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La gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

16/02/2011

Una procedura per la gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione nelle strutture sanitarie. Le responsabilità, il DUVRI, i costi per la sicurezza del lavoro.

 
Sul sito della Regione Veneto sono presenti molti documenti utili a favorire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una salute che non è vista come assenza di malattia o di infermità, ma “come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”.
 
La procedura definisce le modalità operative  per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture nelle Aziende ULSS  e nelle Strutture Ospedaliere.
Ha lo scopo di supportare le Direzioni che predispongono le gare di appalto nella redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) e nella valutazione dei relativi costi della sicurezza e in particolare per:
- “garantire che i lavori di appalto vengano affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi che abbiano l’idoneità tecnica e professionale per lo svolgimento dei lavori;
- garantire che agli appaltatori vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell’Azienda”;
- ricevere le necessarie informazioni sui rischi che l’attività/servizio può introdurre in Azienda sulla base delle procedure adottate;
- promuovere la cooperazione tra impresa appaltatrice e Azienda”, con lo scopo di “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’ appalto;
- promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva e/o presenti nell’area interessata all’ appalto;
- disciplinare lo svolgimento dei lavori svolti da terzi per la tutela del patrimonio dell’Azienda”; - “definire le responsabilità delle figure preposte all’applicazione delle disposizioni della presente procedura”.
 

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Riguardo alle responsabilità il documento riporta nel dettaglio i “compiti e responsabilità delle figure coinvolte nella redazione, verifica e approvazione della presente procedura” e raccoglie molte utili definizioni per comprendere meglio le indicazioni della normativa vigente.
Ricordiamo brevemente le definizioni di tre figure importanti nella gestione degli appalti:
- referente dell’appalto per l’Azienda (RA): è il soggetto “individuato dall’Azienda che ha capacità decisionale e di spesa per la gestione dei rapporti con l’appaltatore, solitamente identificato con il RUP (nel caso di lavori che comportano cantieri temporanei e mobili) o con il Responsabile della Struttura (o persona da questi designata) che gestisce la prestazione contrattuale prevista”;
- responsabile dell’esecuzione per l’Azienda (RE): ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei servizi e nelle forniture dove è richiesta una “specifica competenza o una presenza logistica nel luogo di esecuzione” viene affidato ad un dipendente qualificato “il controllo dell’esecuzione e la supervisione dell’appalto nel rispetto del capitolato.  In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo”. Il RE “si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione contrattuale inviandogli tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione all’avanzamento dei lavori, DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte della ditta, ecc.) e assolvendo agli impegni di coordinamento per prevenire rischi interferenti”;
- responsabile Unico del Procedimento (RUP): ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., “per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell‘affidamento e dell’esecuzione”.   
 
Il documento ricorda che la redazione del DUVRI,  ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 e nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, “è a carico del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (RUP). Negli appalti che richiedono specifiche competenze, il RUP dovrà essere supportato dal RA/RE e/o dal RSPP nella stesura del DUVRI”.
In una scheda allegata al documento si indica che quando è necessaria la redazione del D.U.V.R.I., la stazione appaltante deve:
- “fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- allegare al bando/ lettera di invito il DUVRI;
- quantificare i costi della sicurezza”;
- inserire nel capitolato o contratto un “capitolo sulla sicurezza” che è riportato, a titolo esemplificativo, nella quarta scheda allegata alla procedura.
 
Se poi il DUVRI non fosse necessario, la stazione appaltante deve comunque procedere a:
- “acquisire del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- verificare l’ idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o dei l avoratori autonomi; - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”;
- inserire nel capitolato o contratto un “capitolo sulla sicurezza” che, anche in questo caso, è riportato nel documento della Regione Veneto (quinta scheda).
 
La procedura affronta anche il tema dei costi per la sicurezza del lavoro.
In particolare la “quantificazione degli oneri per la sicurezza del lavoro per eliminare/ridurre i rischi interferenti, quale parte integrante del DUVRI, è a carico del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (RUP). Tali costi valutati preliminarmente alla stesura del bando/invio lettera d’invito, non sono soggetti a ribasso e devono essere calcolati in maniera analitica e non a percentuale”.
 
Concludiamo ricordando ai nostri lettori che il documento riporta in allegato molte schede e documenti di pratica utilità:
- scheda relativa all’affidamento di lavori, forniture e servizi. Ai sensi dell’art 26, D.Lgs.  81/08 e s.m.i.;
- scheda relativa alla presenza di cantieri temporanei e mobili. Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.
  81/08 e s.m.i.;
- esclusioni dall’obbligo di redazione del DUVRI nell’affidamento dei lavori, forniture e servizi;
- adempimenti quando è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.;
- adempimenti quando non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.;
- scheda di supporto per la valutazione dei rischi interferenziali e per la scelta delle misure di prevenzione; 
- scheda relativa agli oneri per la sicurezza. Elenco prezzi unitari/analisi prezzi computo metrico estimativo; 
- informazioni da allegare sui rischi presenti in Azienda “secondo le modalità proprie e/o in relazione alla tipologia di appalto”;
- prototipo del Documento valutazione rischi di interferenza ( D.U.V.R.I.).
 
 
Regione Veneto, “ Procedura per la gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, a cura del Gruppo di Lavoro formato dal Dott. Claudio Soave, dall’Ing. Emiliano Bazzan, dal Dott. Mauro Marrella e dall’Inf. Mara Dalla Valle (formato PDF, 388 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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