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La Cassazione sulle posizioni di garanzia dei vari soggetti dell’appalto
Commento a cura di Rolando Dubini, avvocato del foro di Milano.
La sentenza Cassazione Penale, 21 ottobre 2010, n. 37600
La vicenda processuale riguarda il giudizio di responsabilità di vari soggetti coinvolti nella morte di un lavoratore a causa del ribaltamento di una grù: il braccio telescopico del macchinario, durante la caduta, si è abbattuto sul costruendo fabbricato, con caduta incontrollata del carico nell'area di cantiere, investimento il medesimo lavoratore.
Furono imputati come responsabili dell'infortunio mortale:
1) il datore di lavoro dell'infortunato e di committente ed appaltante dell'attività di montaggio degli elementi prefabbricati;
2) il responsabile tecnico, preposto con funzioni tecniche alle dipendenze della s.p.a. del datore di lavoro, per aver cagionato con condotte colpose indipendenti, assieme al
3) titolare di altra ditta presente nel luogo dell'infortuni e gruista,
4) coordinatore per la sicurezza;
5) direttore del cantiere (posizioni definite con diverse e separate sentenze del GUP).
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Il capo di accusa principale a carico degli imputati fu non aver "promosso quell'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto tra” le ditte presenti sul luogo dell'appalto “al fine di garantire che l'autogrù della Ditta … [estrerna] potesse piazzarsi correttamente in cantiere ed operare in condizioni di assoluta sicurezza" [in tal senso l'obbligo vale tanto per i lavori nei cantieri mobili e temporanei di cui al titolo IV capo I, quanto per i lavori, servizi e forniture regolati dall'articolo 26 in quanto non rientranti nel campo di applicazione del titolo IV capo I sempre del D.Lgs. n. 81/2008].
Il GUP [Giudice dell'Udienza Preliminare], nel prosciogliere gli imputati, aveva ritenuto che, come evidenziato dal perito [CTU – Consulente Tecnico d'Ufficio] il sinistro si fosse verificato in primis per negligenze del gruista e che, se questi avesse rispettato le prescrizioni del materiale d'uso della macchina, l'autogrù non si sarebbe ribaltata.
Contro tale sentenza ricorse per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.
La Corte ha accolto il ricorso evidenziando che "in effetti, l'analisi motivazionale del giudice a quo è del tutto carente e non risponde ai principi e normative previsti in tema di infortuni sul lavoro".
La sentenza impugnata erroneamente aveva attribuito ogni responsabilità sul gruista, considerando la sua condotta imperita nella gestione della gru (per errata manovra e mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso della macchina) l'unica ed esclusiva causa del sinistro, e tralasciando ogni altra responsabilità dovuta a incontestabili "posizioni di garanzia" dei soggetti in precedenza incriminati.
La Corte sottolinea "se è vero che l'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 [ora D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 comma 2], dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, non è meno vero che in linea di principio generale "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa" (Sez. IV, n. 37840 del 1°.7.2009, Rv. 245275)”.
Ma nel caso specifico, in relazione alle palesi e rilevati violazioni delle norme di legge relative alla sicurezza e al coordinamento, la Cassazione conclude rilevando che “non appare nemmeno adeguatamente spiegato che il sinistro verificatosi rientri nel rischio specifico ed esclusivo della ditta appaltatrice e non sia anche riconducibile alle condotte omissive ascritte ai due imputati (inerenti al corretto posizionamento della gru nel cantiere e alla possibilità di operare in condizioni di assoluta sicurezza)".
Approfondimento sull'obbligo di cooperazione e coordinamento dei vari datori di lavoro e del committente nell'affidamento di lavori, servizi e forniture nei cantieri e fuori dei cantieri
L'articolo 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, comma che si applica integralmente anche ai cantieri mobili e temporanei di cui al titolo IV capo I, prevede che
“2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
L'articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro a carico del datore di lavoro o del dirigente inadempienti di tali obblighi.
Dunque i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori:
- il committente è tenuto a cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di prevenzione se si tratta di misure dirette a tutelare l'incolumità dei dipendenti del committente e di quelli dell'appaltatore (Cass 1° marzo 2006, Casaburo).
- il subappaltante che deve eseguire, all'interno del cantiere predisposto dall'appaltatore, un'opera parziale e specialistica, ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Cass. pen. 20 aprile 2006, Clemente);
- “le mere intese verbali e telefoniche tra i datori di lavoro impegnati nella realizzazione di un'opera complessa non sono sufficienti ad attuare la coordinazione tra le imprese imposta dall'art. 7, comma secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008] in vista della programmazione e dell'attuazione degli "interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori", al fine di eliminare quelli “dovuti alle interferenze tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 26115 del 08/05/2008 Ud. (dep. 30/06/2008)].
Un caso esemplare esaminato dalla Cassazione riguarda la conferma della penale responsabilità del Presidente di una cooperativa per omicidio colposo in danno di L.E., socio - lavoratore della stessa, poichè - come assegnatario dell'appalto dei lavori di manutenzione e pulizia dei capannoni della società "V. sud" stipulato con il suo amministratore B.G. - per colpa ed in violazione degli obblighi che in tema di sicurezza nell'ambiente di lavoro incombono al datore di lavoro, aveva omesso di fornire le informazioni necessarie circa i rischi specifici del lavoro e di esigere che il lavoratore osservasse le norme di sicurezza, in tal modo provocando la morte di detto socio - dipendente il quale, operando al di fuori della passerella di camminamento e sprovvisto di imbracatura, precipitava al suolo.
In primo grado veniva inoltre assolto il committente dei lavori dati in appalto, B.G., ritenendo che costui, avendo adempiuto al dovere di informativa sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, avesse esaurito i suoi compiti, non potendosi estendere anche al committente la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche".
La Corte d'Appello confermava tale sentenza.
Ricorrono in Cassazione il datore di lavoro e la parte civile, ma entrambi i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
In detta sentenza si sottolinea che “la cooperazione ... deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre la fascia, spesso molto ampia, dei rischi comuni ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità” [ Cassazione Penale, Sez. 4, 9 luglio 2009, n.28197].
D'altro canto occorre notare che “in tema di infortuni sul lavoro, nel caso della fornitura di mere prestazioni di mano d’opera l’appaltante risponde, come datore di lavoro, dell’assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore, ma ciò non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore quando sia dimostrato che quest’ultimo, lungi dall’operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talché la responsabilità dell’appaltante si aggiunge a quella dell’appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti [Cassazione Penale - Sezione IV, sentenza 3 giugno-30 settembre 2008 n. 37049 - Pres. Brusco; Rel. Romis; Ric. Szkoropan].
Il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008,. d'altro canto, precisa poi che ora, sotto la vigenza del D.Lgs. n. 81/2008, “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (c.d. DUVRI).Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura … Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
Le sanzioni previste nel caso in cui il Duvri non venga emesso o non sia aggiornato ai rischi da interferenze effettivamente presenti sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro – dirigente.
La Cassazione ha precisato che “in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008 )].
L'art. 26, comma 3, ultima parte, D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale -generalmente mancante in chi opera in settori diversi- nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
Come è ovvio, “non può ... considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” ( Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252).
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