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Il 12 marzo 2010 si è tenuto a Taranto il convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”, un convegno organizzato dall’ISPESL in collaborazione con il CPT di Taranto interamente dedicato al settore delle costruzioni.
Il convegno, di cui abbiamo già presentato gli atti, si proponeva di fare il punto della situazione in merito ai principali obblighi del committente e dei datori di lavoro in relazione ai cantieri temporanei e mobili e alla attrezzature di lavoro con attenzione alle novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009.
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La prevenzione delle cadute dall'alto: ponteggi, ancoraggi e DPI
Il 12 marzo 2010 si è tenuto a Taranto il convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”, un convegno organizzato dall’ISPESL in collaborazione con il CPT di Taranto interamente dedicato al settore delle costruzioni.
Il convegno, di cui abbiamo già presentato gli atti, si proponeva di fare il punto della situazione in merito ai principali obblighi del committente e dei datori di lavoro in relazione ai cantieri temporanei e mobili e alla attrezzature di lavoro con attenzione alle novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009.
Con riferimento ai molti articoli da noi pubblicati sui rischi dei lavori in quota, abbiamo deciso di soffermarci su uno degli interventi del convegno: “La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota con particolare riguardo alle opere provvisionali”, a cura dell’Ing. F. Di Francesco, Responsabile del Servizio Ispezione della DPL di Taranto.
L’autore riporta le principali violazioni che espongono al rischio di caduta nel vuoto:
- “aperture non protette nel suolo e nelle pareti;
- scale fisse e portatili;
- mancato utilizzo/uso improprio di cinture di sicurezza;
- lavori ad altezza superiore a 2 m senza protezione;
- mancanza di parapetti;
- mancanza di ponteggi durante la costruzione di strutture in cemento armato;
- andatoie e passerelle senza protezioni laterali;
- assenza di Pi.M.U.S./progetto/disegno;
- inidoneità di ponteggi ed opere provvisionali;
- ponti su cavalletti non idonei;
- ancoraggi non idonei;
- montaggio e smontaggio del ponteggio secondo procedure non adeguate”.
Riguardo poi alla sospensione della attività lavorativa (art. 14 D. Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/2009) l’autore ricorda che al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:
- se riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
In attesa di tale decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I:
- “mancata elaborazione DVR;
- mancata elaborazione piano di emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata nomina RSPP e mancata costituzione Servizio di Prevenzione e Protezione;
- mancata elaborazione P.O.S.;
- rischio di caduta dall’alto per mancanza di impiego di cintura di sicurezza e mancanza di parapetti;
- rischio di seppellimento;
- rischio elettrico (lavori in prossimità di linee elettriche, presenza di conduttori nudi, mancanza di protezione da contatti diretti ed indiretti (impianto di messa a terra, interruttori magnetotermici e differenziali) – allegato IX;
- rischio amianto”.
Riguardo al rischio di caduta dall’alto l’intervento sottolinea alcuni importanti articoli del Decreto legislativo 81/2008:
L’autore riporta le principali violazioni che espongono al rischio di caduta nel vuoto:
- “aperture non protette nel suolo e nelle pareti;
- scale fisse e portatili;
- mancato utilizzo/uso improprio di cinture di sicurezza;
- lavori ad altezza superiore a 2 m senza protezione;
- mancanza di parapetti;
- mancanza di ponteggi durante la costruzione di strutture in cemento armato;
- andatoie e passerelle senza protezioni laterali;
- assenza di Pi.M.U.S./progetto/disegno;
- inidoneità di ponteggi ed opere provvisionali;
- ponti su cavalletti non idonei;
- ancoraggi non idonei;
- montaggio e smontaggio del ponteggio secondo procedure non adeguate”.
Riguardo poi alla sospensione della attività lavorativa (art. 14 D. Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/2009) l’autore ricorda che al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:
- se riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
In attesa di tale decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I:
- “mancata elaborazione DVR;
- mancata elaborazione piano di emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata nomina RSPP e mancata costituzione Servizio di Prevenzione e Protezione;
- mancata elaborazione P.O.S.;
- rischio di caduta dall’alto per mancanza di impiego di cintura di sicurezza e mancanza di parapetti;
- rischio di seppellimento;
- rischio elettrico (lavori in prossimità di linee elettriche, presenza di conduttori nudi, mancanza di protezione da contatti diretti ed indiretti (impianto di messa a terra, interruttori magnetotermici e differenziali) – allegato IX;
- rischio amianto”.
Riguardo al rischio di caduta dall’alto l’intervento sottolinea alcuni importanti articoli del Decreto legislativo 81/2008:
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. (…) Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’ ALLEGATO XIX. Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. |
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