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L’obbligo di vigilanza e la “culpa in eligendo” del datore di lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

19/09/2011

Cassazione: la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto di aver designato un responsabile della sicurezza. Il datore risponde anche di eventuali manchevolezze del DVR per “culpa in eligendo”. A cura di Gerardo Porreca.


 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Bari, 19 Sett –  In questa sentenza viene ribadita dalla Corte di Cassazione la responsabilità del datore di lavoro sottoforma di “ culpa in eligendo” per eventuali manchevolezze che dovessero riscontrarsi nella valutazione dei rischi anche se lo stesso nella propria azienda ha provveduto a designare un responsabile della sicurezza sia pure fornito di delega.
 
Tale principio del resto discende anche dalla lettura del vigente D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale ha inteso attribuire al datore di lavoro di una azienda la posizione di primo garante della sicurezza dei lavoratori che operano nell’azienda stessa nonché il compito di vigilare su quanto in essa avviene sotto l’aspetto della salute e della sicurezza sul lavoro ed allorquando ha stabilito con l’art. 17 la indelegabilità da parte dello stesso datore di lavoro sia della designazione della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che appunto della valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del relativo documento, qualunque sia stato il collaboratore del quale lo stesso si sia servito per effettuarla.


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L’evento infortunistico e le imputazioni.
Il Tribunale ha condannato il Direttore Generale, l’Amministratore Delegato, il Responsabile della Produzione, il Direttore delle Macchine ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una società alla pena di un anno di reclusione ciascuno per il reato di cui agli articoli 41 e 113 c.p. ed articolo 589 c.p., commi 1 e 2 in relazione ad un infortunio mortale occorso ad un lavoratore in azienda perché, con condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell'evento, per colpa, imprudenza ed imperizia, hanno consentito e comunque non impedito che all'interno dello stabilimento della società fosse installato ed utilizzato un impianto di produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare) contenente un gruppo avvolgitore privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti al macchinario e gli organi in movimento.
L’infortunio si era verificato per le violazione degli articoli 132 e 133 del D. P. R. n. 549/1955 e dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. in quanto il lavoratore, mentre si trovava nei pressi del rullo avvolgitore per rimuovere dei residui di film, rimaneva impigliato con il braccio destro e poi schiacciato tra parti del macchinario in rotazione subendo delle lesioni che ne procuravano il decesso.
 
Nel corso delle indagini era risultato, infatti, che l’impianto sopraindicato veniva utilizzato senza aver seguito le procedure standard di sicurezza ed in particolare senza che venisse accertata preventivamente la presenza o meno di operai nei pressi dell'avvolgitore (ciò che è avvenuto nel caso dell'infortunio in esame) omettendo, altresì, di presidiare le aree a rischio nei pressi del macchinario al fine di evitare contatti accidentali tra i lavoratori e gli organi in movimento. Era risultato, inoltre, che nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 626/1994, non era stato valutato il pericolo legato all'occasionale contatto dei lavoratori con il gruppo avvolgitore né era stata riscontrata la mancanza di dispositivi di protezione che impedissero il funzionamento degli elementi mobili allorquando degli operatori fossero in vicinanza di essi nonché l'assenza di idonei sistemi di protezione che consentissero l’arresto della rotazione del rullo avvolgitore in caso di contatto con esso di un lavoratore.
La sentenza di condanna degli imputati è stata confermata dalla Corte di Appello la quale ha ritenuta pacifica la dinamica dell'incidente risultante dalle testimonianze rese dall'Ispettore della ASL e dall'Ispettore Capo di Pubblica Sicurezza intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'incidente, tanto da ritenere superflua la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa. La Corte d'Appello ha ricostruito l'incidente sulla base delle suddette testimonianze secondo cui la vittima si trovava vicino al gruppo avvolgitore ed è rimasta impigliata con il braccio destro nel meccanismo in movimento.
 
Per quanto riguarda la posizione del Direttore Generale, dell’Amministratore Delegato e del Responsabile della Produzione la Corte Territoriale ha assimilato la loro posizione a quella del datore di lavoro al quale incombe l'obbligo di provvedere alla sicurezza dei lavoratori in base all’articolo 4 dell’ex  D.P.R. n. 547/1955 ed all’articolo 4 dell’ex D. Lgs. n. 626/1994.
La stessa Corte ha messo in evidenza che “l'avere affidato ad altri la redazione del documento sulla valutazione dei rischi non esonera dalla responsabilità derivante dalla carica rivestita; né può ritenersi sussistente una delega dei compiti per la sicurezza al responsabile del servizio prevenzione e protezione”.
In ordine alla posizione poi del Direttore delle Macchine la Corte territoriale ha considerato che la sua colpa era consistita, in particolare, nel non avere prestato la dovuta attenzione e nel non essersi accertato, prima di avviarla, che non vi fossero persone nelle vicinanze della macchina da lui guidata.
 
Il ricorso alla Corte di Cassazione.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione presentando motivazioni diverse. I ricorrenti, ritenuti assimilati al datore di lavoro, hanno posto in evidenza, in particolare, che la valutazione dei rischi era stata affidata ad un ingegnere, circostanza questa che sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale che tra l’altro non avrebbe neanche correttamente valutato la delega in materia di sicurezza formalmente data al RSPP e da questi formalmente accettata. Il Direttore Generale, da parte sua, ha lamentata la mancata rinnovazione del dibattimento chiesta per ascoltare i tre testimoni oculari dell'incidente ritenuti necessari per accertare la reale dinamica del fatto ed ha ribadito anche lui che la valutazione dei rischi era stata regolarmente effettuata da un ingegnere e che le incombenze relative alla sicurezza erano state tutte regolarmente assolte come risulterebbe dalle deposizioni testimoniali assunte. Il Direttore delle Macchine, invece, ha motivava la sua estraneità al fatto sostenendo che non era possibile verificare la presenza di persone nelle vicinanze della macchina presso cui è avvenuto l’infortunio e che non gli era stato possibile destinare una terza persona per fare tale verifica.

Le decisioni della Corte suprema.
Tutti i ricorsi sono stati ritenuti infondati dalla Corte suprema e conseguentemente rigettati.
 
La stessa in merito alle responsabilità del Direttore Generale, dell’Amministratore delegato e del Responsabile della Produzione, dirigenti diretti destinatari della normativa antinfortunistica, ha ribadito che gli stessi “non possono essere considerati esenti dalla responsabilità per la delega conferita all'ing. (omissis) per la redazione del documento aziendale sulla valutazione dei rischi, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo.
La stessa Sez. IV non ha ritenuto, altresì, come sostenuto dai ricorrenti, che il comportamento della vittima avrebbe interrotto il nesso di causalità fra la condotta degli imputati e l'evento, in quanto sono risultate decisive nella circostanza l'inadeguatezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi, e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina e, con riferimento alla delega fatta al RSPP, la Sez. IV ha messo inoltre in evidenza che la sentenza impugnata ha chiarito abbondantemente che essa non ha riguardato tutti i compiti per la sicurezza essendo questi solo il responsabile del servizio prevenzione e protezione.
In merito alla posizione, infine, del direttore delle macchine, al di là delle analoghe considerazioni fatte relativamente al ricorso degli altri imputati, la Sez. IV ha ribadita la sua colpevolezza per avere violato le procedure di sicurezza di cui era direttamente destinatario in quanto indicate nelle disposizioni stabilite dalla società a lui note e dallo stesso sottoscritte essendo egli anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 


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Rispondi Autore: Eugenio Borghese - likes: 0
19/09/2011 (07:19:52)
C'è qualcosa che non mi torna.
Ma il DVR non è comunque una attività non delegabile (ovviamente per responsabilità) del datore di lavoro ??
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili.
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
grazie E.Borghese
Rispondi Autore: gandolfo - likes: 0
19/09/2011 (09:49:12)
La prudenza non e' mai troppa. Ma se manca del tutto, allora e' colpa grave sotto tutti i punti di vista. Quindi... Chi sbaglia paga.

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