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L’eco della Sostenibilità n. 2/2010

 
Pubblicato il secondo numero di “ L’eco della sostenibilità”, newsletter di informazione su ambiente, salute e sicurezza, casa e agricoltura.
 
L’indice del numero:
Ambiente
• Firenze: mobilità sostenibile questione contrattuale
• Rinnovabili: finalmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida
• Recepimento Direttiva europea sui rifiuti: la parola alla CISL
• La Cisl punta sul salario verde
Salute e Sicurezza
• I primi criteri per la figura del formatore in SSL
Casa
• Rinnovabili: ok alla Dia
• Tracciabilità dei pagamenti si applica ai subappalti
Agricoltura
• Ue: è tempo di bio-economia
• Rinnovato il c.c.n. piccole e medie imprese alimentari
L’esperto risponde su: Casa
• Le politiche abitative. La tracciabilità dei pagamenti negli appalti.
 
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Pubblichiamo un estratto della newsletter.
 
I primi criteri per la figura del formatore in SSL
Tra i mandati specifici previsti, posti in capo alla Commissione Consultiva Permanente, troviamo quello di «elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento » (art.6, c.8, lett.m-bis).
Non sottraendo alle Regioni la titolarità prevista in tema di formazione (sulla quale vige un regime di potestà legislativa regionale assoluta, disposto dall'art. 117, della Costituzione, modificato alla luce della L.3/2001), il legislatore nazionale affida all'organismo più rappresentativo e autorevole sul livello centrale, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione Consultiva Permanente (della quale non va dimenticata la composizione ufficiale che vede per decreto la nomina dei componente individuati tra gli esponenti più autorevoli degli organismi nazionali rappresentativi delle tre aree del tripartitismo, tra i quali anche le Regioni) il compito di fare, all’interno di un Comitato costituito ad hoc, da un lato, sintesi tra i diversi criteri oggi già vigenti in alcune normative in tema di formazione di figure specifiche professionali, e dall'altro di delineare in modo definitivo e chiaro – raccogliendo l'esperienza di questi anni – i criteri minimi necessari per poter definire e determinare la figure del “formatore qualificato”.
 
Il primo punto fermo sposto dal Comitato, a valle di una prolungata discussione protrattasi per più sessioni di incontro, è stato quello di concentrare prioritariamente i lavori di identificazione dei criteri nei riguardi della figura del “formatore-docente”, rinviando a tempi successivi l'eventuale declinazione dei criteri anche per le figure del formatore-progettista e del formatore -“non docente”. Non essendo specificato dal mandato legislativo a quale tipologia di formatore riferirsi per delineare i criteri di qualificazione, ma valutando concordemente le maggiori esigenze e i più immediati bisogni, il percorso di avanzamento dei lavori è stato orientato prioritariamente e specificatamente verso l'obiettivo della definizione dei criteri riferiti alla figura del “formatore-docente”.
 
Non va difatti dimenticato che, scontando un ritardo pesante di quasi un anno e mezzo dalla scadenza prevista (di dodici mesi dall'entrata in vigore del d.lgs.81/2008 s.m., scaduti nel mese di Maggio del 2009) per l'elabo razione dei «contenuti ed articolazioni» relative ai corsi di formazione riferiti allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.34, del d.lgs.81/2008 s.m.) e con questa, della più ampia predisposizione dei termini di durata, contenuti minimi e modalità di formazione dei percorsi formativi previsti per tutti i lavoratori, giungendo oggi a vedere le luci in fondo alla galleria del tempo trascorso in una condizione di totale impasse scaturita dall'assenza di regole operative chiare per poter svolgere i percorsi formativi previsti dall'art.37, del d.lgs.81/2008 s.m. – quali obblighi sanzionati a carico dei datori di lavoro – l'elaborazione in tempi stretti dei criteri di qualificazione della figura del “formatoredocente” assume un carattere di ancora maggiore priorità sulle altre tipologie di formatore.
 
Perseguendo l'obiettivo per il quale il legislatore ha ritenuto di dover elevare la qualità dei formatori puntando alla delineazione di specifici criteri al fine di contribuire a rendere gli interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro concretamente efficaci, i criteri individuati verranno ritenuti elementi imprescindibili per ottenere la qualificazione di “formatore-docente”, non solo per coloro che svolgeranno tale ruolo professionalmente, ma anche per tutte le figure aziendali della prevenzione nel caso in cui saranno impegnate in azioni formative all'interno della propria realtà lavorativa.
 
In questo senso, ad esempio, gli RSPP, i preposti, gli RLS che saranno impegnati in azienda in momenti formativi nei riguardi dei lavoratori della propria realtà lavorativa, non potranno avvalersi esclusivamente delle conoscenze e dell'esperienza pratica acquisite nello svolgimento del loro ruolo o mediante i percorsi formativi partecipati in qualità di discenti, ma dovranno possedere le qualità/criteri richieste per la figura del “formatoredocente”.
 
Come a tutti noto, infatti, per la formazione d'aula, in particolare degli adulti e su temi delicati e complessi quali quelli relativi alle tematiche di prevenzione, non ci si può basare esclusivamente sulla qualità del contenuto erogato, sia teorico che pratico, ma è necessario poter contare su basi culturali consolidate, capacità didattiche, conoscenze approfondite della materia, linguaggio appropriato, dimestichezza con le metodologie formative interattive e predisposte per soggetti adulti occupati.
 
L'introduzione dei criteri di qualificazione della figura del “formatoredocente” non prevederà un taglio netto tra passato e presente, escludendo tutti coloro che dall'alto della propria consolidata esperienza non avranno sulla carta i requisiti richiesti (vd. ad esempio il titolo di studio di scuola media superiore), ma prevedendo un periodo di sanatoria, si consentirà di svolgere l'attività di formazione fino al termine dell'attività lavorativa a tutti coloro che, dimostrando una consolidata esperienza maturata negli anni in qualità di “formatori-docenti”, non potranno acquisire alcuni dei requisiti che invece dovranno essere posseduti da parte di coloro che si avvieranno all'attività di “formatori-docenti” o che potranno, con il tempo e gli studi, mettersi in condizione di acquisire.
 
I criteri individuati non saranno alternativi tra loro, ma se ne prevederà complessivamente la sommatoria per poter garantire l’acquisizione della qualificazione di “formatoredocente”. Il titolo di studio difatti non sarà alternativo al criterio della conoscenza della materia, tenuto conto che il possesso di tale irrinunciabile requisito dovrà garantire il presidio, da parte del “formatore-docente”, sia delle nozioni teoriche e tecniche specifiche (ed aggiornate) della materia, argomento o tema trattato, sia delle nozioni di natura pratica degli stessi, non confondendo però tale competenza con il possesso di capacità ed esperienza operativa, utili per svolgere interventi adeguati di addestramento, ma non certo di formazione (soprattutto alla luce della dotta e puntuale differenziazione indicata dal legislatore mediante l'inserimento tra le Definizioni previste all'art.2, del d.lgs.81/2008 s.m. dei termini: informazione, formazione e addestramento).
 
Nell'ambito del criterio della conoscenza della materia si dovranno inoltre individuare le aree tematiche secondo le quali i “formatoridocenti” acquisiranno la/le qualificazioni. Pur ipotizzando delle aree tematiche ampie, sarà fondamentale definire in maniera chiara e rigorosa i confini dell'ambito di azione del “formatore-docente”, tenendo conto della propria base culturale, scolastica e di studio.
 
Non potendo pensare che nell'ambito di una formazione professionale degli adulti si possa accettare una docenza da parte di un formatore che non presidia la materia, ma che conosce solo le nozioni che è chiamato a trasferire (mettendolo nella imbarazzante condizione di temere le domande da parte dei discenti, non potendo avere la certezza di essere in grado di rispondere a tutti i quesiti a causa della non conoscenza approfondita dei temi trattati), fondamentale sarà delineare le aree per le quali ciascun formatore-docente potrà essere qualificato.
 
Se per l'area giuridica occorrerà dimostrare una base scolastico-culturale adeguata, lo stesso sarà per le materie tecniche andando a distinguere quelle che saranno le aree attinenti alla chimica, da quelle attinenti alla meccanica o alla biologia così come, ad esempio, per la cantieristica.
 
All'interno di questo ragionamento di certo non dovranno non essere trascurati, a partire da certi mondi lavorativi specifici e particolari (vd. i porti e l'agricoltura...), le peculiarità dei settori lavorativi; fattore quest'ultimo evidenziato e richiamato espressamente dal legislatore nell'ambito del mandato di individuazione dei criteri di qualificazione, previsto in capo alla Commissione Consultiva Permanente, nel quale si specifica di elaborare dei criteri di qualificazione «anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento » (art.6, c.8, lett.m bis, d.lgs.81/2008 s.m.).
 
Con l'emanazione dei criteri di qualificazione della figura del formatore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e con il raggiungimento a regime (si spera in tempi non lunghi) del rispetto dei requisiti previsti, senza dubbio si registrerà un salto di qualità notevole nella formazione erogata, in primo luogo sul piano del maggior raggiungimento di un alto livello di efficacia e, complessivamente, sul livello del gradimento da parte dei discenti che ne determinerà, attraverso questa azione di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, una spinta motivazionale forte al punto che darà, non solo risultati sul livello dell'accrescimento dell'attenzione e della pro-attività in aula da parte dei discenti chiamati in formazione, ma senza dubbio frutti importanti anche sul piano della lotta agli infortuni e alle morti sul lavoro
 
Sono sotto gli occhi di tutti i dati complessivi e le dinamiche degli infortuni mortali dell’anno in corso e i recenti frequenti eventi che si sono verificati negli ultimi mesi riproponendo, quasi in ciascuno, le stesse modalità di accadimento. Si è puntato il dito sugli appalti e, nell'ambito di questi, sulla mancanza di formazione adeguata, specifica e specializzata, sapendo però che spesso la dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto viene sempre generalmente mostrata da parte dei committenti/datori di lavoro che si assicurano sull'erogazione degli interventi formativi (essendo in grado di dimostrare tutti i registri di frequenza ai corsi di formazione da parte dei lavoratori), ma mai sull'efficacia concreta dei corsi e sulla qualità di questi. 
 
 
 

 

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