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1. Il primo obbligo (lettera a) riguarda la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie (siano esse esecutrici o non esecutrici), delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.
2. Il secondo obbligo riguarda la necessità di richiedere “b) … alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti”.
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La verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei cantieri
L'art. 90 comma 9 lettere a, b e c del D.Lgs. n. 81/2008 - come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 - prevede tre obblighi distinti a carico de “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo”.
1. Il primo obbligo (lettera a) riguarda la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie (siano esse esecutrici o non esecutrici), delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.
L’articolo 90 al comma 9 indica che nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito, di cui al periodo che precede, si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII. Tuttaviatale eccezione è nei fatti inapplicabile parchè l'allegato XI include tutte le lavorazioni per le quali vi sia obbligo di sorveglianza sanitaria, ed è inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza sorveglianza sanitaria del medico competente.
Questo obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalità da parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità all'allegato XVII non esauriscono l'obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto così definito dall'art. 89 c.1 d.lgs. n. 81/2008: “l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Questo significa che una mera verifica documentale è insufficiente, una verifica limitata alle modalità documentali non esonera il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l'appaltatore (cfr. art. 43 codice penale ai sensi del quale “il delitto: …è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”), e dunque la verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente e perita della effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro e non lesivo dell'integrità psicofisica altrui. In tal senso la Cassazione è perentoria nell'affermare la necessità di una verifica dell'idoneità tecnico-professionale non limitata al solo aspetto documentale: “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa” [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].
Anche in questo caso l'eccezione secondo la quale “nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI”, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,” e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato è difficilmente applicabile perché, come anzidetto, l'allegato XI include tutte le lavorazioni con obbligo di sorveglianza sanitaria, ed è inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza sorveglianza sanitaria del medico competente.
3. Il terzo obbligo riguarda la trasmissione c) … all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività , copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Rolando Dubini, avvocato in Milano
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Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0 | 18/03/2011 (16:53:42) |
...che magari il Coordinatore é bene che sappia per "consigliare" adeguatamente il Committente. :-) Cordiali saluti |
Rispondi Autore: TS - likes: 0 | 18/03/2011 (18:59:38) |
L'obbligo della verifica dei requisiti tecnico professionali vale anche se il committente e' costituito da un'azienda agricola senza dipendenti che si avvale di cooperative per disponibilità di forza lavoro per i raccolti? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 19/03/2011 (23:52:29) |
L'articolo tratta il committente nei cantieri mobili e temporanei, nel caso del lavoro agricolo si applica invece l'articolo 26 del dlgs n. 81/2008 che obbliga il datore di lavoro committente, non il committente che non è datore di lavoro, e l'agricoltore che non ha dipendenti non è datore di lavoro, e tuttavia deve evitare comunque che vi siano pericolo nell'ambiente dove opera, e deve garantire l'impiego di attrezzature di lavoro e dpi conformi al dlgs 81/2008, ai sensi dell'art. 21 del decreto citato. |
Rispondi Autore: leandro piccinini - likes: 0 | 20/03/2011 (14:11:28) |
salve, a chi mi devo rivolgere per denjunciare delle negligenze che causano insicurezza altrui in un cantiere commissionato dalla provincia e dal comune? visto che entrambe le amministrazioni fanno orecchie da mercante?! grazie per l'aiuto spero a presto leandro |
Rispondi Autore: Matteo Ianzano - likes: 0 | 21/03/2011 (13:08:34) |
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei cantieri Da tempo ormai da tutte le parti, sembra essersi consolidato l'orientamento che la formazione è il fulcro della sicurezza sul lavoro. Notevoli sono i passi avanti, a mio avviso, che si sono fatti dai tempi della ex 626; resta cmq sempre la necessità di verificare integrare e correggere vuoti creati, come sansionare alcuni obblighi. Un esempio importante è quello della formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie, anche senza dipendenti e con incarico RSPP ad altro soggetto che non sia il DL, che deriva dall'art. 97, 3-ter), il Quale recita: "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione". Manca purtroppo, come spesso ritroviamo su altri obblighi, la sanzione, che purtroppo sembra essere il minimo deterrente per creare migliori condizioni di sicurezza. Il mio intervento vuole avere come fine quello di segnalare a chi di competenza, a chi ha possibilità di segnalazione ai legislatori, di apportare queste integrazioni, indispensabili. Matteo Ianzano geometra consulente e formatore sicurezza sul lavoro San Sevro (Fg) |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 21/03/2011 (19:29:34) |
Va bene, ma a parte gli articoli come si fa allora una buona valutazione dell'ITP? L'allegato XVII prevede alcune cose, questa è la norma,vorrei capire cosa chiede in più il magistrato? Il committente va nella sede dell'impresa appaltatrice o del lav aut, per verificare come è messo, che documenti chiede? Basta e crescono quelli dell'allegato se si sanno leggere. Visura camerale (di solito vergognoso documento), il DURC che mi serve solo per evitare di pagare contributi non miei (responsabilità in solido ecc), la dichiarazione art. 14 (che se denunci il falso son fatti tuoi con gli annesi art del cp) li GETTO. C'è solo un documento che è fondamentale per la valutazione dell'ITP è il DVR, è li che mi rendo conto con chi ho a che fare. Chi lo chiede, chi lo consegna...quanti storcono il naso! |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 12/04/2011 (00:38:01) |
La Asl territorialmente competente e per conoscenza la Procura della repubblica, per denunce e segnalazioni di irregolarità. |