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La valutazione dei rischi: le modifiche del correttivo

Le modifiche del D.Lgs. 106/2009, in relazione all’articolo 28 del Testo Unico e alla valutazione dei rischi, raccolte in un seminario tenuto dall’avvocato Rolando Dubini. Stress lavoro-correlato, criteri di valutazione e supporto informatico.

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Crediamo di fare cosa gradita ai nostri lettori cercando di raccogliere tutto il materiale possibile sulle variazioni portate dal D.Lgs. 106/2009, il cosiddetto decreto correttivo, al Decreto legislativo 81/2008.
Dopo queste variazioni, che hanno modificato il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in più punti, è probabile che - al di là di chiarimenti ulteriori, specificazioni, decreti applicativi, … - il testo con cui dovremo tutti noi confrontarci giornalmente rimarrà sostanzialmente inalterato per un po’ di anni: cominciamo quindi a familiarizzare con le modifiche.
Per farlo abbiamo scelto un tema centrale nel Testo Unico, l’articolo 28 e la valutazione dei rischi, e abbiamo raccolto le parole dell’avvocato Rolando Dubini durante un seminario di aggiornamento per RSPP che ha tenuto a Milano (ulteriori date previste: 15 e 30 ottobre).
 
Per introdurre in generale la valutazione dei rischi, l'avvocato Dubini è partito dalla direttiva europea (89/391/CEE) del 12 giugno 1989, punto di partenza del decreto 626 prima e del decreto 81 poi. Direttiva che all’articolo 5 indica che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
Dunque la valutazione “va fatta non solo del rischio lavorativo legato alla mansione, ma del rischio comunque collegato all’attività lavorativa”.
Ad esempio c’è il rischio rapina nelle banche, il rischio violenza negli ospedali. “Allora l’azienda deve fare una valutazione anche di questi rischi. La valutazione del rischio rapina, ad esempio, è prevista dal contratto del settore bancario con anche delle modalità particolari che tengono conto degli indici di criminalità della provincia, della città dove c’è la filiale,… Nonostante nel Testo Unico non si parli del rischio rapina da nessuna parte. Però l’articolo 28 dice che tutti i rischi vanno valutati, nessuno escluso”.
In fondo – continua – “l’essenza dell’articolo 28 è questa: la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
  
 
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Ma veniamo all’articolo 28 secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 (e indicate in grassetto):
 
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
 
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
 
Riguardo ai rischi relativi allo stress Dubini sottolinea che “lo stress lavoro-correlato non è un rischio aggiunto”, è un rischio “che c’è all’origine dal ’94” e “già doveva essere valutato”. “Tanto è vero che se andate a vedere la definizione di obblighi del datori di lavoro verso i videoterminalisti, già nel 626 – l’articolo non è cambiato – bisogna valutare l’affaticamento mentale del videoterminalista. E cos’è  l’affaticamento mentale del videoterminalista? È lo stress lavoro-correlato”.
 
Ma cosa cambia con il decreto correttivo?
Il comma 1-bis fa riferimento all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater) dove si indica che la “Commissione consultiva permanente elaborerà una linea guida su come fare la valutazione dello stress lavoro correlato”.
Dunque “l’obbligo della valutazione decorre da quando verranno elaborate queste linee guida e comunque entro il primo agosto 2010”. Siamo perciò di fronte ad un rinvio ma “questo rinvio dello stress lavoro-correlato potrebbe creare dei problemi” perché se qualcuno facesse un ricorso alla commissione europea, la Corte di Giustizia potrebbe condannare l’Italia proprio per la violazione dell'articolo 5 della direttiva comunitaria 89/391/CEE.
 
L’Italia può solo rinviare l’entrata in vigore di un metodo di misura, ma non prevedere che un rischio non venga valutato. Pensate l’importanza dello stress lavoro-correlato in certe attività: i controllori di volo, quelli che controllano il traffico ferroviario. Il rischio stress può incidere pesantemente, può togliere lucidità e attenzione e quindi influire sulla sicurezza non solo dei lavoratori ma anche per coloro che vengono coinvolti dalle azioni di chi è stressato nell’attività lavorativa”.
 
“Quello che consiglio alle aziende”, continua sempre Dubini, “è di adottare comunque dei regolamenti che prevengano lo stress, delle misure antistress, della formazione che spieghi ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori il modo corretto di interagire, di comunicare,… Quello che conta non è la valutazione, sono le misure. Tanti anni fa ho fatto a Torino un convegno con Guariniello e lui dichiarava che quello che gli interessava di più è che ci fossero le misure. Se poi la valutazione non è esatta dal punto di vista tecnico, ma l’azienda ha adottato ed è arrivata la misura – per caso, per fortuna, per eccesso di prudenza – va bene lo stesso”.
 
Una seconda novità del correttivo si trova nella specificazione, inserita direttamente nel comma 1, che bisogna valutare, dare evidenza “ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso la quale viene svolta la prestazione lavorativa. Quindi il neo assunto, il lavoratore con contratto di somministrazione, il lavoratore a progetto. Sono poi i lavoratori più inesperti, quelli che cambiano continuamente aziende e che in termini di sicurezza imparano poco nelle aziende dove si recano”.
 
Ma passiamo al comma 2 dell’articolo 28:
 
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla  sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale  e del medico competente, ove nominato,  e contenere: 
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
(…)               
 
È dunque confermata la possibilità della “tenuta informatica” del documento che “tuttavia era già scritta nell’articolo 53”. “Però essendo scritta qui, ora si dà maggiore evidenza. E’ un incentivo alla tenuta informatica del documento”.
La “tenuta informatica” per la custodia del documento presso l’unità produttiva, “è auspicabile”. “La ASL può contestarmi che magari non c’è il documento a disposizione presso una sede dell’azienda, ma se io ce l’ho sulla rete aziendale il documento è in tutte le sedi dell’azienda in qualunque momento. Quindi la tenuta informatica mi agevola da questo punto di vista”.
 
 
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Altra novità: in alternativa all’obbligo di apporre la data certa al documento di valutazione, possibilità che resta confermata, si affianca ora la possibilità di attestazione alternativa della data mediante la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, la sottoscrizione del RSPP, del RLS e, ove nominato, del medico competente.
Dubini ricorda che le firme “sono solo ai fini della prova della data”  e che “la sola firma del datore di lavoro non basta a provare la validità della data attribuita al documento”.
 
E le sanzioni?
In alcuni casi sono state drasticamente ridimensionate.
Ad esempio riguardo alla omessa  valutazione dei rischi prima “c’era l’ammenda fino a 15.000 euro, adesso è fino a 2.000 euro”.
Dal “punto di vista dell’organo di vigilanza” la valutazione sarà ugualmente contestata “se la valutazione è carente o dal punto di vista dei criteri. Cambia la somma, che è molto più bassa”.
Ricordiamo che la misura pecuniaria delle sanzioni è invece aumentata per quasi tutti gli obblighi di datori di lavoro e dirigenti indicati nell’articolo 18 del Testo Unico.
 
Una ulteriore novità è “che la scelta dei criteri per redigere questo documento è rimessa al datore di lavoro”.
Però anche questa è “un’affermazione di principio. Non è vero che è rimessa al datore di lavoro: se devo valutare il rischio da rumore, i criteri me li fornisce la parte del Testo Unico che mi indica come si fa la valutazione del rischio da rumore, se devo valutare il rischio incendio c’è il decreto 10 marzo 1998. Il datore di lavoro non può fare quello che vuole”.
Ricordiamo che i criteri sono la semplicità, la brevità e la comprensibilità: “comunque il documento deve essere completo e idoneo quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. 
Dunque il documento di valutazione dei rischi deve essere considerato uno strumento operativo.
 
Ultima novità riguardo l’articolo 28 e un comma aggiunto, il 3bis:
 
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività
 
In realtà anche in questo caso “è una novità apparente” e vale solo in caso di costituzione di nuova impresa, “non se installo un nuovo capannone o un nuovo reparto”…
Con il decreto 626 "c’erano novanta giorni di tempo, con il decreto 81 hanno eliminato i novanta giorni: quindi, quando inizia l'attività deve esserci già il documento scritto di valutazione dei rischi. Con il decreto 106 hanno voluto fare una agevolazione, che però è solo apparente: infatti, quando l'attività ha inizio la valutazione dei rischi deve essere già stata effettuata, ma posso redigere il documento di valutazione dei rischi dopo 90 giorni. L’Asl mi dice: ‘bravissimo, hai fatto la valutazione. Fammi allora l’elenco dei rischi che hai valutato su questa attrezzatura … Spiegami come è l’impianto elettrico… Dimmi qual è la sicurezza nella tua azienda…". Se un datore di lavoro non ha della documentazione scritta come fa a dimostrarlo all'Asl?"
Senza una prova l’Asl sanziona quindi l'assenza di valutazione.
Dunque “il problema per qualunque consulente serio è di fare subito un primo documento ricognitivo dei rischi, con rischi standard, quelli che si riesce ad individuare, e poi eventualmente entro i novanta giorni aggiornare questo documento scritto." Quindi non si può partire senza una valutazione scritta.
 
Perciò, in molte novità del correttivo, come anche in relazione all’articolo 28, Dubini ricorda che “alla fine c’è sempre la contromisura.  Si è lanciato il sasso, e poi la mano è come se fosse stata ritirata”.
 
 
 
Tiziano Menduto 
 

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Rispondi Autore: giovan battista SAMPINO - likes: 0
22/08/2011 (22:14:55)
buona sera sono un tutore dell'ordine,volevo sapere,con una causa di servizio riconosciuta dall'ospedale militare,confermata dal ministero della difesa,ipertensione arteriosa severa,volevo sapere se posso essere escluso da turnazioni specialmodo serali,avendo superato anche 51 anni,volevo sapere se esiste un decreto a livello europeo,Aspetto una vostra risposta.Distinti saluti

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