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Le responsabilità del committente nella sicurezza del cantiere

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

30/05/2011

Una guida informa sulle responsabilità del committente “prima che sia troppo tardi”. Il committente, la normativa, gli obblighi, la delega al responsabile dei lavori. Le tre regole d'oro per garantire la realizzazione dell’opera in sicurezza.


 
Udine, 30 Mag - Nell'ambito della manifestazione " Sicurezza tra la gente", che si è tenuta a Udine dal 4 al 17 aprile, è stato presentato l'opuscolo " La responsabilità del committente nella sicurezza del cantiere - Guida per conoscere i propri doveri prima che sia troppo tardi".
Il piccolo manuale, di facile lettura, è stato pensato per fornire ai committenti una prima informazione sui propri doveri e per favorire un corretto il rapporto con i tecnici e con il cantiere. Alla stesura dell’opuscolo hanno collaborato il CISC (Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri - Udine), il CEFS (Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza – Udine), il 
 
L’opuscolo ricorda che a volte chi intende realizzare un’opera edile, “non considerando che proprio da lui possa dipendere la sicurezza del relativo cantiere, ignora le pesanti responsabilità, anche penali a cui per legge va incontro”. Infatti il Decreto legislativo 81/2008 per i cantieri edili mette in “prima linea” il committente in quanto, “essendo soggetto influente nelle scelte e nell’aspetto economico dell’intervento, condiziona evidentemente la vita del cantiere”.
E il D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al titolo IV, va applicato ogni qualvolta si programmi l’esecuzione di un’opera edile o di ingegneria civile, ad esempio per:
- “tinteggiatura interna o esterna di alloggio o di fabbricato;
- “ripassatura o rifacimento manto di copertura, anche piccola;
- manutenzione o sostituzione di pluviali o di grondaie;
- ripristino di intonaci o posa di cappotto isolante;
- rifacimento di un bagno;
- pavimentazione del giardino o realizzazione di recinzione;
- manutenzione o sostituzione di parti impiantistiche o strutturali di un fabbricato;
- costruzione di un edificio, grande (casetta, villa, palazzo, capannone) o piccolo (garage, tettoia, deposito attrezzi);
- realizzazione stradina d’accesso alla baita o realizzazione delle reti tecnologiche - acqua, gas, fognatura, ecc. - di casa.
 


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Chi è il committente?
Il committente è definito dal D.Lgs. 81/2008, come soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Ad esempio assume automaticamente la funzione di committente chi:
- “da proprietario di una villetta, affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;
- da locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno;
- da amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri;
- da titolare d’impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;
- da proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa”.
 
Ed essendo il committente colui che “sottoscrive il contratto d’appalto con l’impresa, sostiene il costo dei lavori e costituisce il soggetto destinatario dell’opera, pensare che il committente non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato”.
 
Infatti il committente ha precise responsabilità e obblighi, attribuitegli dalla legislazione vigente, sia durante la progettazione che durante l’esecuzione dell’opera:
- “all’avvio della progettazione, il committente, valutata l’eventuale presenza di 2 o più imprese per l’esecuzione dei lavori, deve designare il coordinatore per la sicurezza”. Il committente deve accertare che il coordinatore sia in possesso di adeguato titolo di studio e di una specifica abilitazione. “Il coordinatore affianca il committente durante l’intera fase di progettazione elaborando un progetto della sicurezza dell’opera - il Piano di Sicurezza e di Coordinamento - ed un fascicolo per le future manutenzioni - il Fascicolo Tecnico - nonché durante l’esecuzione dell’opera, con una sorta di Direzione Lavori della sicurezza, che gli consente di verificare  l’applicazione delle procedure di sicurezza programmate a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi”;
- il committente deve trasmettere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta: spetterà alle imprese “prendere atto, nella formulazione del prezzo, del peso delle scelte e delle prescrizioni fissate dal coordinatore, nonché dei corrispondenti oneri di sicurezza”;
- il committente “deve comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere”;
- il committente “deve verificare che il coordinatore alla sicurezza adempia ai suoi obblighi correttamente, rediga il piano di sicurezza e coordinamento, il fascicolo tecnico e controlli le condizioni di salute e sicurezza in cui è mantenuto il cantiere. Il coordinatore garantisce infatti il committente nella misura in cui esercita correttamente le sue funzioni”;
- “sia in assenza che in presenza di coordinatore, il committente deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela dei lavoratori. Si tratta di un obbligo generale che il committente deve assumere rispetto all’opera che si va a definire con la progettazione”. Ad esempio il  committente deve “orientare la progettazione verso scelte tecniche che escludano rischi per i lavoratori, sia nell’organizzazione del cantiere, sia nell’esecuzione dell’opera stessa”;
- il committente “deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Questa verifica precede la chiusura della contrattazione, cioè la firma del contratto”. Per adempiere a questa verifica nell’opuscolo sono riportati i principali documenti da controllare o le dichiarazioni da richiedere, per le imprese e per i lavoratori autonomi;
- prima dell’inizio dei lavori, il “committente deve informare gli organi di vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro ed Azienda per i Servizi Sanitari) del prossimo allestimento di un cantiere, inviando la notifica preliminare (ad esclusione di alcuni casi da valutare). Successivamente il committente deve trasmettere alla Amministrazione che ha rilasciato il titolo a costruire (di solito il Comune) i seguenti documenti: copia della notifica preliminare, copia del documento che attesta il regolare versamento dei propri contributi assicurativi (D.U.R.C.), una dichiarazione dove attesta di avere svolto la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti”.
 
L’opuscolo ricorda che “l’efficacia del titolo che abilita alla costruzione dell’opera viene sospesa in assenza di:
- piano di sicurezza e di coordinamento;
- fascicolo dell’opera;
- notifica preliminare;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
 
Il committente può farsi sostituire?
La legge consente che il committente “trasferisca i suoi obblighi e le conseguenti responsabilità, parzialmente o totalmente al responsabile dei lavori”. Tuttavia il passaggio dei poteri è una “fase delicata che va gestita con attenzione”.
In particolare si ritiene che l’incarico, o delega, “debba essere  effettuato fino dal momento dell’incarico del progettista dell’opera e osservi i seguenti caratteri essenziali:
- che risulti da un atto scritto con data certa;
- che il responsabile dei lavori sia in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza nel campo specifico – ad esempio è possibile associare la funzione di responsabile dei lavori a quella del progettista e direttore dei lavori dell’opera;
- che al responsabile dei lavori vengano descritti e trasferiti i poteri di organizzazione, gestione, controllo previsti a carico del committente ed i corrispondenti poteri di spesa;
- che l’incarico, o delega, sia accettato per iscritto”.
Ricordando che, come cita l’art. 93, comma 1 del d.lgs. 81/2008,:il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
 
Infine, per concludere, le tre regole d'oro per il committente, i tre principi essenziali per garantire la realizzazione dell’opera in sicurezza:
- “se non si possiede una accettabile formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri, è preferibile incaricare un Responsabile dei Lavori;
- individuare la figura del coordinatore alla sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica che privilegi ‘l’onorario più basso possibile’, ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale del soggetto;
- per la gara d’appalto, prescegliere imprese di riconosciuta capacità tecnico-professionale, di cui sia nota la dedizione nella applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere”.
 
 
CISC, CEFS, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, Collegio dei Periti e dei Periti Laureati della provincia di Udine, " La responsabilità del committente nella sicurezza del cantiere - Guida per conoscere i propri doveri prima che sia troppo tardi" (formato PDF, 2.52 MB).
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
01/06/2011 (23:11:08)
ma se ci sono GEOMETRI anche di ENTI pubblici che NON fanno assolutamente rispettare le leggi sulla sicurezza del lavoro..! Anzi corsi NON fatti ma preteso le FIRME sia teoriche che pratiche! Denuncie fatte ma nessuna risposta...tante parole ma i fatti SONO tutt'altri e NOI continuare purtroppo a subirli per potere un poco lavorare con questi contratti "cantiere Lavoro" o interinali...STRESS..? Stresso finchè i conntrolli ispettivi si FACCIANO REALMENTE E BEN FATTI non solo a parole !
Ci sono ampie pèrove e testimoni ma dal parlare all'agire di certe persone assunte appositivamente per ora non ne ho visto neppure l'ombra..!
Sergio Morando
Rispondi Autore: pratesi giovanni - likes: 0
01/12/2018 (18:24:24)
ma se un committente vuole scaricarsi da tali responsabilità ma gli altri committenti per la stessa opera non vogliono incaricare un responsabile per la sicurezza ( geom.arch. 0 ing. abilitato) ma fare ugualmente il lavoro cosa può fare (trattasi di condominio non ufficializzato -5 membri)

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