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Lavoratori part-time e assicurazione infortuni
Con la circolare n. 57 del 24 agosto 2004, l’Inail ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione della nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale relativamente alla retribuzione imponibile, alla luce delle novità introdotte nell'Istituto dal D.Lgs. 276/03 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 2004.
La circolare dell’Inail riassume i punti salienti della nuova disciplina, soffermandosi sul calcolo dell’imponibile per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale.
“La disciplina previdenziale [cfr. D.Lgs. n. 61/2000, art. 9] non è stata modificata dalle nuove norme. – precisa la Circolare Inail - E’ prevista invero la possibilità di incentivi anche di natura previdenziale, per favorire la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale per i lavoratori anziani[cfr. Legge n. 30/2003, art. 3, comma 1, lett. d)] .
Viene rinviata ad un successivo provvedimento la determinazione in generale degli incentivi economici volti a favorire il ricorso al tempo parziale [cfr. Decreto legislativo n. 61/2000, art. 9].
La base imponibile per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale continua quindi ad essere determinata in base alle istruzioni vigenti[cfr. Circolari Inail nn. 36/2003 e 8/2004.] che fanno riferimento alla retribuzione convenzionale oraria.
La base imponibile si ottiene moltiplicando “la retribuzione oraria superiore”[cfr. Circolare Inail n. 36/2003.] (risultante dal confronto fra la retribuzione oraria minimale e quella tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto (comprese, ovviamente, le ore di lavoro supplementare o straordinario).
In particolare:
- La retribuzione oraria minimale è calcolata moltiplicando il minimale giornaliero generale [cfr. Circolare Inail n. 36/2003.] per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
- La retribuzione oraria tabellare si determina dividendo la retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza, territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue fissate dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.”
Per quanto riguarda le prestazioni, anche in questo caso “sono applicabili i criteri stabiliti dalle istruzioni vigenti [cfr. Circolare Inail n. 21/1999 e Istruzioni Operative del 26 giugno 2001.].
Per l'indennità di inabilità temporanea assoluta, la retribuzione convenzionale oraria, come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, deve essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro settimanali complessive da retribuire in base al contratto di lavoro a parziale orario (ricomprendendo ovviamente nel computo anche le ore di lavoro supplementare o straordinario) e dividendo poi il prodotto per sei.
Nel caso di più rapporti di lavoro, il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base al computo delle retribuzioni percepite.
Per la rendita, restano fermi il minimale ed il massimale di legge.”
Il testo completo della circolare è disponibile in Banca dati.
La circolare dell’Inail riassume i punti salienti della nuova disciplina, soffermandosi sul calcolo dell’imponibile per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale.
“La disciplina previdenziale [cfr. D.Lgs. n. 61/2000, art. 9] non è stata modificata dalle nuove norme. – precisa la Circolare Inail - E’ prevista invero la possibilità di incentivi anche di natura previdenziale, per favorire la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale per i lavoratori anziani[cfr. Legge n. 30/2003, art. 3, comma 1, lett. d)] .
Viene rinviata ad un successivo provvedimento la determinazione in generale degli incentivi economici volti a favorire il ricorso al tempo parziale [cfr. Decreto legislativo n. 61/2000, art. 9].
La base imponibile per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale continua quindi ad essere determinata in base alle istruzioni vigenti[cfr. Circolari Inail nn. 36/2003 e 8/2004.] che fanno riferimento alla retribuzione convenzionale oraria.
La base imponibile si ottiene moltiplicando “la retribuzione oraria superiore”[cfr. Circolare Inail n. 36/2003.] (risultante dal confronto fra la retribuzione oraria minimale e quella tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto (comprese, ovviamente, le ore di lavoro supplementare o straordinario).
In particolare:
- La retribuzione oraria minimale è calcolata moltiplicando il minimale giornaliero generale [cfr. Circolare Inail n. 36/2003.] per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
- La retribuzione oraria tabellare si determina dividendo la retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza, territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue fissate dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.”
Per quanto riguarda le prestazioni, anche in questo caso “sono applicabili i criteri stabiliti dalle istruzioni vigenti [cfr. Circolare Inail n. 21/1999 e Istruzioni Operative del 26 giugno 2001.].
Per l'indennità di inabilità temporanea assoluta, la retribuzione convenzionale oraria, come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, deve essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro settimanali complessive da retribuire in base al contratto di lavoro a parziale orario (ricomprendendo ovviamente nel computo anche le ore di lavoro supplementare o straordinario) e dividendo poi il prodotto per sei.
Nel caso di più rapporti di lavoro, il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base al computo delle retribuzioni percepite.
Per la rendita, restano fermi il minimale ed il massimale di legge.”
Il testo completo della circolare è disponibile in Banca dati.
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