Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
La figura del preposto nei cantieri temporanei o mobili
Così come avviene per molti degli aspetti trattati dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., anche nel caso della figura del Preposto si riscontra, nell’analisi della normativa, una peculiare specificità per quanto attiene i cantieri temporanei o mobili.
Analizziamo i vari passaggi della norma per cercare di approfondire in maniera dettagliata alcuni degli aspetti di questa figura; aspetti che - mi preme sottolineare - allo stato attuale sono abbastanza controversi.
L’art. 2 definisce quali sono in linea generale le attribuzioni del Preposto:
“e) « preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”
mentre l’art. 19 meglio dettaglia gli obblighi a cui il preposto è vincolato:
“1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”.
Ho indicato in neretto due dei passaggi (lettera a e lettera c) dell’articolo 19 in quanto essi sono necessari per capire il ragionamento che a breve andrò a intraprendere.
Vediamo ora alcuni aspetti che riguardano la specificità del titolo IV – Capo I, che ricordo si riferisce alle Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e degli allegati citati nel Capo I medesimo.
Nel suo titolo l’art. 96 indica: Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, in realtà leggendo l’articolo nella sua estensione non si trovano riferimenti a dirigenti ed a preposti, ma esclusivamente al datore di lavoro e ciò all’apparenza potrebbe sembrare strano.
Leggendo poi l’art. 97: Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria vediamo che questo articolo, pur non citando nei commi da 1 a 3 né il dirigente né il preposto, al comma 3bis precisa: Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Ne consegue che la figura del dirigente e ancor meglio del preposto, pur se non citata, è comunque presente per integrare l’azione del datore di lavoro.
Se approfondiamo poi gli altri aspetti troviamo i seguenti passaggi:
ALLEGATO XVII: Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. A questo punto si capisce che essendo l’articolo 97 diretto agli obblighi del datore di lavoro, essi si estendono anche ai soggetti che, nominati dal datore di lavoro, lo coadiuvino nella propria attività, ovvero i dirigenti ed i preposti.
Se il punto precedente risulta chiaro per l’impresa affidataria, per le imprese esecutrici come ci si deve comportare?
La nomina di un soggetto che sovrintenda e vigili sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti, nonché richieda l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dia istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa risulta essere obbligatoria?
Fondamentalmente la risposta dovrebbe essere no, in quanto tali compiti possono essere svolti direttamente dal Datore di Lavoro – su questo punto concordo con quanto scritto dall’Ing. Porreca come risposta ad un quesito su PUNTOSICURO di data 3 novembre 2010 – ma nella specificità di molte Imprese Esecutrici che affrontano l’attivita’ in piu’ cantieri sparsi sul territorio e dove generalmente il datore di lavoro non è quasi mai presente in cantiere, ma vi entra sporadicamente, qual’è il soggetto che deve sovrintendere, vigilare ed eventualmente agire?
A questo proposito è importante vedere anche quanto previsto nei contenuti minimi del P.O.S. (allegato XV) dove è indicato che nei dati identificativi dell'impresa esecutrice, vanno ricompresi i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, ma chi è il capocantiere se non un preposto ed infatti al punto successivo troviamo l’indicazione relativa alle specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice.
Ecco allora che una presunta facoltà di nomina, diventa – di fatto – obbligatoria qualora il datore di lavoro non sia presente all’interno dell’ambiente di lavoro.
A riprova di quanto sopra cito l’art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Ma l’esperienza di cantiere ci conferma che quasi nella totalità dei casi all’interno di una squadra di lavoro vi è sempre un soggetto che, anche in assenza di una nomina precisa, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, e pertanto – in assenza del datore di lavoro - pur in maniera inconsapevole esso è il Preposto.
Un paio di esempi:
Squadra composta da 3-4 lavoratori che eseguono intonaci: uno dei lavoratori dà indicazione ai colleghi rispetto alle modalità di esecuzione del lavoro (es. da che parete/ambiente iniziare), sulla necessità (o meno) di realizzare ponti su cavalletti, usare scale, collegare elettricamente gli impianti…. lo stesso soggetto si rapporta con il tecnico dell’impresa affidataria, ecc. Ebbene esso è di fatto il Preposto;
Squadra composta da 6-7 lavoratori che predispongono il cassero per le murature, armano il muro e gettano il calcestruzzo: vi è sempre uno dei lavoratori che impartisce istruzioni ai colleghi rispetto alle modalità di posa del cassero ed alla formazione degli impalcati di lavoro, alla controventatura dei casseri stessi ed alla successione dei getti, ecc. Anche in questo caso esso risulta essere considerato come Preposto.
Ecco allora acclarato che, nominato o non nominato, la maggioranza delle imprese esecutrici ha un Preposto presente in cantiere, e pertanto ricorre l’obbligo che la presenza di tale figura venga perfezionata mediante la sua nomina e conseguente formazione ed informazione.
Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0 | 30/11/2010 (09:43:04) |
Concordo con quanto scritto da Farina. Mi permetto di focalizzare che il preposto non é una figura nominata dal Datore di Lavoro ma é una figura già presente sul posto di lavoro - il capo squadra, il capo reparto, il capo ufficio - a cui il D.Lgs. 81/08 aggiunge responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro. Cordialmente. |
Rispondi Autore: RITA NANNETTI - likes: 0 | 01/06/2012 (15:58:25) |
Dobbiamo iniziare un lavoro di tinteggiatura in subappalto. Ci è stato chiesto l'attestato relativo alla formazione del preposto. Che non abbiamo ( siamo una piccola impresa artigiana con tre soci e due dipendenti) Il proposto non deve essere nominato dall'impresa appaltatrice? |
Rispondi Autore: CAPOGNA MASSIMO - likes: 0 | 28/06/2013 (20:21:03) |
Nella legge 81/08 si fa riferimento solo a preposto e dirigente. Poi all'interno dell'allegato XV compaiono le figure di capo cantiere e direttore tecnico di cantiere. Sarò ignorante, ma ero sicuro che il vecchio capo cantiere ora viene chiamato preposto e il vecchio direttore tecnico di cantiere ora viene chiamato dirigente (colui che ha potere di spesa). SBAGLIO? |
Rispondi Autore: Roberto Zuccalà - likes: 0 | 21/03/2019 (13:58:35) |
Più imprese lavorano nello stesso cantiere. Il preposto deve obbligatoriamente essere uno... ma ciò significa che il preposto, dell'impresa X, deve vigilare anche sui lavoratori di altre imprese? E se il CSE dispone che le imprese lavorino in spazi separati (delimitati tra loro), il preposto resta sempre uno? |
Rispondi Autore: PODESTA' LUCIANO - likes: 0 | 20/03/2023 (18:55:27) |
il preposto deve sempre stare in cantiere 8 ore su 8 o può pure assentarsi, per esempio, per andare a prendere dei materiali ( esempio, una fascetta perchè si è rotto un tubo dell'acqua ) |