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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
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La formazione del Datore di lavoro che svolge direttamente SPP
Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Quali sono gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione?
La formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, è regolata dall’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
L’art. 34, nella sua formulazione precedente alle integrazioni introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, prevedeva già la possibilità, per il datore di lavoro, salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell’allegato II.
L’espletamento di tali compiti deve essere preceduto dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti, mediante accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero dell’Interno, con decreto ministeriale 10 marzo 1998, contenente “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, ha stabilito, con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, che gli stessi devono frequentare i corsi di formazione previsti nell’allegato IX del decreto medesimo il quale, a sua volta, ha articolato la durata dei corsi medesimi a seconda che l’attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato.
Secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero dell’Interno con circolare 8 luglio 1998, n. 16, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato, i corsi di formazione di cui all’art. 34 comma 2, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, devono recepire i contenuti di cui all’allegato IX.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la formazione in materia di primo soccorso, i cui contenuti sono previsti dal decreto 15 luglio 2003 n. 388, contenente “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
Pertanto – sebbene non siano mancati avvisi di segno opposto - secondo l’interpretazione che risulta più aderente alla formulazione letterale della norma dettata dall’art. 34, commi 1 e 2, e pertanto rispondente al principio di certezza del diritto, i corsi di cui al comma 2 dell’articolo citato abilitano il datore di lavoro – nei casi e con i limiti previsti - allo svolgimento diretto dei compiti del SPP, nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.
Tanto risulta a maggior ragione dalla previsione oggi contenuta dal comma 1-bis del citato articolo 34, introdotto dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, il quale prevede che nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, anche nel caso di affidamento dell’ incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto dall’articolo 31, il datore di lavoro - salvo che nei casi di cui all’art. 31, comma 6, - possa svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi, dandone preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui al successivo comma 2-bis, e cioè dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.
Tale previsione normativa offre al datore di lavoro di aziende che occupano fino a cinque dipendenti e che non sia anche responsabile del SPP – e quindi non abbia frequentato i corsi di cui al comma 2 che lo abilitano allo svolgimento di tutti i compiti di cui al comma 1 dello stesso articolo – di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché prevenzione incendi e di evacuazione, dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.
La formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, è regolata dall’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
L’art. 34, nella sua formulazione precedente alle integrazioni introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, prevedeva già la possibilità, per il datore di lavoro, salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell’allegato II.
L’espletamento di tali compiti deve essere preceduto dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti, mediante accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero dell’Interno, con decreto ministeriale 10 marzo 1998, contenente “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, ha stabilito, con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, che gli stessi devono frequentare i corsi di formazione previsti nell’allegato IX del decreto medesimo il quale, a sua volta, ha articolato la durata dei corsi medesimi a seconda che l’attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato.
Secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero dell’Interno con circolare 8 luglio 1998, n. 16, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato, i corsi di formazione di cui all’art. 34 comma 2, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, devono recepire i contenuti di cui all’allegato IX.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la formazione in materia di primo soccorso, i cui contenuti sono previsti dal decreto 15 luglio 2003 n. 388, contenente “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
Pertanto – sebbene non siano mancati avvisi di segno opposto - secondo l’interpretazione che risulta più aderente alla formulazione letterale della norma dettata dall’art. 34, commi 1 e 2, e pertanto rispondente al principio di certezza del diritto, i corsi di cui al comma 2 dell’articolo citato abilitano il datore di lavoro – nei casi e con i limiti previsti - allo svolgimento diretto dei compiti del SPP, nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.
Tanto risulta a maggior ragione dalla previsione oggi contenuta dal comma 1-bis del citato articolo 34, introdotto dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, il quale prevede che nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, anche nel caso di affidamento dell’ incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto dall’articolo 31, il datore di lavoro - salvo che nei casi di cui all’art. 31, comma 6, - possa svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi, dandone preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui al successivo comma 2-bis, e cioè dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.
Tale previsione normativa offre al datore di lavoro di aziende che occupano fino a cinque dipendenti e che non sia anche responsabile del SPP – e quindi non abbia frequentato i corsi di cui al comma 2 che lo abilitano allo svolgimento di tutti i compiti di cui al comma 1 dello stesso articolo – di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché prevenzione incendi e di evacuazione, dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.
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Rispondi Autore: giovanni cortesi - likes: 0 | 25/02/2010 (13:51) |
Qualcuno sa dirmi dove posso recuperare il Chiarimento del Ministero del Lavoro circa gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione? Grazie mille per la collaborazione |
Rispondi Autore: Michele - likes: 0 | 31/03/2010 (10:18) |
Riguardo al commmento riportato mi sembra di poter sottolineare che poichè, ad oggi, i corsi di formazione per i datori di lavoro che intendono svolgere il compito di RSPP, sono organizzati secondo i contenuti del DM 16/01/1997 che non prevede l'inserimento di quanto ai DM 10/03/1998 e DM 388/2003, i datori di lavoro non possano svolgere anche i compiti di addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio (mancando la formazione necessaria come richiesto dai suddetti decreti). Tutto questo fatto salvo la possibilità di inserire i contenuti dei DM 388/2003 e DM 10/03/1998 all'interno del percorso formativo per i datori di lavoro. In questo caso necessariamente la durata sarà superiore alle 16 ore. Non capisco riguardo al commento del ministero quando si fa riferimento a "nei casi e con i limiti previsti" che cosa si intenda |