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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'La Cassazione su vigilanza e ispezioni in materia di lavoro
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Secondo l’indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione con questa sentenza il personale degli organi di vigilanza adibito alle ispezioni in materia di lavoro non deve essere necessariamente ed esclusivamente munito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria potendo invece essere la vigilanza stessa effettuata anche da tecnici di prevenzione ovvero di vigilanza ed ispezione sprovvisti di tale qualifica.
È quanto emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione emessa a seguito di un ricorso avverso una sentenza di condanna pronunciata da un Tribunale nei confronti di un rappresentante legale di una ditta ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo articolo 34 comma 5 del D. Lgs. n. 277 del 1991 per non aver rispettato le modalità operative descritte nel piano di lavoro nel corso di alcuni lavori di rimozione di lastre in cemento amianto in corso in un cantiere edile e condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda, con la concessione delle attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’imputato proponeva ricorso, trasmesso direttamente alla Corte di Cassazione trattandosi di violazione, punita con la sola pena dell'ammenda per la quale non è previsto l'appello, e nell’ambito dello stesso chiedeva l’annullamento del provvedimento in quanto, faceva osservare, la contravvenzione in argomento era stata contestata da un operatore di vigilanza ed ispezione del distretto della A.S.L. e che la stessa era stata solo invece firmata da un ufficiale di polizia giudiziaria ascoltato come teste nel corso del procedimento. Sosteneva, altresì, l’imputato che, ai sensi articolo 19 comma 1, lettera b del D. Lgs. n. 758/1994, contenente modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, è abilitato a svolgere le funzioni di vigilanza solo il personale ispettivo di cui alla Legge n. 833 del 1978, articolo 21 comma 3 e cioè solo gli addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale che hanno assunto, ai sensi delle leggi vigenti ed in forza di provvedimento del Prefetto emesso su proposta del Presidente della Regione, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. In virtù di quanto sopra perciò veniva richiesta la inammissibilità della testimonianza dell’operatore in quanto resa da soggetto incompetente a svolgere le funzioni di accertamento ispettivo in materia di lavoro, demandate dalla legge ai soli ufficiali di polizia giudiziaria, e quindi l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530 c.p.p..
La Corte di Cassazione ha però ritenuto inammissibile il ricorso e, rigettandolo, ha ribadito che “la norma contenuta nel Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 19, invocata dal ricorrente si riferisce esclusivamente all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, come risulta dallo stesso tenore letterale del testo legislativo” mentre “nel caso in esame trova invece applicazione, per l'individuazione degli organi competenti alla vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277, articolo 3, lettera d) (Attuazione delle direttive n. 80/1107/ CEE n. 82/605/ CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/ CEE in materia di protezione e dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma della Legge 30 luglio 1990, n. 212, articolo 7)”, norma che indica espressamente come organo di vigilanza l'organo del Servizio Sanitario Nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.
“Non occorre quindi” – conclude la Sez. III penale – “che l'organo di vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro abbia la qualifica di organo di polizia giudiziaria”.
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Rispondi Autore: Speranza Pietro Paolo - likes: 0 | 15/09/2020 (11:28:58) |
Ok condivido l'articolo. Propongo il seguente mio quesito che mi hanno fatto alcuni colleghi di lavoro, di cui attendo una sollecita risposta: *L'Ispettorato del Lavoro (in particolare la sez. provinciale) ha nelle sue funzioni anche il controllo sistematico delle "piante organiche degli Enti pubblici" prima che vengano approvate o modificate, a tutela dei professionisti esterni o interni? Quali sono le eventuali sanzioni per gli abusi commessi per le nomine interne irregolari? Cordiali saluti, P. Paolo Speranza |