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Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 41855 (u. p. 15/10/2009) del 30 ottobre 2009 - Pres. Marzano – Est. Piccialli – P.M. Lo Voi - Ric. B. D.
Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)
Questa sentenza della Corte di Cassazione penale risponde bene all’interrogativo su chi, ai fini della applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve essere considerato datore di lavoro nelle s.n.c. e cioè nelle società in nome collettivo. Sostiene infatti la suprema Corte, allo scopo di individuare le responsabilità connesse al verificarsi di un infortunio sul lavoro, che il socio di una s.n.c. assume appunto, alla pari degli altri soci della società medesima, una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che prestano una attività lavorativa per conto della stessa e risponde, quindi, di un eventuale infortunio occorso ad un lavoratore dipendente nel caso che questo sia accaduto per carenza di protezioni antinfortunistiche che avrebbero potute evitare l’evento.
Il caso. La Corte di Appello ha confermata una sentenza di condanna emanata dal Tribunale della stessa città, con la quale il contitolare di una s. n. c., imputato di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen., è stato condannato, in qualità di datore di lavoro e caposquadra preposto allo svolgimento a bordo di una nave di alcune operazioni di manutenzione sui dei rulli passacavo, per aver per colpa cagionato ad un operaio dipendente delle lesioni gravi con indebolimento permanente dell'organo della prensione. La colpa veniva ravvisata "nell'aver messo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura d'imbrago (braga tessile) non adeguata al lavoro da svolgere in quanto priva delle necessarie caratteristiche di resistenza e di idoneità in relazione al carico da sollevare (rullo del peso di circa kg. 100), casualmente reperita a bordo nave e, come tale, inidonea ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori ...". L’infortunio era accaduto durante le operazioni di sollevamento di un rullo il quale mentre era agganciato ad un paranco è caduto per la rottura della braca ed ha schiacciata la mano del lavoratore procurandogli le lesioni sopraindicate.
Il ricorso e le decisioni. Avverso la sentenza di condanna l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso sostenendo che egli non poteva essere considerato datore di lavoro perchè risultava dagli atti che il responsabile legale della società non era lui ma il fratello il quale era anche il “soggetto titolare dei doveri in ordine alla valutazione dei rischi”. Lo stesso sosteneva inoltre che non poteva essere considerato neanche preposto in quanto, alla stregua di quanto riferito da tutti i testimoni in ordine ai lavori che erano stati svolti "non esisteva tra i suddetti lavoratori e, in particolare, tra l'imputato e la persona offesa, alcun tipo di sovra ordinazione" ed ancora che non era stato accertato nel corso del processo di primo grado di chi fosse la braca tessile utilizzata nelle operazioni di sollevamento né il motivo che aveva provocata la sua rottura.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa nel rigettare l’impugnazione ha ribadito per quanto riguarda la posizione di responsabilità dell’imputato nell’accaduto, che come risultato "dalle visure agli atti", lo stesso era "socio della s.n.c. al pari del fratello e dotato, come quest'ultimo, e come confermato dai testimoni escussi, di potere di direttiva nei confronti degli operai, come in particolare nel caso di specie, in cui era di fatto capo squadra rispetto all’infortunato che lavorava sulla base delle indicazioni da lui impartite". La Sez. IV ha posto in evidenza, infine, che dai giudici del merito era stato accertato che nell’accaduto la braca rinvenuta a bordo della nave era stata utilizzata senza che fosse stato effettuato un preventivo accertamento sui requisiti di resistenza posseduti dalla stessa in rapporto al peso da sollevare.
Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 41855 (u. p. 15/10/2009) del 30 ottobre 2009 - Pres. Marzano – Est. Piccialli – P.M. Lo Voi - Ric. B. D. - Il socio di una s.n.c. assume, al pari degli altri soci, una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che prestano attivita’ lavorativa per conto della societa’ e risponde di un infortunio avvenuto per carenze di misure di sicurezza.
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La Cassazione sulla responsabilita' del socio di una s.n.c.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 41855 (u. p. 15/10/2009) del 30 ottobre 2009 - Pres. Marzano – Est. Piccialli – P.M. Lo Voi - Ric. B. D.
Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)
Questa sentenza della Corte di Cassazione penale risponde bene all’interrogativo su chi, ai fini della applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve essere considerato datore di lavoro nelle s.n.c. e cioè nelle società in nome collettivo. Sostiene infatti la suprema Corte, allo scopo di individuare le responsabilità connesse al verificarsi di un infortunio sul lavoro, che il socio di una s.n.c. assume appunto, alla pari degli altri soci della società medesima, una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che prestano una attività lavorativa per conto della stessa e risponde, quindi, di un eventuale infortunio occorso ad un lavoratore dipendente nel caso che questo sia accaduto per carenza di protezioni antinfortunistiche che avrebbero potute evitare l’evento.
Il caso. La Corte di Appello ha confermata una sentenza di condanna emanata dal Tribunale della stessa città, con la quale il contitolare di una s. n. c., imputato di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen., è stato condannato, in qualità di datore di lavoro e caposquadra preposto allo svolgimento a bordo di una nave di alcune operazioni di manutenzione sui dei rulli passacavo, per aver per colpa cagionato ad un operaio dipendente delle lesioni gravi con indebolimento permanente dell'organo della prensione. La colpa veniva ravvisata "nell'aver messo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura d'imbrago (braga tessile) non adeguata al lavoro da svolgere in quanto priva delle necessarie caratteristiche di resistenza e di idoneità in relazione al carico da sollevare (rullo del peso di circa kg. 100), casualmente reperita a bordo nave e, come tale, inidonea ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori ...". L’infortunio era accaduto durante le operazioni di sollevamento di un rullo il quale mentre era agganciato ad un paranco è caduto per la rottura della braca ed ha schiacciata la mano del lavoratore procurandogli le lesioni sopraindicate.
Il ricorso e le decisioni. Avverso la sentenza di condanna l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso sostenendo che egli non poteva essere considerato datore di lavoro perchè risultava dagli atti che il responsabile legale della società non era lui ma il fratello il quale era anche il “soggetto titolare dei doveri in ordine alla valutazione dei rischi”. Lo stesso sosteneva inoltre che non poteva essere considerato neanche preposto in quanto, alla stregua di quanto riferito da tutti i testimoni in ordine ai lavori che erano stati svolti "non esisteva tra i suddetti lavoratori e, in particolare, tra l'imputato e la persona offesa, alcun tipo di sovra ordinazione" ed ancora che non era stato accertato nel corso del processo di primo grado di chi fosse la braca tessile utilizzata nelle operazioni di sollevamento né il motivo che aveva provocata la sua rottura.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa nel rigettare l’impugnazione ha ribadito per quanto riguarda la posizione di responsabilità dell’imputato nell’accaduto, che come risultato "dalle visure agli atti", lo stesso era "socio della s.n.c. al pari del fratello e dotato, come quest'ultimo, e come confermato dai testimoni escussi, di potere di direttiva nei confronti degli operai, come in particolare nel caso di specie, in cui era di fatto capo squadra rispetto all’infortunato che lavorava sulla base delle indicazioni da lui impartite". La Sez. IV ha posto in evidenza, infine, che dai giudici del merito era stato accertato che nell’accaduto la braca rinvenuta a bordo della nave era stata utilizzata senza che fosse stato effettuato un preventivo accertamento sui requisiti di resistenza posseduti dalla stessa in rapporto al peso da sollevare.
Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 41855 (u. p. 15/10/2009) del 30 ottobre 2009 - Pres. Marzano – Est. Piccialli – P.M. Lo Voi - Ric. B. D. - Il socio di una s.n.c. assume, al pari degli altri soci, una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che prestano attivita’ lavorativa per conto della societa’ e risponde di un infortunio avvenuto per carenze di misure di sicurezza.
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