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Le immagini dell’insicurezza

        
Trento, 24 Giu - Quest’oggi parto da due richiami, i primi sono normativi:
- D.Lgs. 81/2008 Art. 96 “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” dove al punto 1 viene previsto che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- D.Lgs. 81/2008 Art. 109. “Recinzione del cantiere”
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
 

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Il secondo richiamo è preso dalla cronaca di alcuni mesi fa: “Bimbo cade in un cantiere e muore - il bambino sarebbe caduto da una scala senza protezione all’interno di un cantiere”.
Perché questi riferimenti? Sicuramente perché la Legge da’ indicazioni precise relativamente alla tutela dei terzi che non devono poter accedere ai cantieri ed anche perché spesso, troppo spesso, viene rilevato che tali prescrizioni normative vengono disattese:
- quante volte le recinzioni non vengono correttamente posizionate?
- quante volte la scarsa manutenzione rende le recinzioni più un pericolo che un apprestamento atto a prevenire accessi indesiderati? 
- quante volte i cancelli di accesso ai cantieri rimangono spalancati in modo che tutti possono accedere alle aree di lavoro?
 
 

 
 

 
 
Certamente il cartello di divieto di accesso è importante, ma non serve da deterrente, nulla può sostituire la posa di una completa recinzione di cantiere e poi ricordiamoci di chiudere il cancello, altrimenti i risultati possono essere quelli che vediamo nelle foto.
 
 
 
 
 
 
Il cantiere esercita un grosso fascino, fin da piccoli giochiamo con camioncini, escavatori e ruspe ed allora cosa c’è di meglio che realizzare i propri sogni e trasformare il cantiere in un gioco, in una pista da cross, in un momento di svago e curiosità?
 
 
Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS
 


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Rispondi Autore: Raffaele Ferri - likes: 0
24/06/2011 (07:32:52)
Beh e' semplice poter dire e citare la legge (art.109) senza che ci si trovi ad operare in un cantiere in linea di 12,500 km...spesso ci troviamo difronte a queste 'gite di fine settimana' con intere famiglie intere che circolano all'interno del cantiere, nonni con i nipoti che illustrano cosa hanno fatto quando erano giovani, gite spensierate a cavallo..e tutto questo si svolge all'interno del nostro cantiere. Ora mi domando e rivolgo a voi il quesito..cosa possiamo fare oltre che mettere recinzioni, barre che ostacolano l'accesso con lucchetti forzati e/o tagliati, personale (compreso il sottoscritto) che circolano il sabato ed a volte la domenica mattina per prevenire intrusioni, ditemi cosa possiamo fare x ostacolare questi 'accessi indesiderati'?? Non sarebbe il caso che tutte queste persone invece di violare aree private si organizzassero per una bella gita al mare? E' possibile che le responsabilita' siano sempre dell'impresa appaltatrice? Vorrei tanto avere delle risposte..e magari delle risposte. RF
Rispondi Autore: cagna andrea - likes: 0
24/06/2011 (08:13:27)
che dire allora di cantieri inattivi per fallimento dell'impresa tradotti a discariche e con ponteggi in opera smembrati e pericolanti:rimangono lì per anni xchè senza lavoratori in attività/solo i topi sono in attività:legislazione? al di là degli uff.ci di igiene che ???????
Rispondi Autore: Stefano Farina - likes: 0
27/06/2011 (20:52:45)
@Raffaele Ferri
Due gli aspetti che Lei affronta.
Il primo riguarda la lunghezza del cantiere: certamente risultano costose sia l'installazione delle recinzioni che la manutenzione delle stesse, ma tali costi (a mio avviso) rientrano a tutti gli effetti negli oneri della sicurezza da quantificarsi nel PSC e da pagare da parte del Committente all'Impresa.
Il secondo riguarda un problema che tutti, prima o poi, affrontiamo relativo all'accesso indiscriminato dei "turisti". In questo caso vanno considerati vari elementi: su tutti citerei la necessità che le recinzioni siano "idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni" e pertanto non presentino discontinuità e/o elementi instabili, siano resistenti e regolarmente manutentate. Se qualcuno per entrare le "demolisce, rimuove, taglia, danneggia" si assume la responsabilita' di tale gesto. In caso di violazioni, anche a propria tutela, l'impresa (in accordo con il Committente) deve segnalare alle forze dell'ordine tali situazioni. Non e' esclusa (se il problema si ripete con frequenza) la necessità di utilizzare un servizio di vigilanza.
Rispondi Autore: stefano farina - likes: 0
27/06/2011 (20:55:43)
@Cagna Andrea
Per i cantieri inattivi dove non vi è più l'impresa affidataria, l'onere e la responsabilità della manutenzione ricadono sul Committente dell'opera.
Rispondi Autore: Andrea Cagna - likes: 0
06/07/2011 (16:31:07)
mi scuso per l'intervento tardivo.
Vicino a dove abito un cantiere ha interotto i lavori, i ponteggi sono pericolanti, l'area di cantiere, seppur recintata con rete di plastica e pannelli in rete metallica è ridotta a un immondiziaio e ad una boscaglia. Mi sono rivolto allo Spresal che si è detto non competente poichè cantiere inattivo ed ha passato la pratica all'ufficio di igiene che non è mai intervenuto. l'impresa costruttrice è fallita. Chi deve provvedere? Il curatore fallimentare? I Vigili Urbani conoscono la condizione e la situazione
Rispondi Autore: Stefano Farina - likes: 0
06/07/2011 (17:34:39)
@Andrea Cagna
Buon pomeriggio, cercherò di rispondere al suo quesito anche se sono privo di uno degli elementi, ovvero quello riguardante l'effettiva proprietà dell'immobile. Ipotizzando che l'impresa in stato fallimentare sia anche proprietaria dell'immobile certamente il curatore fallimentare ha un ruolo determinante nella messa in sicurezza (anche se purtroppo l'unico sistema per farlo attivare ritengo sia tramite un legale). In ogni caso, se vi sono rischi per l'incolumità pubblica, il Comune ha comunque l'obbligo di intervenire: generalmente invia delle diffide affinchè vengano eseguiti i lavori e solo dopo un congruo tempo l'Amministrazione comunale provvede alla messa in sicurezza tramite un ditta propria rigirando il costo al Curatore Fallimentare.

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