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La Cassazione sulla responsabilita' del coordinatore per la sicurezza
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Dalla lettura di questo caso giudiziario emerge una chiara posizione di disaccordo fra la Corte di Cassazione e la Corte di Appello in merito alle funzioni ed alle responsabilità della figura del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dell’opera nei cantieri temporanei o mobili, per cui la stessa Corte di Cassazione ha annullata la sentenza di condanna emessa nei confronti di un coordinatore per la sicurezza ed ha rinviato gli atti alla Corte di Appello di provenienza per la effettuazione di un nuovo giudizio.
In particolare, secondo il punto di vista della Corte territoriale, che ha assolto un coordinatore in fase di esecuzione, questa figura professionale non è un ulteriore soggetto che si sovrappone a quelli ai quali viene già affidato per legge il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica ma è una figura prevista per quei casi in cui la entità dei lavori da eseguire e la presenza contemporanea di più imprese impegnate ad eseguirli possano apportare dei rischi infortunistici nuovi, per sopperire ai quali è necessaria appunto una azione di coordinamento delle imprese che viene appunto svolta dalla stessa figura professionale. Secondo la Suprema Corte, invece, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è titolare, in materia di sicurezza sul lavoro, di una posizione di garanzia autonoma ed indipendente rispetto a quella pur già gravante su altri soggetti obbligati e va ad affiancarsi a questi ultimi nei limiti degli obblighi specificatamente indicati nella Direttiva Cantieri. Questo, sostiene la Corte di Cassazione, è del resto quanto già emerso nella sentenza n. 38002 del 9/7/2008 emessa in passato dalla Sez. IV della stessa Corte.
Nel caso in esame un coordinatore in fase di esecuzione era stato condannato per omicidio colposo dal Tribunale a seguito di un infortunio mortale occorso ad un lavoratore durante alcuni lavori di restauro di un fabbricato. Tale lavoratore, durante le operazioni di sollevamento con un paranco di una putrella metallica della lunghezza di circa 6 metri, era precipitato da una altezza di 30 m circa, mentre si trovava sul bordo di una mensola di un ponteggio, per la mancanza di un parapetto, tolto perché avrebbe impedito il trascinamento della trave verso l'interno, e per l’assenza anche di dispositivi di protezione individuali (imbracatura con fune di trattenuta). Al coordinatore per la sicurezza era stato contestato di aver redatto in modo carente il piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 494 del 1996 (attuale art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008), per non aver preso adeguatamente in considerazione l'operazione di salita dei carichi con un montacarichi a cavalletto, risultato poi inidoneo per il tipo e le caratteristiche del carico da sollevare, e di conseguenza per non aver fatto adottare nell'esecuzione di tali operazioni le misure di prevenzione necessarie. Veniva contestato, altresì, di non aver successivamente verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo (articolo 5 lettera a del D. Lgs. n. 494/1996) che venissero applicate da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi le disposizioni loro pertinenti e le procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento stesso.
Successivamente però la Corte di Appello, chiamata ad esprimersi, si è mostrata in disaccordo con il Tribunale ed ha assolto, invece, l’imputato per non aver commesso il fatto. Rilevava, infatti, la Corte territoriale che il consulente del P. M. non aveva formulata nessuna censura sul piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore ed inoltre, per quanto riguarda il profilo di responsabilità di tale figura professionale, che “il Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 prescrive che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve ‘assicurare l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza’, e ciò deve in linea di principio effettuare ‘tramite opportune azioni di coordinamento’, con ciò rendendosi palese il fine perseguito dalla norma, e cioè non la sovrapposizione di un ulteriore soggetto a quelli a cui per legge è già affidato il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, ma la creazione di una figura nuova per quei casi in cui, per la dimensione dei lavori da eseguire e per il convergere di varie imprese nell'esecuzione dei lavori, si possono prospettare rischi infortunistici nuovi a cui appunto può ovviarsi tramite un'azione di coordinamento svolta dalla figura in questione”.
Avverso la sentenza di assoluzione della Corte di Appello hanno proposto ricorso sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello che le parti civili per mezzo del loro difensore comune. In particolare il P. G. sosteneva nel ricorso, in merito alle funzioni dei coordinatori per la sicurezza, che si tratta di soggetti dotati di poteri direttamente attribuitigli dalle disposizioni di legge ed ai quali viene assegnata dal D. Lgs. n. 494/1996 una funzione, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di vero e proprio “deus ex machina della sicurezza” nel cantiere, allorquando in esso intervengano più operatori, considerandolo l’effettivo garante della sicurezza e attribuendogli compiti di indagine, di controllo e di organizzazione generale della prevenzione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello non avesse valutate idoneamente ed esaustivamente tutte le considerazioni svolte dal Tribunale ed ha annullata la sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra sezione della stessa Corte di Appello per un nuovo giudizio. Nel fare ciò la Corte di Cassazione ha espresso delle interessanti considerazioni in merito alla funzione ed alle responsabilità dei coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. Con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996, infatti, (attuale art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008) la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la ratio della norma va ravvisata non nella sovrapposizione di un ulteriore soggetto a quelli a cui per legge è già affidato il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, ma nella creazione di una figura nuova per quei casi in cui, per la dimensione dei lavori da eseguire e per il convergere di varie imprese nell'esecuzione dei lavori, si possono prospettare rischi infortunistici nuovi a cui appunto può ovviarsi tramite un'azione di coordinamento svolta dalla figura in questione” La Suprema Corte ha ribadito, invece, che “in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla succitata norma, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez. 4, 9.7.2008, n. 38002)” affermando inoltre, con riferimento alla posizione della figura professionale del coordinatore, che “trattasi, perciò, di una posizione di garanzia appunto autonoma, indipendente, rispetto a quella pur gravante su altri soggetti”.
I compiti, i poteri e le responsabilità del coordinatore, prosegue ancora la Sez. IV della Corte di Cassazione, “non possono affatto ritenersi caducati dalla previsione di quelli pur incombenti ad altri soggetti dalle legge indicati, rispetto ai quali si pongono in relazione, appunto, di indipendenza ed autonomia. Ed a ragione, perciò, s'è anche altra volta chiarito che la tesi riduttiva ..., che vorrebbe restringere l'ambito delle funzioni del coordinatore soltanto a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opus, urta ... contro il preciso dettato della norma, la quale gli assegna anche il compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, 4.6.2008, n. 27442; cfr. anche Cass., Sez. 4, 4.3.2008, n. 18472; id., Sez. 3, 12.10.2004, n. 39869)”.
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Rispondi Autore: Augusto Iovenitti - likes: 0 | 18/04/2012 (12:21:00) |
Complimenti per aver pubblicato questa sentenza. Spero mi possa tornare utile in un caso simile dove il Coordinatore per l'asecuzione dei lavori (andrà in appello ai primi di maggio 2012) è stato condannato addirittura per il crollo della parete di una biblioteca adiacente al cantiere ma sono stati assolte tutte le altre figure (RUP, progettista, geologo ecc,). Il mio amico è stato accusato per non aver sospeso i lavori a causa di un "pericolo imminente" (art.5f del 494/969 senza che ci fossero stati segnali visibili di cedimento della parete e/o indicazioni progettuali di misure cautelative sia nel PSC che piano di demolizione. Augusto Iovenitti |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 15/05/2012 (11:06:25) |
Pian piano si delinea sempre meglio la funzione del CSE che ancora purtroppo viene visto come il detentore di chiassà quale potere in cantiere, im realtà ignorato dai più e spesso delegittimato da un committente attento solo al portafogli. In realtà il CSE deve operare su situazioni che vanno oltre gli aspetti ordinari di gestione dei lavori. Dovrebbe agire dove sono presenti effettive interferenze tra diversi operatori durante le lavorazioni attraverso una adeguata programmazione frutto di un continuo confronto anche con il direttore dei lavori e non in casi di gestione normale del cantiere dove già le imprese dovrebbero mettere in atto tutte quelle misure di sicurezza a tutela dei lavoratori, senza dimenticare la costante supervisione di un preposto formato, figura cardine per una corretto svolgimento dei lavori. |