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L'APPROFONDIMENTO: '' Sicurezza delle macchine: le istruzioni per l'uso''

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

22/01/2001

Articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini. '' L'articolo 6 comma 2 del D.Lgs 19 settembre 1994 n°626 fa obbligo al Fabbricante ed al Venditore di ...''

L'articolo 6 comma 2 del D.Lgs 19 settembre 1994 n°626 fa obbligo al Fabbricante ed al Venditore di mettere a disposizione dell'acquirente macchine e attrezzature rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Tra queste disposizioni particolare importanza pratica assume quella contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n°459, che impone l'obbligo di dotare ogni macchina di istruzioni per l'uso tradotte nella lingua dell'utilizzatore (art.2 e punto 1.7.4., lett. B, allegato I)

Secondo il decreto, le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione.
In deroga a quanto sopra le istruzioni per la manutenzione destinate unicamente a personale specializzato dipendente dal fabbricante possono essere redatte in una lingua comunitaria comprensibile a detto personale.
Si ricorda che l'art.37 del D. Lgs. n°626/94 fa obbligo al Datore di Lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature e macchine tutte le istruzione d'uso e le informazioni necessarie, che 'devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati' (art.37, comma 2).

Le istruzioni per l'uso possono essere riportate sulla macchina o sull'imballo sotto forma di targhe, segnali, avvertenze, ecc. oppure nei documenti a corredo della macchina come ad esempio il manuale di istruzione. Con la direttiva macchine esse hanno assunto una notevole importanza non solo come soddisfacimento delle esigenze del cliente in termini di buon uso della macchina, ma anche nella definizione dei limiti di responsabilità del fabbricante.
Esse sono considerate parte integrante della macchina ai fini della consegna del prodotto e sono rivolte a tutti gli utilizzatori della macchina professionali e non professionali.

Le istruzioni per l'uso devono tenere conto di tutti gli aspetti relativi all'uso del prodotto che possono comportare problemi di sicurezza e salute:
- le fasi di vita (imballaggio, stoccaggio, trasporto, installazione, riparazione, manutenzione, pulizia, messa fuori servizio, demolizione);
- l'uso previsto e ragionevolmente prevedibile;
- i requisiti professionali dell'utente ed i rischi residui.

Le istruzioni per l'uso devono contenere le seguenti informazioni:
- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di serie, eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.);
- le condizioni di utilizzazione previste;
- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori.

Inoltre, devono contenere le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione;
- l'utilizzazione;
- il trasporto (indicando la massa le dimensioni, la massa, i punti di ancoraggio, il baricentro della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente);
- l'installazione;
- il montaggio e lo smontaggio;
- la regolazione;
- la pulizia;
- la manutenzione e la riparazione.
Se necessario (per eseguire senza alcun rischio le attività di cui sopra), devono essere accluse le istruzioni per l'addestramento e le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina.
Infine, qualora necessario, in tali istruzioni per l'uso deve essere richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.

In particolare per l'utilizzazione devono essere fornite informazioni circa: descrizione dei comandi, modi di arresto, situazioni di emergenza, eventuali rischi residui, eventuali controindicazioni di utilizzazione e loro possibili conseguenze, eventuali DPI che dovessero rendersi necessari;
Per la manutenzione devono essere fornite informazioni circa: natura e frequenza delle verifiche, istruzioni per la localizzazione dei guasti, indicazione degli interventi che possono essere eseguiti da personale non specializzato e di quelli che richiedono particolari competenze.
Alle istruzioni per l'uso devono essere allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento, la riparazione. Inoltre devono essere fornite, secondo criteri definiti, i livelli di rumore prodotti dalla macchina.

Dati questi presupposti legislativi, sanzionati penalmente, risulta evidente l'obbligo del Fabbricante e/o del Venditore di fornire all'acquirente istruzioni d'uso (nella cui definizione rientrano tutti i manuali che accompagnano la macchina o l'attrezzatura) nella lingua del Paese di utilizzo affinché lo stesso acquirente possa poi adempiere, in quanto Datore di Lavoro, al proprio obbligo di fornire istruzioni d'uso 'comprensibili ai lavoratori interessati'.





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Rispondi Autore: Guido Caldieraro - likes: 0
14/06/2012 (14:41:51)
E quando una ditta produttrice, nel caso specifico catalana, non risponde alla richiesta di fornire una copia del manuale d'uso di un attrezzatura sanitaria professionale acquistata nel 2002?
A chi ci si può appellare?

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