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Lavori in quota con funi: analisi e valutazione dei rischi
PuntoSicuro continua la sua raccolta di informazioni sulla prevenzione degli incidenti nei lavori in quota, con particolare riferimento alle cadute dall’alto. E lo fa anche soffermandosi su documenti precedenti all’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 che contengano tuttavia informazioni utili alla prevenzione dei rischi.
Dopo aver parlato di sistemi collettivi di protezione dei bordi, ci occupiamo della valutazione dei rischi nella attività in quota con riferimento a quanto contenuto nel documento Ispesl “ Linea Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”.
Il documento vuole fornire un’indicazione relativa ai “contenuti minimi del documento di valutazione del rischio” secondo quanto contenuto nella normativa sulla sicurezza riguardo alla valutazione e al piano operativo di sicurezza.
Viene indicato che “ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi, la valutazione dei rischi deve tenere conto dei seguenti elementi qualitativi, dopo aver appurato la eseguibilità in sicurezza del lavoro con funi:
- impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
- pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
- impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;
- esigenza di urgenza di intervento giustificata;
- minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;
- durata limitata nel tempo dell’intervento;
- impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro”.
Inoltre l’analisi dei rischi deve tener conto di differenti tipologie di rischio nel lavoro con funi:
- rischio prevalente: i lavori in quota “possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni connessi alla specifica attività lavorativa”. Pur rimanendo la necessità di valutare tutti i rischi specifici connessi alla attività (taglio, fuoco, proiezione di schegge, elettrocuzione, etc.), il “rischio costantemente presente resta la caduta dall’alto”;
- rischio da sospensione: se la sospensione cosciente, “prolungata e continuativa, nel dispositivo di presa del corpo collegato alle funi o sul seggiolino sospeso, può comportare un rischio per la salute dell’operatore” (compressione dei vasi degli arti inferiori e conseguente disturbo del ritorno di sangue venoso), la sospensione inerte ( a seguito di perdita di conoscenza) può invece indurre la cosiddetta “patologia causata dall’imbracatura”. Questa patologia consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche;
- rischi ambientali: l’attività può svolgersi in “ambienti soggetti a rischi particolari,dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situazione contingente del luogo di lavoro; rischi che possono risultare aggravati dalle condizioni meteorologiche”. La valutazione dei rischi deve tenere in considerazione l’eventuale “esposizione ai rischi oggettivi dovuti alle condizioni ambientali dove è collocato il luogo di lavoro con funi e dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi” (caduta di oggetti o di parti di struttura dall’alto, scivolosità dei supporti, cedimenti strutturali, esposizione a scariche elettriche atmosferiche, …);
- rischi concorrenti: la valutazione dei rischi deve tenere in considerazione “l’eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei rischi di minor intensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una eventuale caduta” (scarsa aderenza delle calzature, abbagliamento degli occhi, rapido raffreddamento o congelamento, riduzione di visibilità, colpo di calore o di sole, vertigini e/o disturbi dell’equilibrio, …).
Riguardo ai rischi da sospensione cosciente si ricorda che nella redazione del documento di valutazione del rischio e del piano operativo di sicurezza si dovrà valutare:
- “l’utilizzazione di imbracature progettate e costruite appositamente per le posizioni in sospensione;
- l’effettuazione, durante il turno di lavoro, di più di una interruzione della posizione di sospensione, tramite pause di lavoro, scambio di mansioni tra gli operatori e cambi di posizione.
- il tempo di esposizione del singolo operatore” (che il documento suggerisce non essere “superiore alle otto ore giornaliere complessive, con turni di lavoro continuativi non superiori a quattro ore e con almeno due interruzioni per ogni turno di lavoro”).
Nel caso da rischio da sospensione inerte vengono citati alcuni studi che “hanno evidenziato il possibile sopraggiungere di una patologia causata dall’imbracatura, in conseguenza della perdita di conoscenza, che può portare ad un malessere grave in un tempo inferiore a 30 minuti”. Dunque dovranno essere previste “modalità di intervento di emergenza che riducano il tempo di esposizione al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti”.
Infine riportiamo alcuni criteri generali relativi alla riduzione del rischio di caduta dall’alto.
I dispositivi di protezione collettiva hanno la funzione di ridurre o eliminare il rischio di caduta dall’alto. Se tuttavia “dall’esito della valutazione del rischio permangano rischi residui, deve essere previsto oltre che l’uso di protezioni collettive anche l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale”.
Sono riportati poi alcuni “elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall’alto utilizzati nei lavori con funi”:
- “l’idoneità psico-fisica del lavoratore;
- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste;
- l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza”.
Ricordiamo a questo proposito che l’allegato XXI del Decreto legislativo 81/2008 riporta le informazioni sull’Accordo Stato, regioni e province autonome relativo ai corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota. Formazione che deve avvenire in orario di lavoro e non è sostitutiva della formazione spettante comunque a tutti i lavoratori.
Le linee guida indicano che “se le tecniche di lavoro con funi sono finalizzate il più possibile alla trattenuta costante dell’operatore, poiché il lavoro si svolge in quota o in sospensione da terra, è necessario anche proteggere l’operatore contro la caduta o il ribaltamento”. E nei sistemi di lavoro con funi descritti in queste linea guida, il “principio di riduzione del rischio di caduta dall’alto si basa sulla sua preventiva eliminazione tramite:
- posizionamento stabile dell’operatore tramite la fune di lavoro;
- spostamento controllato dell’operatore lungo la fune di lavoro;
- protezione contro la caduta o il ribaltamento tramite la fune di sicurezza”.
Infine si ricorda che per il rischio da sospensione cosciente, “tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori”.
Mentre per ridurre il rischio da sospensione inerte “è fondamentale che l’operatore sia staccato dalla posizione sospesa al più presto”. Come già accennato, in ogni sistema di lavoro con funi “deve essere sempre previsto un sistema di recupero dell’operatore in difficoltà, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da un altro operatore”.
Inoltre in abbinamento o in alternativa al sistema di recupero “deve essere prevista una fune di intervento dall’alto pronta all’uso (fune di emergenza), già in posizione o già collegata al suo punto di ancoraggio, nel caso l’assistente debba aiutare da vicino l’operatore o facilitarne il recupero, evitando che si possa impigliare contro eventuali ostacoli o bloccare sulle sporgenze della struttura”.
Ricordiamo che le norme vigenti relative alla protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota sono contenute nel Capo II del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli articoli 115 (sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) e 116 (obblighi del datore di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi).
NB: Il documento presentato è precedente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 per cui la normativa indicata non è più vigente. Tuttavia offre ancora utili suggerimenti per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota.
ISPESL, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Salute, “ Linea Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” (formato PDF, 820 kB).
Tiziano Menduto
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