alle possibili conseguenze che possono derivare dalla superficialità e genericità con la quale vengono predisposti.
Nel caso specifico il verbale del consiglio di amministrazione attribuiva al proprio presidente 'tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso ed eccettuato', mentre al consigliere delegato dell'Istituto vengono attribuiti i poteri per la gestione ordinaria della società'. Questa confusione di ruoli e di poteri ha determinato una cooperazione colposa dell'evento e una dimostrazione ulteriore di quanto una poco meditata gestione delle deleghe possa essere dannosa per l'azienda medesima, che non si è posta nella condizione di individuare un soggetto univocamente responsabilizzato in materia di sicurezza del lavoro.
Il Tribunale di Milano ritiene che, dopo l'esame delle deleghe, e valutando i poteri attribuiti ai due soggetti di cui trattasi, si deve concludere che il presidente è 'il datore di lavoro secondo la definizione che ne fornisce l'art. 2 lett. B) D. Lgs. n. 626/94 e ha accentrato su di sé la responsabilità dell'impresa', mentre 'la delega rilasciata dal consiglio di amministrazione al consigliere delegato pur limitata all'ordinaria amministrazione e però riferita all'azienda nella sua globalità e non a una singola, distinta e autonoma unità produttiva, si è risolta nella creazione di un ulteriore datore di lavoro'.
Perciò 'ai fini della sicurezza l'Istituto Ortopedico Galeazzi spa aveva per scelta dell'ente amministrativo due datori di lavoro i quali per volontà di legge erano obbligati solidarmente a realizzare il risultato di prevenzione nei termini riferibili al datore di lavoro'.
Infatti 'il consiglio di amministrazione non ha distinto le competenze e non ha investito espressamente il consigliere delegato della sicurezza dell'impresa, li ha posti sullo stesso piano e siccome per il principio dell'effettività ciascuno risponde non tanto di ciò che ha inteso fare ma di ciò che era in grado di fare in relazione ai poteri e ai mezzi di cui era dotato, ciascuno dei due è rimasto a tutti gli effetti datore di lavoro e come tale tenuto ad occuparsi di sicurezza senza poter fare 'affidamento' sulla condotta del coobbligato, se non nel senso di avvenuto compimento da parte di questi della condotta doverosa della quale non si richiede la duplicazione: ma allora, visto che la situazione concreta può rilevare qualora sia esaustiva e non incompleta, siccome l'ossigenoterapia iperbarica era praticata in condizioni di rischio, chi ha omesso del tutto di agire nulla ha di cui giovarsi non potendo invocare a proprio favore l'inerzia e la colpa altrui' (pag. 32 sentenza del 13 ottobre 1999, depositata l'11 marzo 2000, Tribunale Ordinario di Milano, IV sezione penale).
Nel giudizio d'Appello il Presidente del Consiglio d'amministrazione è stato tuttavia assolto, ma si attende il giudizio della Suprema Corte.
Da notare la deliberazione della giunta regionale del Veneto n° 1885 del 26 maggio 1998 [recante l'approvazione di linee guida per la prevenzione dei rischi nella ossigenoterapia iperbarica (l.r. 3/02/1996 n. 5)] che dispone quanto segue.
ASSETTI SOCIETARI, ORGANIGRAMMI ED APPLICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA
I Centri Iperbarici veneti sono tutti privati, a volte hanno assetti societari di impresa classica e a volte sono costituiti in Associazioni non a fini di lucro.
Sia le Società che le Associazioni utilizzano parecchio personale a rapporto libero professionale. Sia i liberi professionisti che i soci delle Associazioni non sono lavoratori dipendenti ma, ai fini della legislazione sulla tutela della salute dei lavoratori, sono di fatto equiparabili ai lavoratori subordinati (art 3 DPR 547/55, art 2 Dlgv 626/94) in quanto
- Sono inquadrati in un'organizzazione gerarchica e tecnica d'impresa. La subordinazione è legata anche alla complessità tecnologica del tipo di impianto che non permette per nessun operatore una attività gestita autonomamente al di fuori di un quadro organizzativo prestabilito e quindi di subordinazione.
- Esiste assetto organizzativo minimo, imposto per legge regionale dal DGR 852/96, che comprende Un direttore sanitario specialista con un adeguato numero di altri specialisti in grado di assicurare la presenza nel Centro nell'orario di effettuazione delle terapie e la reperibilita' 24 ore su 24. Un adeguato numero di medici in grado di assicurare l'assistenza durante i trattamenti dentro la camera. Almeno 3 tecnici iperbarici presenti durante l'orario di trattamento. Uno di questi dovrebbe avere la funzione di coordinatore (preposto) degli altri due.
- I lavoratori a rapporto libero professionale ricevono un salario che rinforza il rapporto di subordinazione organizzativo.
- I lavoratori a rapporto libero professionale sono esposti a rischi per la salute durante la loro attività lavorativa.
- Il datore di lavoro di fatto delega a loro aspetti di responsabilità della salute e della vita dei Pazienti.
In definitiva gli Enti gestori delle camere iperbariche, anche se costituiti in Associazioni, sono soggetti a tutta la legislazione sull'Igiene e la Sicurezza del lavoro anche se non hanno un formale assetto societario d'impresa e lo stesso dicasi per le imprese che utilizzano lavoratori a rapporto libero professionale.
In particolare vale la pena ricordare le implicazioni dell'applicazione della nuova legislazione (Dlgv 626) secondo la quale il datore di lavoro è chiamato a compiere tutte le azioni possibili per ridurre i rischi applicando anche le norme non cogenti, a farsi certificare da costruttori, installatori ed impiantisti le macchine ed impianti e ad autocertificare la sicurezza di tutto il sistema aziendale che non si regge solo sulle scelte tecniche ma anche su quelle organizzative, procedurali, sulla formazione/informazione e sulla sorveglianza sanitaria.
A cura di Rolando Dubini - Avvocato in Milano.
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