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La Cassazione sulla responsabilita' dell’appaltante datore di lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

09/02/2009

Annullata la condanna di un appaltante a risarcire un lavoratore infortunato per responsabilità civile indiretta “per fatto altrui”. Invocata la responsabilità diretta “per fatto proprio” per appalto interno alla propria azienda. A cura di G. Porreca.

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Sulla responsabilità dell’appaltante datore di lavoro per fatto proprio e per fatto altrui.
 
 
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
In discussione in questa sentenza l’applicazione dell’art. 185 c.p. II comma e dell’art. 83 c.p.p. in merito alla responsabilità per il risarcimento civile del danno per un reato commesso da altri.
 
L’art. 185 del codice penale  così recita:
“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
 
L’art. 83 del codice di procedura penale, da parte sua, dice che:
“Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere”.
 
In altre parole la Corte di Cassazione ha preso in esame in questa sentenza la possibilità che un imputato rivestisse la qualità di responsabile civile per il risarcimento di un danno in un processo penale di una persona alla quale non sia addebitabile un reato ma sul cui patrimonio la vittima possa contare per ottenere un ristoro economico.
 
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In particolare la Suprema Corte ha annullato le sentenze sia del Tribunale che della Corte di Appello con le quali era stato condannato il responsabile legale di una impresa appaltante ritenuto responsabile per il risarcimento civile del danno subito da un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice al quale era occorso un infortunio nel cantiere della appaltante committente.
 
Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano ritenuto l’appaltante (nei cui confronti non era stata esercitata l’azione penale essendo intervenuta l’archiviazione) responsabile civile ex art. 83 del c.p.p. “per fatto altrui”  della impresa subappaltatrice il cui titolare era stato condannato per il reato di lesioni colpose in danno dell’infortunato, aggravato da violazioni a norme in materia antinfortunistica.
 
Secondo la Corte di Cassazione, invece, a carico del committente appaltante grava una responsabilità diretta “per fatto proprio”  e ciò ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994, ora trasferito nell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, in base al quale in caso di affidamento di lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della azienda del committente o di una unità produttiva della stessa, gravano sull’appaltante una serie di obblighi che vanno dalla verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese stesse, alla informazione dei rischi presenti nei luoghi nei quali sono chiamati ad operare, dalla cooperazione e coordinamento delle imprese alla redazione di un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Davanti alle inosservanze di tali adempimenti  deriva quindi una responsabilità per fatto proprio non “giustiziabile” attraverso la chiamata in causa quale responsabile civile.
 
L’infortunio preso in esame nella sentenza era accaduto in un cantiere edile ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice il quale cadeva da una scala a pioli nel mentre stava provvedendo a disarmare delle assi in legno poste a circa 4 metri da terra.
Per tale infortunio venivano indagati sia il datore di lavoro dell’infortunato che il direttore tecnico dell’azienda appaltante ma a rispondere penalmente delle lesioni patite dal lavoratore è stato chiamato solo il datore di lavoro, essendo stato emesso nei confronti del direttore tecnico della ditta appaltante stessa un decreto di archiviazione, mentre il committente veniva appunto citato quale responsabile civile e condannato in solido con l’imputato al risarcimento dei danni.
 
Quest’ultimo ha inteso far ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza e lamentando di essere stato erroneamente chiamato in giudizio quale responsabile civile, non essendovi, nel processo, un imputato del cui operato dovesse per legge rispondere e non ritenendo applicabile l'art. 83 cod. proc. pen., il quale prevede che l'imputato possa essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso di suo proscioglimento o di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, essendo stato emesso a favore del direttore tecnico del cantiere dell'impresa appaltante un decreto di archiviazione.
 
L’appaltante poneva, altresì in evidenza, l’autonomia concessa con il contratto di appalto alla ditta subappaltatrice e l'obbligo "cogente" assegnato alla stessa di verificare l'idoneità di eventuali macchine, attrezzature ed opere provvisionali, messe a disposizione dall'impresa appaltatrice e rilevatesi poi insufficienti.
 
La Corte di Cassazione, accettando il ricorso del ricorrente, ha annullate le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni  basata sul  "fatto proprio dell'imputato" pur essendo innegabile che l'infortunio si era verificato proprio per l'insufficienza dei ponteggi e che quindi le norme antinfortunistiche violate non erano riferibili al solo datore di lavoro del dipendente infortunato.
 
La Sez. 4 ha precisato che “la responsabilità per fatto altrui può radicarsi solo su una norma di legge, e non su un titolo di natura contrattuale” e che “il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, articolo 7 che impone un obbligo di cooperazione tra datore di lavoro appaltante e appaltatore, per ciò che concerne l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione, ben può fondare una responsabilità civile dell'appaltante per gli infortuni incorsi a persone che da lui non dipendono, purché, per qualsiasi ragione, queste si siano trovate ad operare sul luogo di lavoro e che vi sia stato affidamento delle opere appaltate all'interno dell'azienda, e cioè dell'unità produttiva di pertinenza del committente, elementi la cui ricorrenza, nella fattispecie, venne peraltro negata”.
 
Prosegue la Corte di Cassazione affermando che “la stessa esistenza di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinazione in capo all'appaltante, tanto più se accompagnata dalla somministrazione di attrezzi di lavoro, vale a connotare in termini di “inadempimento” il loro omesso o insufficiente espletamento: la conseguente responsabilità per gli eventi lesivi che ne siano derivati è allora responsabilità per fatto proprio non giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto dell'appaltatore”.
 
“È appena il caso di aggiungere – conclude la Suprema Corte - che tutte le questioni relative alla fondatezza di una eventuale pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa G., ivi comprese quelle inerenti al trasferimento o meno del rischio in ordine all'uso delle attrezzature da essa fornite, ben potranno essere svolte e trattate nella competente sede civile, la cui percorribilità non è certo preclusa dalla pronuncia del decreto di archiviazione nei confronti del direttore del cantiere”.
 
 

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