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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'La sicurezza in un cantiere di bonifica dell’amianto
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Nella prima parte di questo approfondimento relativo alle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" della Regione Lombardia, abbiamo affrontato definizioni, patologie, sorveglianza sanitaria, attività a rischio e parametri di valutazione dell’esposizione alle fibre di amianto.
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Ora affronteremo le sezioni dedicate, rispettivamente, alle bonifiche da amianto e ai rifiuti contenenti questo materiale.
Allestimento del cantiere di bonifica da amianto
Il provvedimento ricorda che “sono in atto in Regione Lombardia processi di semplificazione amministrativa in forza ai principi di responsabilizzazione dei titolari d’impresa ed attività, nonché di efficacia dell’azione di tutela del cittadino (ll.rr. 1/2007 e 8/2007)”.
Questa evoluzione porta ad un “radicale cambiamento di prospettiva nell’approccio all’attività di controllo da parte della pubblica amministrazione: se prima gli sforzi erano focalizzati sui controlli preventivi, da porre in atto prima dell’inizio di un’attività, ora l’attenzione si deve spostare sui controlli a posteriori, verificando non solo il rispetto dei requisiti di legge, che costituiscono comunque la condizione di base, ma anche, e soprattutto, gli effettivi risultati in termini di controllo del rischio e limitazione dei danni”.
Le tecniche di bonifica sono diverse e si differenziano secondo la natura della matrice, compatta o friabile, dell’amianto.
Ad esempio gli interventi previsti per l’ amianto in matrice friabile sono:
- rimozione in area confinata o mediante tecnica di glove bags;
- incapsulamento;
- confinamento.
Mentre le tecniche previste per l’amianto in matrice compatta sono:
- rimozione;
- incapsulamento;
- sovracopertura.
Sottolineando che gli interventi di bonifica “devono essere preceduti dalla comunicazione, a cura del datore di lavoro, alla ASL territorialmente competente, di un piano di lavoro o di una notifica”, vediamo a titolo esemplificativo alcuni problemi relativi alla sicurezza nella tecnica di intervento più utilizzata: la rimozione.
Questa tecnica “elimina all’origine il problema ed evita la definizione di programmi di controllo e manutenzione”.
Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre “provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori”.
Riportiamo alcune delle indicazioni contenute nel provvedimento riguardo all’allestimento del cantiere:
- “per lavori di notevole dimensioni, che comportano lavorazioni protratte nel tempo, deve essere garantita una maggiore sicurezza e tenuta della struttura di confinamento grazie all'adozione di tecniche particolari quali, ad esempio, l'installazione di un doppio listello ligneo di rinforzo alla struttura in polietilene (PE), la sigillatura dei bordi esposti con poliuretano,...”;
- “la zona confinata in PE deve essere dotata di appositi oblò in policarbonato o vetro che consentano di vigilare dall'esterno, sui lavori svolti nell'area confinata”;
- “deve essere predisposta un’uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l’isolamento dell’area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza)”;
- “per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro è necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere rispetto all'esterno (confinamento dinamico)”;
- “negli ambienti molto piccoli, per evitare l'implosione dei teli, è possibile inserire in punti opportuni alcune «finestre» con filtri assoluti in modo da favorire un parziale reintegro dell'aria”;
- “deve essere istallato all’interno del cantiere un dispositivo di segnalazione, tra l’interno e l’esterno dell’area confinata, al fine di poter favorire idonea comunicazione in caso di necessità”;
- “tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto”.
Riguardo ai lavoratori il provvedimento regionale ricorda che “prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono essere istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, addestrati all'utilizzo dei DPI e all'applicazione delle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro”.
Rifiuti contenenti amianto
Il provvedimento premette che è “da considerarsi ampiamente superata la precedente suddivisione dei rifiuti di amianto in pericolosi e non pericolosi che era strettamente dipendente dallo stato fisico del rifiuto stesso e dalla possibilità per quest'ultimo di disperdere fibre di amianto nell'ambiente, a seguito di semplice manipolazione meccanica”.
La classificazione di un determinato rifiuto quale pericoloso deriva ora dal D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152.
A titolo esemplificativo tra i rifiuti contenenti amianto più diffusi troviamo:
- “i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione e costituiti da: lastre di amianto piane o ondulate; tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale”;
- “filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande; filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali; diaframmi per processi di elettrolisi; filtri da maschere respiratorie utilizzate durante fasi di bonifica di amianto; indumenti protettivi (tute usa e getta) utilizzati durante fasi di bonifica di amianto”;
- “pastiglie per freni (di vecchia generazione)”, “guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali”.
Riguardo alla raccolta dei rifiuti contenenti amianto si ricorda che “devono essere opportunamente raccolti ed accumulati, separatamente da altri rifiuti di diversa natura. Nel caso si abbia formazione, nello stesso luogo, di diverse categorie di rifiuti contenenti amianto, è obbligatorio che le stesse siano accumulate separatamente”.
Riguardo al trasporto per i rifiuti contenenti amianto “i criteri di imballaggio costituiscono la principale misura preventiva di eventuali dispersioni delle fibre nell'ambiente”.
Nel provvedimento regionale sono indicati alcuni criteri, ad esempio si ricorda che i “rifiuti polverulenti contenuti in involucri di plastica” possono essere imballati in:
- fusti o taniche di materiale plastico;
- fusti o taniche in acciaio;
- fusti in alluminio.
Inoltre gli “imballaggi vuoti non bonificati devono essere chiusi, presentare le stesse caratteristiche di tenuta stagna come se fossero pieni e devono recare le stesse etichette di pericolo di cui alla Direttiva (CEE) 83/478”.
Riguardo ai mezzi di trasporto idonei il d.g.r. raccomanda l’osservanza l’osservanza di alcune misure:
- “pianale di carico corredato da sponde (meglio se la sponda posteriore è del tipo ribaltabile con meccanismo elevatore - sponda di caricamento);
- dotazione di trans-pallets per movimentazione;
- dotazione di teloni per la copertura dei carico”.
Inoltre il personale incaricato del trasporto:
- “deve essere adeguatamente informato sui rischi per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto, sulle procedure da seguire e sui mezzi di protezione individuale da utilizzare in caso di emergenza e deve avere a disposizione la scheda di sicurezza prevista dall'A.D.R.”.
I mezzi di protezione che devono essere a disposizione a bordo dell'automezzo sono:
- “mascherina antipolvere dei tipo 3M.8710 od equipollente;
- tuta ad un pezzo in Tiwek, completa di calzari e cappuccio;
- semimaschera facciale dotata di filtro per polveri del tipo P3”.
Al documento sono annessi sei allegati:
- scheda registro mesoteliomi;
- scheda denuncia/segnalazione di malattia e scheda di anamnesi lavorativa;
- modulo piano di lavoro;
- modulo notifica;
- comunicazione bonifica amianto friabile;
- tecnica del glove bag.
Ricordiamo infine, per ulteriori approfondimenti, che il D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dedica il Capo III alla “Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto”: articoli 246-265.
REGIONE LOMBARDIA - Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2008 n. 8/6777 "Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre di amianto e aggiornamento delle ‘Linee guida per la gestione del rischio amianto’ di cui alla d.g.r. n. 36262/1998.
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