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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010 (u. p. 17 marzo 2010) - Pres. Mocali – Est. Foti – P.M. Galati - Ric. R. G.
Commento a cura di G. Porreca.
E’ una delle prime sentenze questa che fa riferimento alle operazioni di montaggio di un ponteggio in un cantiere temporaneo o mobile. La stessa fa riferimento alle prescrizioni dettate con il D.P.R.7/1/1956 n. 164, contenente le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, ma ben si ricollega a quelle corrispondenti emanate successivamente con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha abrogato e recepito il citato D.P.R. n. 164/1956.
Il datore di lavoro durante il montaggio di un ponteggio è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio. Né è sufficiente a sopperire tale funzione la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza il quale ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
Il caso
L’amministratore unico di una società, ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in pregiudizio di un lavoratore dipendente con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato condannato dal Tribunale alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha però confermata la sentenza di condanna.
Nel caso in esame era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, ove erano in corso lavori per la costruzione di un fabbricato, è caduto dal ponteggio dall’altezza del quarto piano dello stabile e, piombato sul balcone del terzo piano, ha riportato un trauma cranico e fratture e contusioni multiple. Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato aveva omesso di predisporre misure idonee a garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, fra le altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza. Lo stesso ha fatto, altresì, presente che al momento dell’intervento della ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato e che lo stato dei luoghi teatro dell’infortunio era stato ricostruito mediante delle riproduzioni fotografiche. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato. In merito alla ricostruzione dell’accaduto mediante le riproduzioni fotografiche la stessa ha fatto osservare che “se è vero che al momento dell’intervento dell’ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato, è anche vero che la documentazione fotografica alla quale si fa riferimento nel ricorso è stata realizzata nell’immediatezza del fatto e riproduceva esattamente la situazione esistente al momento dell’infortunio” per cui “i dubbi circa la rispondenza di quanto rappresentato in dette foto con la situazione dei luoghi sono, quindi, del tutto ingiustificati oltre che genericamente proposti”.
Per quanto riguarda, infine, la circostanza che al momento dell’infortunio era presente in cantiere un responsabile della sicurezza la suprema Corte ha concluso sostenendo che “non pertinente, rispetto all'addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto”.
Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010 (u. p. 17 marzo 2010) - Pres. Mocali – Est. Foti – P.M. Galati - Ric. R. G. - Il datore di lavoro risponde di un infortunio occorso durante il montaggio di un ponteggio nel caso in cui non si sia avvalso della presenza di un preposto specializzato incaricato di sovrintendere i lavori.
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L’obbligo di nomina del preposto in caso di montaggio ponteggi
Pubblcità
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010 (u. p. 17 marzo 2010) - Pres. Mocali – Est. Foti – P.M. Galati - Ric. R. G.
Commento a cura di G. Porreca.
E’ una delle prime sentenze questa che fa riferimento alle operazioni di montaggio di un ponteggio in un cantiere temporaneo o mobile. La stessa fa riferimento alle prescrizioni dettate con il D.P.R.7/1/1956 n. 164, contenente le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, ma ben si ricollega a quelle corrispondenti emanate successivamente con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha abrogato e recepito il citato D.P.R. n. 164/1956.
Il datore di lavoro durante il montaggio di un ponteggio è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio. Né è sufficiente a sopperire tale funzione la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza il quale ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
Il caso
L’amministratore unico di una società, ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in pregiudizio di un lavoratore dipendente con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato condannato dal Tribunale alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha però confermata la sentenza di condanna.
Nel caso in esame era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, ove erano in corso lavori per la costruzione di un fabbricato, è caduto dal ponteggio dall’altezza del quarto piano dello stabile e, piombato sul balcone del terzo piano, ha riportato un trauma cranico e fratture e contusioni multiple. Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato aveva omesso di predisporre misure idonee a garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, fra le altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza. Lo stesso ha fatto, altresì, presente che al momento dell’intervento della ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato e che lo stato dei luoghi teatro dell’infortunio era stato ricostruito mediante delle riproduzioni fotografiche. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato. In merito alla ricostruzione dell’accaduto mediante le riproduzioni fotografiche la stessa ha fatto osservare che “se è vero che al momento dell’intervento dell’ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato, è anche vero che la documentazione fotografica alla quale si fa riferimento nel ricorso è stata realizzata nell’immediatezza del fatto e riproduceva esattamente la situazione esistente al momento dell’infortunio” per cui “i dubbi circa la rispondenza di quanto rappresentato in dette foto con la situazione dei luoghi sono, quindi, del tutto ingiustificati oltre che genericamente proposti”.
Per quanto riguarda, infine, la circostanza che al momento dell’infortunio era presente in cantiere un responsabile della sicurezza la suprema Corte ha concluso sostenendo che “non pertinente, rispetto all'addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto”.
Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010 (u. p. 17 marzo 2010) - Pres. Mocali – Est. Foti – P.M. Galati - Ric. R. G. - Il datore di lavoro risponde di un infortunio occorso durante il montaggio di un ponteggio nel caso in cui non si sia avvalso della presenza di un preposto specializzato incaricato di sovrintendere i lavori.
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