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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Le mille e una proroga di fine anno: una storia infinita italiana
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.
È l’ennesimo decreto legge, quasi una fotocopia di quanto emanato negli anni scorsi, con proroghe che differiscono specifiche scadenze di adempimenti, in molti casi fissate al 31 dicembre 2007. Una scelta giustificata da motivi di “straordinaria necessità ed urgenza (…) al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario”.
Insomma una giustificazione che racconta come in Italia sia difficile, quasi impossibile rispettare i tempi nell’adeguamento a disposizioni legislative. Disposizioni che, in alcuni casi, riguardano anche la nostra sicurezza. Qualche volta ci sfiora il pensiero che queste difficoltà dipendano proprio dalle mille proroghe concesse di anno in anno.
Veniamo ad una veloce elencazione degli articoli che possono maggiormente interessarci, con la promessa di soffermarci, nei prossimi numeri di PuntoSicuro, su singoli aspetti rilevanti.
L’articolo 3 è relativo alla “Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere”: agli imprenditori turistico-alberghieri viene concessa una proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2008, “per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994”. La proroga è applicabile solo se è stato presentato entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto all'articolo 2 del decreto n.37 del 12 gennaio 1998;
L’articolo 4 è relativo invece ai “Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico”: il periodo di riferimento per le spese sostenute viene variato di un anno, dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008;
L’articolo 15 parla degli arbitrati e indica che “al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, viene deciso che le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), si applicano a decorre dall’1 luglio 2008”.
L’articolo 20, “Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni”, proroga al 30 giugno 2009 l’applicazione delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 14/9/2005;
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Con l’articolo 29, denominato “Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati”, vengono prorogati al 31 dicembre 2008, e in alcuni casi maggiorati, diversi incentivi;
L’articolo 30, “Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” proroga al 31 dicembre 2008 l’applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti da nuclei domestici;
L’articolo 32, “Proroga per emissioni da impianti” sostituisce nell'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "entro tre anni" con "entro cinque anni";
L’articolo 33 reca disposizioni in materia di rifiuti. “Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 97, è prorogato al 31 dicembre 2008;
L’articolo 38, “Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale” differisce al 31 dicembre 2008 l’agevolazione riconosciuta del 40% in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale secondo il decreto legge 356/2001.
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