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Dalla Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri a cura di Federarchitetti la mini fiction "Lavori in corto”.
Il video:
Regia: Barbara Maussier
Soggetto: Giancarlo Maussier
Sceneggiatura: Marco Costa
PDC
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Lavori in corto: il rapporto fra coordinatore e committente
Dalla Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri a cura di Federarchitetti la mini fiction "Lavori in corto”.
Il video è la descrizione del rapporto tra il professionista che svolge il lavoro del coordinatore della sicurezza ed un committente, come può essere un amministratore di condominio, attraverso una serie di situazione tipo: la tendenza al costo ribassato, la richiesta continua di “chiudere un occhio” su tutto quello che non va, la difficoltà di stare sul mercato in tempi di crisi, la pesante responsabilità che grava sulle spalle di chi fa sicurezza.
Il video:
Regia: Barbara Maussier
Soggetto: Giancarlo Maussier
Sceneggiatura: Marco Costa
PDC
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Rispondi Autore: Vincenzo RANERI - likes: 0 | 30/04/2010 (07:02) |
Anch'io ho avuto la stessa esperienza: il Committente non mi ha nemmeneo consentito di effettuare riunioni di coordinamento e quando queste venivano fatte non si presentava quasi nessuno. Che futuro ha questa figura professionale e (ancora peggio) la sicurezza nei piccoli cantieri ? Io ho elaborato una Proposta di modifica del Titolo IV del Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. (in grassetto le modifiche proposte al testo di legge attuale e sbarrato quello eliminato) Articolo 89, comma 1 lettera f: f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal che a seguito di richiesta di nominativo, da parte del committente alla ASP in cui ha sede il committente stesso oppure ha sede il cantiere, viene da questa fornito e successivamente designato da parte del committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; Articolo 90, comma 4 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, richiede alla ASP in cui ha sede il committente oppure ha sede il cantiere, un nominativo per l’affidamento dell’incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. A seguito della suddetta richiesta, entro i successivi 30 giorni, con le modalità di cui al comma 4 bis, la ASL fornisce al committente richiedente il suddetto nominativo. Ricevuta la suddetta comunicazione, il committente o il responsabile dei lavori designa lo stesso nominativo fornito dalla ASL. 4 bis Ai fini del comma precedente la ASP istituisce un apposito Elenco dei Coordinatori per la Sicurezza nella Esecuzione dei Cantieri, nel quale possono richiedere di essere iscritti tutti i soggetti designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Le modalità di scelta del nominativo per la successiva designazione saranno definite dalle singole ASP, improntando il criterio di scelta alla massima obiettività ed trasparenza (nota 1), limitando a 3 (tre) il massimo numero di incarichi ad uno stesso professionista ed ad euro 3 (tre) milioni il massimo importo dei lavori seguito con gli stessi incarichi. Prima dell’accettazione dell’incarico, il soggetto dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il non superamento dei suddetti limiti di numero e di importo per tutto il territorio nazionale italiano. 4.ter Gli onorari dei Coordinatori per la Sicurezza nella Esecuzione sono stabiliti in base alla tariffa ufficiale, di cui al … (nota 2), i cui importi seguiranno un aggiornamento automatico annuale, sulla base dell’indice ISTAT …(nota 3) Articolo 90, comma 8 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4, seguendo le stesse modalità di cui al comma 4, 4bis e 4 ter e motivando la richiesta di sostituzione. nota 1 : da sviluppare nota 2 : da definire nota 3 : da verificare |
Rispondi Autore: nino paternò - likes: 0 | 01/08/2010 (05:28) |
tieni duro e spera ancora |