La tutela dei volontari prevista dal D.Lgs. 81/08
La Giunta Regionale del Veneto ha reso pubblico un parere circa l’applicazione del D.lgs. 81/08 alle associazioni sportive ed alle associazioni di promozione sociale.
L’ambito del volontariato è considerato dal D.lgs. 81/08, così come modificato dal D.lgs. 106/09, e sostanzialmente divide i volontari in due categorie:
- i volontari di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico, Protezione Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
- i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile
Per quanto riguarda il primo gruppo, i volontari sono a tutti gli effetti equiparati a lavoratori:
D.lgs. 81/08, Art. 3, comma 3bis |
In attesa dei decreti attuativi si applicano le nome del D.Lgs 81/08 (fatti salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs. 626/94, che rimangono validi fino all’emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi del Decreto 81).
I volontari del secondo gruppo sono invece equiparati a lavoratori autonomi.
Il parere della Regione Veneto affronta la questione poco chiara dei collaboratori che prestano attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche.
Secondo quanto indicato nella nota, l''attività di volontariato svolta presso questo tipo di Associazioni può essere equiparata a quella di volontario indicata nell’art. 2 della legge 1 agosto 1991 n. 266:
“Art.2. |
Di conseguenza il campo di applicazione è l’art. 3 comma 12bis del D.lgs. 81/08:
“Art. 3 |
In sostanza i richiamati soggetti dovranno:
“a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III -D.Lgs. 81/08;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III - D.Lgs. 81/08;
c) ove svolgano la propria attività nell’ambito di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell’ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;
d) inoltre, il titolare dell’organizzazione (Presidente dell’Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”
E’ necessario inoltre considerare gli obblighi prevenzionistici delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche nell’uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione. Sussiste infatti un obbligo generale di carattere civile e penale in capo alle associazioni medesime che devono garantire la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.
A questo proposito è parere della Regione Veneto che tale l’obbligo venga assolto mediante l’impegno a rispettare le prescrizioni d’uso previste dall’Ente proprietario o dal gestore, dei locali o impianti in questione, che avrà provveduto alla valutazione dei rischi ed avrà approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.
Il Presidente dell’Associazione dovrà informare i volontari delle prescrizioni d’uso ricevute dal concedente.
Regione Veneto - Giunta Regionale - Protocollo n. 345294/50.00.03.03 del 22 giugno - Applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. alle associazioni sportive ed alle associazioni di promozione sociale. Parere.
Federica Gozzini
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