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La Cassazione sull’obbligo della delega per la sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

22/11/2010

Nelle società di persone l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e poste a tutela della integrità fisica dei lavoratori è a carico di ciascun socio a meno che non risulti fornita una espressa delega a persona competente in materia. Di G.Porreca.


 
Commento a cura di G.Porreca.
 
E’ conforme ad una giurisprudenza consolidata quanto emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione in merito alle responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di coloro ad essi equiparati nell’ambito di una società di persone. In tali casi l’obbligo di adottare le misure di salute e di sicurezza sul lavoro incombe su ciascun socio assumendo ognuno di essi una posizione di garanzia a meno che la società stessa non abbia individuato una persona tecnicamente competente alla quale sia stata affidata una regolare delega per l’assolvimento degli obblighi medesimi.
 

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Il caso
I legali rappresentanti di una s.n.c. società in nome collettivo sono stati tratti in giudizio dinnanzi ad un Tribunale per rispondere del reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 c.p., in quanto in qualità di direttori tecnici di un cantiere installato per l’esecuzione di opere di coibentazione, avevano adibito un dipendente della propria ditta all'effettuazione di lavori di impermeabilizzazione del tetto di un capannone ad un'altezza di m. 6,6 da terra, il quale, privo di cintura di sicurezza, era caduto al suolo attraverso un'apertura presente nel solaio non convenientemente protetta,  riportando lesioni personali di tale gravità che ne avevano successivamente determinato il decesso. Ai due legali rappresentanti veniva addebitata una colpa generica ed una specifica legata ad una violazione all’articolo 68 del D. P. R. 7/1/1956 n. 164 (ora Titolo IV Capo II del D. Lgs. n. 81/2008).
 
L’iter giudiziario
Uno dei due legali rappresentanti ha patteggiato la pena mentre l’altro è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata. Successivamente la Corte d'Appello ha confermata la decisione già assunta dal Tribunale ribadendo le argomentazione dallo stesso addotte ed osservando, inoltre, che:
a) l’imputato aveva redatto e sottoscritto il piano operativo di sicurezza, qualificandosi "responsabile del cantiere e responsabile della sicurezza";
b) la prova della mancata predisposizione di adeguati ripari era "in re ipsa", posto che il lavoratore era precipitato al suolo cadendo proprio attraverso un'apertura presente sul tetto;
c) le cinture di sicurezza trovate sul posto erano risultate prive di "bretelle";
d) la imposizione al dipendente di indossare la cintura e di non liberarsene se non al termine dell'attività lavorativa rischiosa, avrebbe determinato la impossibilità per il lavoratore di precipitare a terra e di riportare le lesioni mortali;
e) l’imputato, socio e legale rappresentante della ditta, non aveva delegato ad alcun soggetto, tecnicamente capace, gli obblighi di sicurezza, ma anzi si era espressamente qualificato responsabile del cantiere e della sicurezza.
 
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che quella che rappresentava legalmente era una società di persone, con soli due soci, e che il cantiere era stato gestito sempre ed esclusivamente dall’altro socio della società oltre al fatto che l'apertura sul tetto era stata praticata da altri lo stesso giorno dell’infortunio e che inoltre il responsabile del cantiere era un ingegnere "inspiegabilmente prosciolto in istruttoria". Faceva presente, altresì, che i giudici del merito non avevano rilevata la presenza "in loco" di funi di acciaio fissate fra due lucernari attigui destinate evidentemente all'ancoraggio delle cinture di sicurezza.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per la chiara infondatezza delle motivazioni. La stessa ha tenuto a sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ed alla luce di quanto ribadito in una sentenza delle Sezioni  Unite, (Sez. Un. n. 6402/97) "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito". La suprema Corte ha ritenuto formalmente e sostanzialmente legittima la decisione assunta dalla Corte di Appello ed accettabili le argomentazioni dalla stessa addotte ed in più ha ritenuto di fare ulteriori precisazioni, di seguito indicate, in relazione alle questioni sollevate dal ricorrente.
 
In merito al soggetto che assume una posizione di garanzia nell’ambito di una società di persone la Sez. IV ha sostenuto che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio" e che nella circostanza non è risultato che fosse stata rilasciata alcuna delega a persona dotata di competenza nel settore della sicurezza ma che anzi era stato proprio lo stesso imputato a qualificarsi come "responsabile del cantiere e responsabile della sicurezza" ed a predisporre e sottoscrivere il piano di sicurezza.
 
Per quanto riguarda il mancato uso delle cinture di sicurezza la suprema Corte ha posto in evidenza che "le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso".
 
In tema di sicurezza antinfortunistica”, ha proseguito la Sez. IV, “il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle”. E’ fondamentale poi quanto successivamente affermato dalla suprema Corte e cioè che “il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro".
 
La Sez IV ha infine richiamato un principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale le norme antinfortunistiche impongono che il datore di lavoro ponga in atto una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori stessi ed ha citate in merito le conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SU 21 maggio 1988, Iori) secondo le quali "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ex articolo 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza"
 
 
 


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Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0
22/11/2010 (08:36:03)
La lettura fatta, solo dopo la pubblicazione di questo commento, di una successiva sentenza della Sez. IV penale della Corte di Cassazione, la n. 38991 del 4/11/2010, ci spinge, in una maniera del tutto originale ed inusuale ma dovuta, ad effettuare un commento del proprio commento e ad esprimere la osservazione di quanto non sia uniforme la posizione assunta dalla stessa Corte di Cassazione in merito alla tematica della responsabilità penale nel caso di una società e della applicazione dell’istituto della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con la citata Sentenza n. 38991 del 4/11/2010, infatti, la suprema Corte ha confermata la condanna, già inflitta dalla Corte di Appello, di 14 imputati in qualità di membri del consiglio di amministrazione o dirigenti di una società aventi in carico uno stabilimento destinato alla produzione di fibre di nailon presso il quale sono deceduti undici lavoratori per aver inalato fibre di amianto e per aver così contratto malattie quali l’asbestosi ed il mesotelioma pleurico che li hanno successivamente portati al decesso.
Gli imputati erano stati accusati di non aver adottato, in violazione dell’art. 2087 c.c. e di numerose altre norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, le cautele necessarie per evitare che i lavoratori fossero esposti in maniera diretta o indiretta alla inalazione di polveri di amianto non dotandoli altresì di dispositivi personali di protezione.
In occasione di questa sentenza la Corte di Cassazione ha espresso alcuni importanti principi in riferimento alla posizione di garanzia degli imputati e più in generale alla responsabilità degli amministratori delegati e dei componenti del Consiglio di Amministrazione in una S.p.A. In particolare in quest’altra sentenza la suprema Corte ha precisato che anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e di spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione ma non escluderla completamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sull’andamento generale della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega.
Per rafforzare la propria affermazione la suprema Corte ha richiamato l’art. 2392 del codice civile in tema di S.p.A. il quale, nel prevedere che gli amministratori nella gestione della società devono adempiere ai doveri agli stessi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, stabilisce che, se anche alcuni compiti sono attribuiti ad uno o più amministratori, gli altri componenti sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sull’andamento generale della gestione.
Nella sentenza in argomento la Corte di Cassazione ha concluso fornendo un prezioso criterio per la identificazione della responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione anche in presenza di una delega di gestione. In sostanza, ha affermato la suprema Corte, in presenza di strutture aziendali complesse la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se sono frutto di occasionali disfunzioni. Quando gli stessi eventi lesivi sono invece determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Diversamente si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangono gli obblighi di vigilanza e di intervento sostitutivo.

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